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Document 32015R1748

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1748 della Commissione, del 30 settembre 2015, relativo, per l'anno di domanda 2015, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj

1.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1748 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

relativo, per l'anno di domanda 2015, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, inclusi gli anticipi per i pagamenti diretti, siano versati una volta ultimati i controlli amministrativi e i controlli in loco di cui all'articolo 74 di detto regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e connesse agli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consente il versamento degli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(3)

La gravità della situazione economica in alcuni settori agricoli, in particolare in quello lattiero-caseario, ha creato ai beneficiari serie difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Questa situazione coincide con il primo anno di attuazione dei nuovi regimi dei pagamenti diretti. A causa delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione pratica di tali regimi, si sono verificati ritardi nella gestione della domanda unica, delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. Ne consegue che i controlli necessari saranno ultimati più tardi rispetto a quanto previsto e che i pagamenti ai beneficiari saranno verosimilmente differiti.

(4)

A causa della natura eccezionale di questo insieme di circostanze e delle conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà consentendo ai beneficiari di assorbire le perdite fino alla stabilizzazione dei mercati.

(5)

È pertanto giustificato derogare all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2015.

(6)

Il principio che prevede il versamento dei pagamenti diretti solo a conclusione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco costituisce un elemento essenziale della garanzia ottenuta dal sistema integrato di gestione e di controllo. Tuttavia, tenuto conto delle gravi difficoltà incontrate dai beneficiari, è necessaria una misura eccezionale per l'anno di domanda 2015, in deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire il versamento degli anticipi per i pagamenti diretti alla conclusione dei controlli amministrativi specificati agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4). È tuttavia fondamentale che tale deroga non ostacoli la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie volte a garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che le eventuali somme indebitamente percepite siano recuperate rapidamente ed efficacemente. Inoltre, l'uso di tale deroga dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2016.

(7)

Considerata la gravità delle difficoltà finanziarie in cui versano i beneficiari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015, gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Per gli Stati membri che applicano l'articolo 2 del presente regolamento, per l'esercizio finanziario 2016 la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include una conferma del fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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