Tribunale di Roma Istruzioni per il funzionamento dell Ufficio C.T.U. - Sezione I - Iscrizione all albo
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1 Tribunale di Roma Istruzioni per il funzionamento dell Ufficio C.T.U. Sommario: Sezione I (Iscrizione all albo) - artt. 1-6 Sezione II (Scelta dei consulenti tecnici) - artt Sezione III (Disciplina dell albo) - artt Sezione IV (Revisione dell albo) - artt Sezione I - Iscrizione all albo 1. Domanda di iscrizione. - La domanda di iscrizione va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all ufficio c.t.u. del tribunale di Roma, v.le Giulio Cesare 54/B, palazzo vecchio ; piano II, stanza 110. Ad essa vanno allegati i documenti di cui all art. 16 disp. att. c.p.c., ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene richiesto d ufficio. I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell interessato. 2. Speciale competenza. - La speciale competenza nelle materie per le quali si richiede l iscrizione, ai sensi dell art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest ultima. La speciale competenza si presume carente, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell istante, in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni. 3. Prova della speciale competenza. - La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa. Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione: - di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità; - di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note; - di essere stato relatore o docente in istututi universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento; - di avere svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo l attività professionale. La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde: - attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo; - mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento; - mera partecipazione ad attività professionali di gruppo (es., studi associati), ove non si dimostri il tipo e l entità dell apporto fornito dall istante alle singole prestazioni professionali. 4. Valutazione della speciale competenza. - Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, 1
2 nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall interessato, in base ai seguenti valori: (a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità:...da 2 a 5 punti per ognuna di esse; (b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l iscrizione:...3 punti per ciascuna di esse; (c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l iscrizione:... da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse; (d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa:... 5 punti per ogni anno di attività. La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punetggio superiore a Provvedimenti del comitato. - Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l esame della domanda ad altra adunanza. 6. Specchiata moralità - La specchiata moralità, ai sensi dell art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all iscrizione nell albo. La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. L assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi. Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione. - Sezione II - Scelta dei consulenti tecnici 7. Nomina dei consulenti e rotazione degli incarichi. - La nomina del consulente tecnico di ufficio, quando sia richiesta dal giudice istruttore o dal collegio nel giudizio a quo, è fatta dal magistrato addetto all ufficio consulenti tecnici, secondo i princìpi che seguono. La selezione dei nominativi può essere demandata dal magistrato addetto all ufficio al personale amministrativo. In questo caso la selezione compiuta dal personale verrà sottoposta al magistrato addetto all ufficio, per l approvazione. 8. Criteri di scelta. - La scelta del consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile: (a) trasparenza; (b) adeguata rotazione degli incarichi; (c) adeguate ed esaurienti risposte al giudice che ha disposto la consulenza. 2
3 9. Modalità applicative. - Per i fini di cui all articolo precedente, l Ufficio consulenti tecnici si atterrà ai seguenti criteri generali: (a) in ogni materia, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente da quello che risulta, in base al sistema informatico dell ufficio, avere avuto meno incarichi; (b) a parità di incarichi, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine alfabetico; (c) a parità di ordine alfabetico, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente, a partire da quello che risulta avere minore anzianità di iscrizione all albo. 10. Casi speciali. - Ai criteri indicati nell articolo precedente è possibile derogare soltanto nell ipotesi di controversie che richiedano specialissime competenze. In tal caso, la nomina sarà compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche e delle capacità professionali del consulente. Degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, tuttavia, si tiene conto ai fini della rotazione di cui all art Inderogabilità dei criteri generali. - L osservanza dei criteri di cui agli artt. 8, 9 e 10 deve essere totale ed irrefragabile. In nessun caso l ufficio conferirà incarichi di consulenza per il solo fatto che il consulente abbia segnalato la propria disposnibilità. Qualora un consulente non abbia ricevuto incarichi per oltre 18 mesi, ha facoltà di segnalarlo all ufficio, il quale, valutate tutte le circostanze, adotterà i provvedimenti opportuni per garantire la necessaria rotazione. - Sezione III - Disciplina dell albo 12. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all albo è effettuato dal presidente del tribunale, o dal magistrato da questi delegato. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all art. 21 disp. att. c.p.c Procedimento. - Il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato, anche d ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all esame del Comitato. Nel caso di archiviazione della contestazione, all interessato non è effettuata alcuna comunicazione. 14. Criteri di giudizio. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare: (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente; (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio; (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari. 15. Sanzioni. - Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell articolo 3
4 precedente, il Comitato nell irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima: N. Condotta Sanzione (a) Ingiustificata assenza all udienza fissata per il Avvertimento conferimento dell incarico (b) Mancato deposito della relazione nei termini, Avvertimento quando il ritardo è inferiore ad un mese (c) Mancato deposito della relazione nei termini, Sospensione fino ad un mese quando il ritardo è superiore ad un mese (d) Mancato deposito della relazione nei termini, Sospensione fino a sei mesi quando il ritardo è superiore a tre mesi (e) Relazione qualititativamente insufficiente, o Avvertimento lacunosa, od erronea, quando l integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice (f) Relazione qualititativamente insufficiente, o Sospensione fino ad un anno; lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da Cancellazione adll abo nei rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u. casi più gravi. (g) Omessa enunciazione della sussistenza di cause Sospensione fino a tre mesi che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi (h) Violazione, anche in buona fede, della regola del Sospensione fino ad un mese contraddittorio (come e.g. nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili) (i) Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio a quo Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso (l) Smarrimento degli atti di parte Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso (m) Richiesta di compensi manifestamente eccessivi Avvertimento, nel caso di rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al d.m. condotta reiterata, sospensione fino ad un mese 16. Cause di giustificazione. - Nel giudizio per l irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione: (a) l allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile; (b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell incarico; (c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine; 4
5 (d) l avere cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.). 17. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza. I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all interessato a cura dell ufficio. I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell Ufficio, ai Presidenti delle Sezioni civili del tribunale, al Presidente della Corte d appello, al Coordinatore dell Ufficio dei Giudici di pace. 18. Controllo sulla qualità delle relazioni. - E facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all art. 13, acquisire, anche d ufficio, presso le Sezioni del tribunale copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse, che dovrà essere comunque elevata. Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest ultimo. - Sezione IV - Revisione dell albo 19. Modalità. - La revisione dell albo, di cui all art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione. La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell elevato numero di iscritti all albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare: (a) la permanente sussistenza dei requisiti di cui all art. 15 disp. att. c.p.c.; (b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l ufficio. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell invito, il Comitato procede alla cancellazione dell iscritto. Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull avviso di ricevimento. 20. Revisione a campione. - E facoltà del Comitato, e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennali, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all art. 15 disp. att. c.p.c.. 5
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