svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Circolare 11 gennaio 2018, n. 1 Pubblicazione 11 Gennaio 2018

svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Circolare 11 gennaio 2018, n. 1L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.
In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà  concessa al datore di lavoro, (con l'esclusione delle realtà  aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l'obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività , alle dimensioni dell'azienda o dell'unità  produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
Va inoltre rilevato che come previsto dall'art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all'art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità  produttiva…”.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività  sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà  dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

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