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Ctu, responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso

22 Febbraio 2016 | Autore:
Ctu, responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso

Causa civile e spese processuali, liquidazione da parte del giudice del compenso del consulente tecnico d’ufficio: deve pagare sia la parte soccombente che quella vincitrice.

Nel corso della causa, quando il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto CTU), stabilisce, di norma, il pagamento di un anticipo del compenso a carico della parte che ha intrapreso l’azione o, se diversa, di quella che ne ha chiesto la nomina. Il saldo viene poi definito con la sentenza definitiva che lo addebita sulla parte soccombente o, in caso di compensazione delle spese, su entrambe le parti al 50%. Se la parte vincitrice è stata quella che, in corso di causa, ha versato l’anticipo, ha diritto alla restituzione dell’acconto versato.

Fin qui la regola generale. Ma che succede se la parte obbligata a versare il compenso al CTU non lo fa, rimanendo inadempiente? Secondo la Cassazione – pronunciatasi più volte sul punto – il professionista può chiedere il pagamento anche all’altro soggetto processuale dopo aver prima avanzato la richiesta a quello tenutovi. Questo perché la responsabilità al pagamento è solidale tra le parti: in pratica, il perito può pretendere il proprio compenso dall’uno o dall’altro soggetto. E ciò vale sia per l’anticipo che per il saldo, benché definito con sentenza passata in giudicato.

Con riferimento all’anticipo dovuto al CTU, una sentenza dell’anno scorso della Suprema Corte [1] ha stabilito che il consulente tecnico d’ufficio, che abbia chiesto alla parte obbligata il versamento del proprio compenso, dovutogli in base al decreto di liquidazione provvisoria del giudice, può esigerne il pagamento solidale da entrambi i soggetti, a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio. Ciò perché – a prescindere dai rapporti interni tra le parti – l’ausiliare opera nell’interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale. Questo significa che entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento, ma se a pagare è colui che il giudice aveva invece tenuto indenne da tale spesa, egli potrà pretendere la restituzione dell’importo dalla controparte.

La prestazione del consulente tecnico d’ufficio – ribadisce una sentenza della Suprema Corte del 2013 [2] – è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza definitiva (ossia “passata in giudicato”): e ciò indipendentemente dalla ripartizione delle spese processuali che abbia fatto il giudice. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche nell’ipotesi di sentenza non passata in giudicato anche se contiene un ordine giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione, in quanto le relative statuizioni ineriscono solo i rapporti interni tra le parti.

Per risalire a ritroso nelle decisioni della Cassazione, una sentenza del 2009 [3] chiarisce che, in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia; invece, nei rapporti interni tra le parti, la ripartizione delle spese è regolata dal diverso “principio della soccombenza”: chi perde, cioè, paga tutte le spese processuali e chi le ha anticipate ha diritto alla restituzione di tali importi.

Qualora il giudice civile, nel liquidare il compenso ad un consulente tecnico d’ufficio, abbia disposto che la somma dovuta sia “anticipata provvisoriamente da tutte le parti in causa, con quote di egual misura”, il giudice dell’opposizione all’esecuzione – poiché l’obbligazione delle parti per il corrispettivo del consulente ha natura solidale – deve interpretare il titolo esecutivo in questo secondo senso; resta esclusa l’interpretazione del provvedimento di liquidazione nel senso che imponga la solidarietà solo se esso individui come obbligata soltanto una parte o escluda espressamente la solidarietà [4]. In difetto di tali ipotesi, qualora l’opposizione all’esecuzione venga introdotta davanti al giudice di pace, l’interpretazione nel senso della solidarietà costituisce principio informatore, al cui rispetto il giudice di pace medesimo è tenuto qualora debba decidere secondo equità.

note

[1] Cass. sent. 23133/2015 del 12.11.2015.

[2] Cass. sent. n. 25179/13 dell’8.11.2013.

[3] Cass. sent. n. 28094/2009 del 30.12.2009.

[4] Cass. sent. n. 20314/2006 del 19.09.2006.

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