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TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO I~TRUZIONE PROCESSI PENALI
.
N. 2289/82 R.G.U.I.
ORDfNANZA - SENTENZA
emessa nel procedimento penale
CONTRO
ABBATE GIOVA~~I + 706
VOLUME N. 21
- Pag.4.098 -
PARTE SESTA
ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI
- Pag.~.099 -
CAPITOLO I
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
- Pag.tJ.100 -
- I -
struttura e delle
1. Si e' proceduto all'analisi della
atti vita di "Cosa Nostra";
alla ricostruzione della "guerra di mafia";
all'esame delle risultanze probatorie
concernenti gli specifici "reati-fine" oggetto
di questo procedimento.
Ci si occupera', adesso, della posizione
dei singoli imputati, analizzando gli elementi a
carico di ciascuno di essi.
Ma occorre esaminare, prima, alcune
questioni di carattere generale che, riguardando
tutti i prevenuti, e' opportuno valutare
unitariamente.
La prima questione riguarda
l'applicabilita' alla fattispecie del
delitto di associazione mafiosa previsto
dall'art.tJ16 bis Cod.Pen. e la sua coesistenza
con quello di associazione per
previsto dall'art.tJ16 stesso Codice
delinquere
penale; a
quasi tutti gli imputati, infatti, sono stati
- Pag.4.101 -
contestati entrambi i delitti, per nella
precisazione
consumazione.
dei divel:si periodi di
La esposizione dei dati emez:genti
dall'istz:uttoz:ia dovz:ebbe, oz:mai, avez: chiaz:ito
che l'organizzazione cz:iminale, cui gli imputati
sono accusati di appaz:tenez:e, e' la stz:uttuz:a
mafiosa pez: eccellenza alla quale il legislatore
si e ispirato per modellare, appunto, la figuz:a
di associazione di tipo mafioso pl:evista
dall'az:t.416 bis Cod.Pen ..
Gli aspetti di novita', caz:atterizzanti
com'e' noto questa figura di z:eato z:ispetto
alla comune associazione pez: delinquere, sono
costituiti: a) dal metodo mafioso e cioe'
dall'uso sistematizzato della intimidazione e
violenza pez: la z:ealizzazione delle finalita'
dell'associazione con la conseguente situazione
di assoggettamento e di omez:ta', intez:ni ed
estez:ni all'associazione, che ne dez:iva; bl
dalle finalita'. che possono essere - si' - di
commissioni di delitti. ma anche prescinderne
per concretarsi in scopi di gestione e contl:ollo
- Pag.lJ.102 -
monopolistici di attivita' ecomomiche o.
addirittura. nella realizzazione di profitti o
vantaggi ingiusti (ed il concetto di
"ingiustizia" del pl:ofitto o vantaggio
certamente non si ricollega in modo esclusivo
alla violazione della legge penale).
Deve. quindi. conveniisi con la tesi di
chi sostiene che la figura criminosa intl:odotta
con l'art.lJ16 bis e' dotata di specifica
autonomia rispetto a quella di cui all'art.416
cod.pen ..
Ed in questi termini e' la giurisprudenza
del Supremo Collegio. secondo cui l'associazione
mafiosa costituisce una figura di reato
nettamente differenziata dall'o:r:dina:r:ia
associazione per delinquere (cfr. Casso
9.6.1983. De Maio in Cass.Pen. 1984, 685).
In conc:r:eto. sara' ben difficile - anche
se non impossibile - riscontrare l'esistenza di
un'associazione di tipo mafioso che non abbia
tra le sue finalita' quella della commissione di
delitti (lo stesso rico:r:so alla intimidazione
pe:r: la realizzazione di profitti o vantaggi
ingiusti molto spesso :r:ealizze:r:a' le ipotesi di
violenza privata o di esto:r:sione).
- Pag.4.103 -
Nel oaso in esame, ovviamente, il p%oblema
non si pone, tanti e tanto g%avi essendo i
delitti zient%anti tza le finalita' di "Cosa
vezo e p%opzio "oont%opote%e o%iminoso"
ohe impossibili o, oomunque,
pa%tioolazmente diffioi le nozmali fozme di
intervento punitivo dello stato" (Cass. Sez. 1~,
10.6.1983, n.70S, zio. Giuliano).
Non vi ha dubbio che il p%oblema della
qualificabilita' della mafia come associazione
delinquere debba %isolto
positivamente anohe pe% il pe%iodo antecedente
all'ent%ata
n.646.
in vigo%e della legge 13-9-1982
Dopo quanto si e' esposto sulle finalita'
e sui metodi di "Cosa Nost%a", infatti, semb%a
conto di quegli
o%ientamenti diretti ad esclude%e che la mafia
sia necessa%iamente un fenoneno di criminalita'
o%ganizzata, essendo oont%assegnata da eme%genze
delittuose solo spo%adiche ed occasionali. E
semb%a alt%ettanto inutile confuta%e le tesi di
chi, posto di f%onte alla %ealta' di un fenomeno
- Pag./.J.l0/.J -
c~iminale ing~avescente, ha seguito la via di
una inammissibile distinzione f~a vecchia e
nuova mafia, e di affe~mazione dei ca~atte~i di
associazione pe% delinque~e solo nei conf~onti
di quest'ultima.
Si e' abbondantemente dimost~ato, infatti,
che "Cosa Nost%a" ha avuto semp~e ed
essenzialmente finalita' c~iminali, pe~ cui le
cont~a~ie opinioni sono comunque il f~utto di
insufficiente conoscenza del fenomeno mafioso.
Vi sono state p~onunce giudiziali in cui
si e' affe~mato che "mafia e associazione pe~
delinque~e non sono te~mini equivalenti,
giacche' il p~imo esp~ime fiducia nella fo~za
individuale e disp~ezzo di quella degli alt~i,
il secondo, al cont~a~io, consiste nella
sfiducia delle e nella
valo~izzazionde della fo~za associativa. Si' che
il mafioso diviene tale non pe~ un acco~do con
gli alt~i, che ne ~ealizzi l'investìtu~a, ma pe~
ge~mina2ione spontanea; e anche quando t~a i
mafiosi venga a stabili%si una fo~ma di
ge%a%chia, essa de~iva da autoimposizione e dal
%iconoscimento spontaneo del p~edominio alt~ui e
- Pag.4.105 -
tale gerarchia non determina un vero e proprio
vincolo di subordinazione, ma una situazione di
fatto per la quale il predominio del piu' forte
o del piu' temuto viene ad imporsi al di fuori
di qualsiasi accettazione dell'altrui
supremazia" (Corte di Assise di Appello di Bari,
7.7.1967, Di Maria Vincenzo ed altri). In
sostanza, si afferma la possibilita' di essere
mafiosi anche senza l'appartenenza ad
un'organizzazione mafiosa.
Di ben altra profondita' di analisi e'
sull'argomento la sentenza del G.I. di Palermo
del 16.3.1973 (Albanese ed altri): "La mafia
trae la sua potenza quali che siano i motivi
che determinano le lotte tra cosche, le
riappacificazioni, il passaggio di un affiliato
da un gruppo all'altro - dal carattere unitario
dell'organizzazione . Il mafioso singolo, il
mafioso isolato e' in realta' un non mafioso, ma
solo un delinquente comune. Il vero mafioso,
infatti, trae la sua forza dal fatto di essere
inserito in un'organizzazione". Gia' allora,
come si vede, si era perfettamente compreso che
- Pag.4.10G -
la struttura mafiosa e' unitaria, e si era
sottolineata l'esigenza di non trarre argomento
da dissidi interni alle cosche per dedurne
l'inesistenza di una organizzazione unitaria.
Dovendo concludersi che la mafia e' stata
sempre associazione per delinquere, sorge il
problema della coesistenza delle imputazioni di
associazione per delinquere e di associazione
mafiosa nei confronti dei medesimi imputati. La
prima imputazione ha un riferimento temporale
fino al 29.9.1982, data, cioe', dell'entrata in
vigore della legge La Torre, ment:r:e
l'imputazione di associazione mafiosa e' stata
contestata con inizio da tale data.
Il problema e' stato gia' affrontato (sia
pure ad altri fini, e cioe' in rapporto al
decorso dei termini di custodia cautelare) e
deciso, con ripetute pronunce, sia da questo
Ufficio che dal Tribunale della Liberta'.
Le tesi sin qui sostenute in entrambe le
sedi (eccettuate talune recenti ed isolate
pronunce del Tribunale della Liberta') poggia
sulla incontestabile e piena autonomia,
- Pag.4.107 -
concettuale e st%uttu%ale, del %eato p%evisto
dall'a%t.416 bis C.P. %ispetto a quello di cui
all'a%t.416 C.P.-
Ed inve%o, come incisivamente viene
sottolineato nei motivi di %ico%so 5.6.1985 del
P%ocu%ato%e della Repubblica avve%so o%dinanza
20.5.85 del T%ibunale della Libe%ta' di Pale%mo
(%elativa all'imputato Condo%elli Domenico),
nell'associazione di tipo mafioso "il vincolo
associativo p%esenta una speciale intensita',
l'organizzazione di uomini e mezzi e' stabile e
pe%fetta, gli scopi pe%seguiti, riassumibili
nella finalita' di acquisi%e vantaggi illeciti
di ogni genere, sono i piu' va%i.
Una delle differenzianzioni piu'
specifiche e' individuabile proprio nell'analisi
delle singole condotte poste in essere dagli
associati pe% la realizzazione
suddetti.
degli scopi
Mentre l'associazione per delinquere
t%adizionale in tanto sussiste in quanto gli
ade%enti alla medesima si siano t%a 10%0
associati allo scopo di commettere piu' delitti,
- Pag.4.10S -
gli appartenenti ad una associazione di tipo
mafioso ben possono realizzare in concreto le
iinalita' di questa senza dovere
necessariamente, di volta in volta, violare
alcuna specifica norma penalmente rilevante.
I
L'aggregato di mafia, infatti, nel
concetto del legislatore largamente mutuato dai
risultati delle analisi sociolologiche e dalle
elaborazioni giurisprudenziali, si caratterizza
per essere un organismo che esiste e vive di per
se' fuori dalla legge, esprimendo il proprio
funzionale e tipico modo di essere con una
sistematica attivita' prevalentemente criminosa.
Questo organico rapporto di immanenza tra
aggregato di mafia e delitto, richiede non la
semplice adesione dell'associato ad un programma
di delinquenza (come invece l'art.416 C.P.', ma
la sua definitiva e totale dedizione alla
"famiglia", o al gruppo di appartenenza, di modo
che il suo vivere in essi e per essi si
configuri, in buona sostanza, come una vera e
propria milizia di malavita, a prescindere dalla
natura necessariamente delittuosa di ciascuno
dei comportamenti posti in concreto in essere in
tale logica.
- Pag.4.109 -
All'interno della cosca non sono ammesse
defezioni, l'obbedienza verso i capi ed i
sottocapi deve essere totale ed incondizionata;
severissime punizioni vengono irrogate, il piu'
delle volte con metodi sanguinari, nei confronti
di coloro i quali abbiano trasgredito le ferree
regole della vita della associazione.
All'esterno ogni famiglia si inserisce in
un contesto unitario ma articolato, di estrema
pericolosita' proprio per la permanente e
potente organizzazione destinata alla
realizzazione di scopi illeciti di una
molteplicita'
incredibile.
in alcuni casi davvero
La mafia finisce cosi' con l'essere la
vera ombra che se~ue il potere ecomomico e
politico dovunque si trovi, tendendo, troppo
spesso con successo, a monopolizzare il primo ed
a infiltrarsi nel secondo, con metodi che non si
puo' piu' esitare dal definire gangsteristici.
La forza di intimidazione che promana
dalla stabilita' e dalla particolare intensita'
del vincolo associativo, e dalla omerta' che ne
consegue, sono le armi di cui si avvale la mafia
- Pag.4.110 -
per piegare i ~erzi, o~~enerne i zavori, esigere
indebi~e pres~azioni, compiere loschi ~raffici e
per conseguire l'impuni~a' dai sempre piu'
numerosi deli~ti che va consumando.
Questa e ' la real~a' recepita dal
legislatore nella delineazione della figura
criminosa di cui all'art.416 bis C.P ..
Tale figura, infat~i, pone in particolare
evidenza proprio la forza di intimidazione del
vincolo associativo e la conseguen~e condizione
di assoggettamento e di omerta' che ne deriva,
quali mezzi di cui l'nssociazione di tipo
mafioso si avvale per il conseguimento dei
propri scopi, in particolare, costituiti dal
controllo delle attivita' economiche, anche, e
qualche volta soprattutto, nella sfera pubblica.
Non pare, quantomeno in ques~a sede, debba
spendersi piu' alcuna osservazione per
dimostrare la assoluta diversita', malgrado una
indubbia analogia strutturale,
delitti in esame.
esisten~e tra i
Ne consegue che la contestazione del
delit~o di cui all'art.416 bis C.P. nei
- Pag.4.111 -
confronti di imputati cui era stata gia'
contestata l'associazione per delinquere
ordinaria, costituisce introduzione di un fatto
diverso nello ambito anche della medesima
vicenda processuale.
L'avere caratterizzato una associazione
per delinquere con riferimento al fenomeno
mafioso, non comporta, poi, assolutamente che la
successiva contestazione della iattispecie di
cui all'art.Lf16 bis C.P. costituisca
attribuzione all'imputato del medesimo fatto.
Se cosi' fosse, la seconda contestazione
sarebbe certamente superflua e priva di
contenuto giuridicamente apprezzabile.
In sostanza, la finalita' dell'art.416 bis
C.P. e' proprio quella di colmare l'accertata, e
ormai addirittura ricorrente, inidoneita'
dell'art.416 C.P. a cogliere compiutamente la
realta' fenomenica della situazione mafiosa.
Realta' questa che in diverse fattispecie
non consentiva di perseguire condotte, metodi e
- Pag.Lf.112 -
scopi, i quali, come si e' avuto modo gia' di
chial:il:e, spesso non sono sussumibili sotto
alcuna figul:a di l:eato ma che, invece,
costituiscono, fl:equentemente, l'essenza piu'
significativa e cal:attel:izzante della stl:uttul:a
ol:ganizzativa e del potel:e mafioso.
Pel: tali l:agioni l'al:t.Lf16 bis C.P. non
puo' assolutamente essel:e l:itenuto uno stl:umento
attl:avel:so il quale il legislatol:e si e'
limitato a qualifical:e divel:samente uno stesso
fatto, l:ispetto alla nOl:mativa pl:ecedente
(al:t.Lf16 C.P.>.
L'avvento di tale nOl:ma ha segnato,
invece, l'intl:oduzione di una nuova ed autonoma
figul:a cl:iminosa destinata pl:opl:io a colmal:e i
vuoti lasciati dalla pl:ecedente.
Si pensi, in pal:ticolal:e, ad alcune
condottel:elative alla essenziale fase del c.d.
"riciclaggio"
pl:ovenienza".
del denaro di illecita
Ne' puo' attl:ibuil:si l:ilevanza, pel:
confutal:e la tesi qui sostenuta, alla fOl:male
identita'
- Pag.4.113 -
dei termini usati nella enunciazione
dei due distinti capi di imputazione (art.416 e
416 bis) nel m.c. 323/84 ed in altri, pur nella
precisazione del diverso periodo di consumazione
per ciascuno dei due reati.
Puo' esserne conseguita, al piu', una
contestazione "in eccesso" in ordine al reato di
cui all'art.416 C. P. , rispetto al "minus"
contemplato dalla vecchia, e tuttora vigente,
norma incriminatrice: ma cio' al solo scopo e
con la sola preoccupazione di riflettere, anche
nella formulazione dell'imputazione, la
persistenza ed identita' del fenomeno mafioso,
che non ha certo mutato i suoi moduli di
comportamento in corrispondenza con la creazione
della nuova figura di reato introdotta
dall'art.416 bis.
Ma sul piano strettamente
tecnico-giuridico il discorso deve essere
impostato e risolto diversamente, in aderenza,
anche, alla "ratio legis" che presiede alla
nuova normativa.
- Pag.4.114 -
Ed invero, a decorrere dal Z6/9/198Z, il
giuridici
a disposizione deglilegislatore
operatori
ha messo
una nuova norma
incriminatrice, proprio per meglio colpire certi
comportamenti tipici delle associazioni di tipo
mafioso e che non si esauriscono nella generica
"commissione di delitti" cui era ed e' rivolta
l'associazione per delinquere prevista
dall'art.416 C.P., ma ricomprendono altre
sarebbero
al piu' dato vita a distinti,
attivita'
normantiva,
avrebbero
che, in mancanza
rimaste
della
impunite
nuova
o
autonomi reati (estorsione, violenza privata,
turbativa d'asta etc.).
Orbene, questo ampliamento, con una piu'
articolata qualificazione, del campo delle
attivita' associative penalmente rilevanti,
rispetto all'ambito di amplicazione dell'art.416
C. P. , ci pone di fronte - come si e' detto - ad
una vera e propria nuova norma incriminatrice,
che potremmo qualificare "onnicomprensiva", alla
quale non solo non puo' attribuirsi, in forza
dei principi generali, efficacia retroattiva per
i fatti antecedenti all'entrata in vigore della
- Pag.4.115 -
legge 646/1982 ma non puo' nemmeno ziconoscezsi
quel che pzeme qui maggiczmente sottolineaze -
cazatteze di "specialita'" rispetto alla nozma
dell'azt.416 C.P ..
E' vezo che nella "massima" tzatta dalla
citata sentenza 9.6.1983 della Supzema Cozte. e
zipoztata in Casso Penale 1984 (m.366 a p.511),
si pazla della "fozza intimidatzice del vincolo
ozganizzativo" come "elemento specializzante"
della associazione di tipo mafioso zispetto
all'ozdinazia associazione pez delinqueze.
Ma. a pazte la genezicita' di siffatto
affezmazione (della quale pezaltzo non si
rinviene traccia alcuna nella motivazione della
sentenza, integzalmente ziportata a p.68S di
detta zivista), non possiamo non zicordare come
la nuova norma contenga altri elementi. non meno
cazattezizzanti ed innovatori rispetto
all'art.416, e zappzesentati - come si e' visto
dalle "finalita'" dell'organizzazione mafiosa.
A cio' aggiungasi che alla
configurabilita' di un rapporto di "specialita'"
tra la norma del 416 bis e quella del 416 C.P.
ostano due decisive considerazioni:
- Pag.4.116 -
1) La "diyersita'" del fatto previsto
dall'una e dall'altra delle citate norme,
"diversita'" che discende direttamente dalle
considerazioni sin qui svolte; ed e' appena il
caso di ricordare che, per consolidata
giurisprudenza (cfr. - per tutte - Cass.Sez. Z-
- 2/5/1977 Pardini in Casso peno Mass.
ann.1979, 68, 52), "nell'ipotesi di cui
all'art.15 C.P. l'apparente concorso di norme si
verifica in quanto un medesimo ed identico fatto
si presenta come preveduto, .nello stesso tempo,
da una disposizione di legge speciale, e da una
disposizione di legge generale "
2) La piu' estesa sfera di applicazione
dell'art.416 bis C.P. rispetto a quella
dell'art.416 C.P., laddove al contrario-la
norma "speciale", per sua stessa natura, e'
destinata ad operare, nel nostro ordinamento
giuridico penale, in un ambito piu' ristretto
rispetto alla norma "generale", proprio per
effetto dell'elemento di "specialita'".
Una volta chiarito che la norma di cui
all'art.416 bis C.P. nQU si pone in rapporti di
specialita'
- Pag.1I.117 -
rispetto all'art.1I16 C.P., bensi'
come nOJ:ma autonoma ed eventualmente
concoJ:J:ente,
conseguenza
vengono chiaJ:amente meno
le pJ:emesse perche'
di
possa
.legittimamente paJ:laJ:si di una "successione di
leggi nel tempo" (vedasi in questi stessi
termini - la pJ:egevole motivazione del decreto
emesso in data 24.6.1984 dal TJ:ibunale di Milano
nel pJ:ocedimento di pJ:evenzione a carico di
Monti Luigi e Virgilio Antonio), e peJ:che' possa
- quindi - J:iteneJ:si assorbito il delitto di cui
all'art.416 C.P. (per i fatti commessi sino al
26/9/1982) nel delitto di cui all'aJ:t.416 bis
C.P. (peJ: i fatti commessi a decoJ:rere dal
26/9/1982).
Soltanto peJ: i fatti commessi
successivamente al 26/9/1982 potJ:a' e dovra'
J:itenersi assoJ:bita la imputazione di che
all'aJ:t.416 C.P. nel nuovo e piu' ampio schema
normativo appositivamente appJ:estato, con
l'art.416 bis, dal legislatoJ:e: del che e' stato
corJ:ettamente tenuto conto in sede di
contestazione dei J:eati e di formulazione dei
capi di accusa.
- Pag.l.J.118 -
Alla luce delle considerazioni svolte
dovrebbe. pertanto. z:isultaz:e chiaz:o a nostro
avviso - come le conclusioni cui siamo pervenuti
e la foz:mulazione stessa dei :reati associativi
in paz:ola si concilino pez:fettamente colla
indubitabile natuz:a pez:manente dei z:eati stessi.
pur se tale caratteristica viene ad assumere una
oz:ganizzazioni mafiose.
confrontipeculiaz:e rilevanza nei
in cui nemmeno
delle
la
detenzione come si e' gia' spiegato - spezza
il vincolo di appartenenza a "Cosa Nostra". ma.
al contraz:io. esalta e raffoz:za. come abbiamo
gia' avuto occasione di dire. i vincoli
solidaz:istici tra gli adepti (al z:iguardo. e'
stato efficacemente osservato. in dottrina. che
i mafiosi sono in gz:ado "di poz:taz:e l'appaz:ato
strutturale-strumentale mafioso all'interno
dell'istituzione carceraria. condizionandone
pesantemente l'andamento. e continuando cosi' ad
operaz:e pez: il pez:seguimento delle finalita' del
gruppo. mediante il consueto ricorso a violenze.
intimidazioni. pz:evaricazioni e costrizioni, e
grazie a meccanismi vari di collegamento. anche
di carattere assistenziale. con gli associati in
liberta'").
- Pag.4.119 -
E nemmeno varrebbe obiettare
escludendo il problema di fondo)
dall'entrata in vigore della legge
(peraltro
che sin
646/1982
sarebbero emersi, a carico degli imputati cui e'
stata contestata successivamente la duplice
imputazione, gli elementi di prova sufficienti
per contestare ad essi la partecipazione ad un
sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Non si deve infatti - dimenticare che
soltanto le successive dichiarazioni rese
dall'imputato Tommaso Buscetta hanno consentito
di acquistare ulte~iori e definitivi elementi di
riscontro per una completa conoscenza della
organizzazione e del potere mafioso, nonche'
della configurazione di chiari e corretti
parametri di valutazione, sotto il profilo
giuridico, dei vari comportamenti individuali.
Ci preme ribadire, infine, che le
conclusioni cui siamo pervenuti non contrastano
affatto con i principi, piu' volte ribaditi
nella presente sentenza-ordinanza, della
monoliticita'
mafiosa.
e continuita' dell'organizzazione
- Pag.4.120 -
Si 1::ra1:1:a, sol1:an1:o, di inquad:ra:re
esattamente tale fenomeno dal punto di vista
giu:ridico e di applica:re ad esso le :rigo:rose ed
ineludibili conseguenze scatu:renti dalla nuova
disciplina che il legislato:re ha int:rodotto, con
la legge 646/1982, col dichia:rato fine di
evita:re che le o:rganizzazioni c:rimina1i di tipo
mafioso venisse:ro giudicate in manie:ra :riduttiva
sulla base dell'a:rt.416 C.P., no:rma che colpiva
solo un aspe1:1:o, e ce:rto non il piu'
significa1:ivo e qualificante, dell'associazione
mafiosa, e che :rimane pe:ralt:ro applicabile, come
si e' spiegato, pe:r i fatti antecedenti al
26/9/1982.
2. E'da :ri1eva:re, poi, la sussistenza di
tut1:e le agg:ravanti contestate in o:rdine al
delitto di cui al1'a:rt.416 bis Cod. Pen ..
L'agg:ravante di cui al secondo comma
dell'a:rtico10 in questione e' stata contestata a
co1o:ro che hanno posizioni di supe:rio:rita'
ge:ra:rchica all'inte:rno di "Cosa Host:ra". Quanto,
poi, a11'agg:ravante de:rivante dalla
disponibilita' di a:rmi e mate:riale esploden1:e da
- Pag.4.12.1 -
pazte dell'associazione, tzattasi,
chi sczive, di un fatto coessenziale alla
finalita'
pzoposito,
di " Cosa Nostza". Basta zicozdaze, in
il numezo elevatissimo di omicidi
commessi mediante l'uso di azmi micidiali,
l'attentato con mateziale esplosivo in cui ha
pezso la vita il Cons. Rocco Chinnici, gli
attentati dinamitazdi contzo cantiezi e
stabilimenti industzia1i, il zinvenimento di
numezosissime azmi detenute da membzi di spicco
di "Cosa Nostza", fza cui, pez tutti, quello di
azmi, mine anticazzo, plastico e congegni
elettzonici pez esplosioni a distanza, nella
disponibilita' di Giuseppe Calo'. Trattasi di
un'aggzavante oggettiva che si applica, quindi,
a tutti gli associati, indipendentemente dal
possesso, da pazte di ciascuno di essi, di azmi
e, pezfino, dalla conoscenza della
disponibilita' delle stesse da pazte di altzi
associati Cart.118 Cod. Pen.).
Sussiste, infine, l'aggzavante di cui al
sesto comma della nozma in questione. Nella
pazte dedicata al tzaffico di stupefacenti e
- Pag.4.122 -
individuati
sulla
banca:rie
base,
sono
p:revalentemente,
stati
di indagini
pa:recchi
investimenti immobilia:ri in Italia e all'Este:ro
ed il :riciclaggio in attivita' appa:rentemente
lecite, ezzettuati con ingentissime somme di
dana:ro p:rovenienti da detto t:razzico e, in
gene:re, da attivita' illecite. E si e' anche
:rize:rito delle dichiarazioni di Buscetta e di
Conto:rno,da cui eme:rge come, pe:r effetto di
questo lucrosissime attivita' illecite, una
pioggia di danaro si sia :riversata sui membri di
Cosa Nostra, "cor:rompendo tutto e tutti".
Ed ancora, da indagini solo in parte
espletate, ma gia' molto prozicue, sono emersi i
gi:ri complicati con cui, att:rave:rso esperti
pe:rsonaggi della zinanza, ingentissime somme di
danaro, provenienti dall'esportazione negli
U.S.A. di e:roina, sono state fatte afflui:re in
conti svizze:ri e, da li', in parte reinvestite
in imprese siciliane appa:rentemente lecite e, in
paz:te, utilizzate pez: il zinanziamento del
t:raffico. T:rattasi di somme da capogiro, che
zanno comprendere appieno l'eno:rmita' degli
interessi in gioco.
- Pag.4.123 -
Tl:attasi, anche nella fat'tispecie. di
cil:costanza obiettiva che si estende, quindi. a
tutti i concol:l:enti.
3. Deve affl:ontal:si, adesso. il pl:oblema
della ipotizzabilita' del delitto di
associazione mafiosa. anche nei confl:onti di
colol:o che non sono "uomini d'onol:e". sulla base
delle l:egole disciplinanti
pel:sone nel l:eato.
il concol:so di
La questione e' molto l:ilevante sotto il
pl:ofilo pl:atico, poiche' si tl:atta di
qualifical:e giu:r:idicamente compo:r:tamenti
multifo:r:mi e di dispal:ata intensita' ed
efficacia. che l:ientl:ano in quella vasta a:r:ea di
"contiguita'" l:ispetto a "Cosa Nost:r:a". di cui
si e' gia' pal:lato, nonche' di qualifica:r:e
esattamente la fattispecie in :r:elazione ad una
plul:alita' di figul:e di :r:eato astl:attamente
applicabili. E la questione e' pa:r:ticolarmente
l:i1evante pe:r: quei compo:r:tamenti l:eitel:ati,
estl:insecantisi sopl:attutto nella fase del
l:icic1aggio del danal:o di illecita p:r:ovenienza,
-Pag.4.124-
compiuti da estz:anei a "Cosa Nostra" ma
nell'intez:esse di uno o piu' dei suoi membri.
In pz:oposito, va z:icoz:data, anzitutto, la
possibilita' giuz:idica della sussistenza dei
delitti di favoz:eggiamento pez:sonale e
favoz:eggiamento z:eale nei confz:onti di quello di
associazione mafiosa, come del z:esto, e'
espz:essamente z:iconosciuto dall'az:t.378, 1- cpv.
e dall'art.379 cpv. Cod.Pen ..
infatti,Vez:o e',
pz:esuppongono la
che
consumazione
tali
del
delitti
delitto
presupposto ( ••••..!i2..E.2. che fu commesso un
delitto), ma, quando si e' in presenza di un
z:eato pez:menente, la consumazione non significa
anche cessazione della pez:manenza. Ne consegue
che i delitti di favoz:eggiamento pez:sonale e
reale possono %icoz:z:ez:e anche nei confronti di
una associazione mafiosa tuttoz:a in vita; e cio'
e' quanto noz:malmente avviene.
Sorge, a questo punto, la necessita' di
dal concoz:so neldistinguez:e questi delitti
delitto di associazione mafiosa, essendo
espz:essamente pz:evisto dalle noz:me
- Pag.4.12.5 -
inc~iminat~ici che gli stes~i ~ico~~ono al di
:fuo~i delle ipotesi di conco~so nel ~eato
assoGiativo.
Al ~igua~do. deve ~ileva~si. anzitutto. la
delitto di
di est~anei
possibilita'.
dott~ina. del
associazione
~iconosciuta
"conco~so
da paz:te
nel
da auto~evole
all'associazione stessa secondo le ~egole
gene~ali di cui gli a~tt.110 e ss. C.P." e. piu'
in gene~ale. del conco~so eventuale nel ~eato
necessariamente plu~isoggettivo (come tutti i
reati associativi) da pa~te di "persone divetse
dai concorz:enti necessaz:i".
A paz:ere di chi scrive. per z:iscontz:arsi
conco~so eventuale da paz:te dell'estz:aneo
all'associazione mafiosa.
quest'ultimo cont~ibuisca.
occoz:z:e che
attivamente e
consapevolmente. alla z:ealizzazione delle
dell'associazione
della c.d. "cz:iminalita'
scopideglieattivita'
stessa.
Alcune attivita'
dei colletti bianchi" in tema di z:iciclaggio di
danaz:o si z:isolvono in un contz:ibuto causale.
- Pag.4.126 -
spesso di notevole rilievo, al perseguimento
degli scopi di "Cosa Nostra" ed al rafforzamento
della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti
anche con uno solo dei suoi memhri, e
concretano, pe:rtanto, il concorso nel delitto di
associazione mafiosa. Su cio' dov:rehhe:ro
:riflettere i seguaci della teoria secondo cui
"pecunia non olet"; e t del :resto, le
contestazioni pe:r associazione mafiosa nei
conf:ronti di alcuni imputati di questo
p:rocedimento sono state fo:rmalmente elevate in
questa p:rospettiva ed a prescinde:re dalla loro
appa:rtenenza o meno a "Cosa Nost:ra".
Analogamente, manifestazioni di connivenza
e di collusione da pa:rte di persone inse:rite
eventualmente
nelle pubbliche istituzioni
realizza:re
possono
condotte di
fiancheggiamento del pote:re mafioso, tanto piu'
pericolose quanto piu' subdole e striscianti,
sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto
di associazione mafiosa. Ed e' p:rop:ri.o questa
"conve:rgenza di inte:ressi" col potere mafioso,
gia' richiamata a pr.oposito di alcuni delitti
mafiosi, che
- Pag.~.127 -
costituisce una delle cause
maggiozmente zilevanti della czescita di "Cosa
Nostza" e della sua natuza di contzopoteze.
nonche', cozzelativamente. delle difficolta'
incontzate nel zepzimezne
cziminali.
le manifestazioni
Deve. quindi. concludezsi che una
condotta. pez zealizzaze il concozso nel delitto
di associazione mafiosa. deve zisolvezsi in un
contzibuto causale alla zealizzazione degli
scopi di "Cosa Nostza" e deve esseze
consapevolmente volta a favozizne - dall'esterno
- le attivita'.
Altzimenti. a seconda dei casi. ricozrera'
l'ipotesi delittuosa di favozeggiamento
pezsonale o di favoreggiamento zeale o di
zicettazione (nella forma della intermediazione
zicettatozia) a favore di singoli associati.
Deve avveztizsi. peraltzo, che tali
critezi. teoricamente nitidi e precisi. sono
in pzatica di non agevole applicazione. data
la complessita' del zeticolo di collusioni e di
connivenze che avvolge. pzoteggendolo. il
fenomeno mafioso e ne agevola le finalita'. Solo
- Pag.4.128 -
una accura~a disamina del caso concre~o ed una
suf:ficiente raccolta di elementi probatori
potra' stabilire quale ipotesi di reato ricorra
nella fat~ispecie.
Una sola avvertenza di carattere generale
puo' fa:z:si.
:fiancheggiamento di latitanti o.
favoreggiamento personale
Non di rado vengono confuse
condotte
comunque,
per
di
di
membri di "Cosa Nos~ra" che, molto spesso, sono
espressione - invece - di una ben piu' profonda
"con~igui~a'" del soggetto rispe~to alla mafia.
E' necessario, pertan~o, valutare con estrema
attenzione queste condotte per evitarne una
pericolosa sottovalutazione.
il
4) E' appena il caso di
concorso formale f:z:a
:z:iaffermare,
il delitto
poi,
di
associazione mafiosa e quello di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui
all'art.75 L. 22.12.1975. n.685.
il P.M., con dovizia diIn argomen~o,
argomentazioni. che integralmente si
- Pag.lf.129 -
condividono, ha pos~o in evidenza, fra l'al~ro,
che ques~'ul~imo deli~~o, per la diversi~a' del
bene giuridico viola~o e per la "non
esaus~ivita' del suo par~icolare pr:ogramma
rispetto alla piu' vasta ed e~erogenea gamma di
rea~i rientranti nelle finalita' di un comune
sodalizio cr:iminoso", non puo' condiderar:si, in
alcun modo, assorbito, a sensi dell'art.15 C.P.,
nel delitto di associazione or:dinar:ia per:
delinquere. Ed ovviamente ques~e considerazioni
valgono, a maggior: ragione, per il delitto di
associazione mafiosa.
Un riscontro testuale di questa tesi, come
esattamente osservato dal P.M., si r:inviene
nell'art.74 n.2 della legge n.685, che prevede,
come aggravante delle attivita' illecite
previste dall'art.71, il fatto che il colpevole
faccia parte di un'associazione per: delinquere e
non gia' di quella specifica associazione
prevista dal successivo ar~.75.
Agli argomenti del P.M. deve aggiungersi
che, come si e' gia' dimostrato, le modalita'
stesse del tr:affico di stupefacen~i escludono
una perfetta
- Pag.4.130 -
coincidenza fra l'associazione
maiiosa "Cosa Nostra" e quelle che si occupano
di traffico di stupefacenti. Si e' precisato,
cioe' , che vi e' una pluralita' di
organizzazioni che solo raramente si occupano di
tutte le fasi in cui si articola il traffico,
coordinate e dirette dell'organismo centrale
della mafia, ed in cui spesso sono associati non
mafios i, utilizzati solo per il perseguimento
degli scopi del traffico di stupefacenti e non
anche per il perseguimento delle altre finalita'
di "Cosa Nostra".
5) Un argomento molto importante e' quello
del metodo da seguire circa l'individuazione
mafiosa, nei confronti
alla sussistenza deldelle prove in ordine
delitto di associazione
del singolo associato.
Secondo un primo indirizzo. essendo la
sufficiente la prova che il soggetto e'
mafia una consoI:teria criminosa. sarebbe
mafioso,
senza la necessita' di dimostrare il programma
criminoso del sodalizio.
Questo
- Pag.4.131 -
indi:z:izzo e' auto:revolmente
esp:resso dalla Sup:z:ema Co:rte (Cass. Sez.1",
16.12.1971 Di Maio in Casso peno Mass. anno
1973, 204, 184),
. secondo il cui insegnamento.
essendo la mafia mode:z:na una "potente %o:rma
associativa o:rganizzata anche ge:ra:z:chicamente
con ca:z:atte:z:e di stabilita', avente ad oggetto
un indisc:z:iminato p:z:og:ramma di delinquenza da
attuarsi senza limiti di mezzi e di durata", ne
consegue che chiunque ha ade:z:ito volonta:riamente
a tale o:rganizzazione "con cio' stesso" :z:imane
vincolato al p:rogramma criminoso, avendo inteso
persegui:z:e gli scopi dell'o:z:ganizzazione.
Questo approccio al fenomeno mafioso. come
e' stato acutamente osservato in dottrina, e'
assolutamente cor:retto sul piano criminologico,
non essendovi dubbio che la mafia sia una delle
piu' pericolose associazioni pe:r delinque:re,
senza alcuna sistinzione f:z:a vecchia e nuova
mafia (non ha senso il ritene:re che la vecchia
mafia avesse fini c:riminosi solo eventuali,
quando la sto:ria di quest~ fenomeno e' stata
semp:re una sto:z:ia di violenza, di sop:raffazione,
di assassinii, di lucri acquisiti
illecitamente).
- Pag . li . 132 -
Ma sul piano giuridico-penale non sembra
eludibile la necessi~a' della prova della
partecipazione al programma di delinquenza,
poiche' "il diri~to penale non punisce le
colle~~ivi~a' criminose in quanto tali bensi' i
singoli individui che le compongono".
Si in~ende dire, cioe', che, in ogni
processo concernen~e associazioni ma%iose, la
responsabilita' dell'associa~o per il deli~to di
cui all'art.416 bis C.P. deve essere logicamente
preceduta, nel concreto, dalla prova circa il
programma criminoso dell'associazione stessa.
E questo metodo e' stato rigorosamen~e
seguito in questa sede, individuando ed
analizzando le piu' importanti attivita'
illecite di "Cosa Nostra" e dimostrandone,
attraverso l'esame di specifici fatti deli~tuosi
e, in particolare, delle vicende della "guerra
di ma%ia", la terribile capacita' criminale.
Ma una volta accertata la rispondenza di
un determinato sodalizio criminoso ai cri~eri
stabiliti dall'art.416 bis Cod. Pen. , e '
necessaz:io e sufficien~e, ai fini della
- Pag.4.133 -
responsabilita' del singolo associato per il
delitto in questione. provare soltanto la sua
consapevole adesione
programma cri~inoso.
.
al gruppo ed al suo
Pretendere qualcosa d'altro e di piu' -
come, ad esempio. il coinvolgimento
dell'associato in specifici fatti delittuosi
rientranti nel programma criminoso del gruppo
serve solo a far perdere di vista la distinzione
fra reato-mezzo e reato-fine, e. cioe' • tra il
delitto di associazione e gli specifici delitti
costituenti l'oggetto del programma criminoso.
Purtroppo. un atteggiamento del genere e' stato
riscontrato in alcune decisioni di questo
tribunale della liberta'. da attribuirsi ad una
visione riduttiva e ad una insufficiente
comprensione del fenomeno mafioso.
E' necessario capire. una volta per tutte,
che di "Cosa Nostra" fanno parte i killers e
coloro che si occupano del traffico di
stupefacenti.,
rappresentano
ma
la
anche
"faccia
soggetti
pulita"
che
della
organizzazione; coloro, ad esempio, che si
- Pag.~.134 -
occupano del ~icic1aggio del danaro di
provenienza illecita in attivita' apparentemente
lecite o coloro che ~anno parte di organismi
~app~esentatiyi e che, apparentemente, svolgono
una vita i~reprensibile e di lavo~o.
Buscetta ha ricordato Giuseppe Trapani,
componente della "~amiglia" di Porta Nuova e
assessore comunale di Palermo nella Giunta
diretta dal sindaco Vito Ciancimino; Conto~no ha
parlato di Michelangelo Aiello, gia' sindaco di
Bagheria, coinvolto nel ricio1aggio di danaro
proveniente da tra~fico di stupefacenti. E
questi sono soltanto due esempi di un fenomeno
estremamente complesso che non pUOI essere
interpretato riduttivamente col pretend~re la
prova del coinvolgimento de1 soggetto in
attivita' illecite.
In altri termini, dalla prova di specifici
fatti delittuosi tipicamente mafiosi pUOI
dedursi legittimamente l'appartenenza di un
soggetto ad una associazione mafiosa; ma,
indipendentemente da cio', di fronte ad una
specifica ed articolata chiamata in correita',
- Pag.4.135 -
non puo' sostenersi - come talora si e' fatto
che trattasi di "un indi2io che. in assen2a di
altri riscontrati, degrada a mero sospetto". Ed
infatti. come piu' volte e' stato rilevato dalla
.
Suprema Corte. l'attendibilita' della chiamata
di correo puo' dedursi anche "ab intrinseco" e,
cioe'. sulla base di valutazioni logiche, senza
che necessariamente sussistano conferme esterne
della chiamata stessa. Altrimenti, si negherebbe
il valore di autonoma fonte di prova della
chiamata in correita'.
Cio' non toglie, ovviamente, che debba
essere operato ogni sforzo per acquisire anche
positivi riscontri esterni. che non consistono
necessariamente ripetesi - nella consumazione
di delitti di stampo mafioso, ma che possono
essere di svariati tipi.
esemplificazione.
non suscettibili di
- Pag.4.136 -
- II -
Con memo~ie depositate ~ispettivamente il
30 settemh~e 1985 ed il 3 ottoh~e successivo le
difese degli imputati Alf~edo e Giuseppe Bono,
Salvato~e e Ignazio Fazio, Domenico e Giuseppe
Fede~ico, Stefano e Vincenzo Pace hanno eccepito
talune nullita' di o~dine gene~ale, attinenti
sia alla capacita' del giudice che
all'iniziativa del P.M. ed all'assistenza degli
imputati.
Di alt~e eccezioni, conce~nenti
specificamente le posizioni di singoli imputati,
si t~atta in apposite pa~ti della sentenza a
costo~o dedicate. Delle suddette, invece, che
sollevano p~ohlemi di o%dine gene%ale, occo%~e
in questa sede t%attare.
Al punto b) della memo~ia del 3 ottoh%e
1985 si eccepisce la nullita' "di tutti gli atti
ist%utto%i compiuti dai Giudici ist~uttori delle
Sezioni 6, 7, 8, e 9 senza delega, nonche' di
- Pag.4.137 -
quelli compiuti dagli stessi in base a delega
cumulativa in generale e non specifica,
contra:z::iamente a quan'to disposto dall' art. 17
R.D. 2.8.5.1931 n. 603".
Non vengono indicati gli at'ti che si
asserisce siano stati compiu'ti senza delega e,
comunque, si osserva che sino al 16 novembre
1983 'tu'tti gli a'tti is'trut'tori del p:z::ocedimento
principale risul'tano compiu'ti dal Consiglie:z::e
Ist:z::u't'to:z::e, titola:z::e del p:z::ocedimento, dal
Consigliere istruttore aggiunto in periodi di
sua assenza dall'Ufficio ad in forza del potere
di sostituzione istituzionalmente spettantegli,
ovvero da giudici istruttori in forza di
specifica delega od in procedimenti separati, in
cui erano i titolari, solo successivamente
riuni'ti al p:z::ocedimento n. 132./82.-C.
In data 16 novembre 1983, il Consigliere
Ist:z::uttore, mantenendo la titolarita'
dell'indagine. emetteva provvedimento con il
quale delegava i giudici istruttori della 6, 8 e
9 sezione (e con successivo provvedimento anche
della 7~) al compimento di atti istruttori, con
facolta'
- Pag.4.138 -
di ope:r:a:r:e sia congiuntamente sia
disgiuntamente.
La legittimita' della delega e' fuori
discussione, essendo essa consentita dal
menzionato a:r:ticolo 17, il quale la prevede con
:r:ife:r:imento a "qualsiasi atto del processo" e
non necessa~iamente a specifici atti
processuali, come infondatamente si sostiene
nella citata memoria, con inte~pretazione
ingiustificatamente :r:iduttiva del contenuto
della norma. 2uesta, pe:r:alt:r:o, e' stata
costantemente intesa ed applicata nella sua piu'
ampia accezione nel co:r:so di molti procedimenti
concernenti il ter~o~ismo e la criminalita'
o:r:ganizzata e svoltisi, senza che siano mai
state sollevate eccezioni di tal gene:r:e, nelle
piu' sva~iate sedi giudiziarie, p:r:ocedimenti che
hanno talo:r:a :r:ichiesto, pe:r: la mole immane delle
indagini, la contempo:r:anea attivita' di nume:r:osi
Giudici istruttori, senza di che sa:r:ebbe stato
umanamente possibile condur~e a te:r:mine le
relative ist:r:utto:r:ie.
- Pag.4.139 -
Nella memoria del 30 settembre 1985,
inoltre, la difesa dei Bono rileva che nella
requisitoria del P.M. e' stato richiesto il
rinvio a giudizio di Giuseppe Bono per
rispondere dei reati contestatigli con mandato
di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984. che non
e' stato mai notificato all'imputato.
Trattasi di mero errore materiale nella
parte conclusiva della requisitoria. concernente
- peraltro - reati che con diverso mandato di
cattura erano stati, comunque, contestati al
Bono. E tale errore non puo' produrre
conseguenza alcuna. in quanto, ai sensi
dell'art. 369 C.P.P., gli atti del procedimento
erano stati depositati in Cancelleria con avviso
al P.M. per le sue richieste, sicche', ai sensi
del capoverso del menzionato articolo, anche in
assenza di queste. e tanto piu' in presenza di
richieste erronee. il Giudice istruttore deve
procedere egualmente agli adempimenti previsti
dall'art.372 C.P.P. e, quindi, al deposito del
provvedimento
formale.
conclusivo dell'istruzione
- Pag.4.140 -
E va ulteziozmente zicozdato, essendovi
anche in pzoposito apposita doglianza nella
memozia del Bono, che, a seguito del
pzovvedimento di deposito degli atti eK azt.369
C.P.P.
.del 2.4 ap:t:ile 1985, :fu concessa, a
zichiesta del P.M., una pzima pzozoga dei
te:t:mini di giozni tzenta ed altza ancoza il 27
giugno 1985 (Vol.225 f.297); nelle mO:t:e,
pel:tanto, fuzono ulteziozmente e legittimamente
compiuti atti istzuttozi, del cui contenuto, pez
altzo, il P.M. ha tenuto conto nella sue
richieste. Solo il P.M., comunque, sazebbe
legittimato a dolersi dell'assunzione di atti
istzuttozi dopo la data del deposito eK art.369
C.P.P. e non cel:to la difesa degli imputati, a
disposizione della quale sono stati depositati
tutti gli atti assunti sino al provvedimento di
deposito eK a:t:t.372. C.P.P., ad eccezione
ovviamente di quelli stralciati.
Eccepisce altzesi' la difesa dei Bono la
nullita', pez vazie cause, degli intez:t:ogatori
dei coimputati Tommaso Buscetta e Salvatoze
Contozno: ma non si zitiene che
legittimata a pzopozla.
essa sia
- Pag.lJ.1lJ1 -
Ed invero le modiiicazioni introdotte
dalla legge 8 agosto 1977 n.53lJ all'originario
testo dell'art.185 C.P.P. hanno tolto il
carattere di nullita' assolute a quelle
derivanti dalla inosservanza delle disposizioni
concernenti l'intervento, l'assistenza e la
rappresentanza dell'imputato, a meno che non
derivino "dalla omessa citazione dell'imputato o
dall'assenza del difensore nel dibattimento".
Tutte le altre nullita', pertanto, pur
rimanendo di ordine generale ed, entro certi
termini, eventualmente (e non piu', come nel
vecchio testo della norma, necessariamente)
rilevabili anche d'ufficio, soggiacciono al
regime delle nullita' relative, per cui sono ad
esse applicabili le disposizioni di cui
all'art.187 C.P.P. (impropriamente definite
tutte dalla legge "sanatorie generali"), fra le
quali quelle del capoverso della norma, secondo
cui le parti non possono opporre nullita'
relative a disposizioni alla cui osservanza DQn
hanno interesse.
Orbene, la difesa dei Bono, mostrando di
condividere appieno tale
- Pag.4.142 -
interpretazione, si limita tuttavia a rilevare,
in ordine alla sua asserita legittimazione ad
eccepire pretese nullita' afferenti agli
interrogatori di altri imputati,
interesse sarebbe "manifesto".
ohe il suo
Mostra pero' di non rioordare che
l'interesse alla legittima assunzione di un atto
quale l'interrogatorio dell'imputato, che e'
preoipuamente mezzo di difesa di oostui, e'
p:op;io soltanto dell'imputato ohe lo rende e
ohe oggetto di tale interesse e' la valida
assunzione dell'atto, presupposto indispendabile
per il suo eventuale rinvio a giudizio, e non il
suo oontenuto, anohe se questo puo'
indirettamente refluire sulla posizione (nel
merito) di altri soggetti processuali. L'esame
del contenuto di un interrogatorio, peraltro,
attenendo al merito del pr~cedimento, non puo'
venire in oonsiderazione in momento logioamente
anteoedente, quale quello dell'aocertamento
della legittimazione ad ecoepire la nullita' di
tale atto istruttorio.
- Pag.4.143 -
e solo "ad abundan1:iam",Peral1:ro,
pretese nulli1:a' degli interrogatori
le
del
Buscetta e del Contorno sono insussis1:enti.
Con1:rasta infatti col principio della
tassativita' delle nullita' , sancito
dall'art.184 C.P.P., l'asserita invalidita' di
interroga1:ori raccolti senza l'assistenza del
Cancelliere o del Segretario, mentre la mancata
sottoscrizione di costoro, nonostante la pretesa
attestazione della loro presenza, e' palesemente
dovuta, sempre, all'uso di moduli predisposti,
sui quali, per mera dimenticanza, non si e'
provveduto a cassare il relativo inciso.
Del tutto inaccettabile e' poi
l'assunto circa la giuridica impossibilita' di
rinviare un interrogatorio, per la prosecuzione,
a data ed ora fisse, quasi che dovesse a
giudice, imputato e difensori essere inibita una
sospensione, anche talvolta di poche ore, di
lunghissime e defatiganti sedute, a pena
d'essere costretti a ripercorrere la trafila di
avvisi e notifiche prima di poter riprendere il
discorso iniziato (il che, peraltro,
Pag.4.144 -
risulterebbe materialmente impossibile nel caso.
frequentissimo. di rinvio "ad horas" essendo.
come e' noto. non inferiore a 24 ore il termine
da rispettare) .
.
Devesi. pertanto. certamente distinguere
il rinvio per prosecuzione (analogo a quello
adottato in dibattimento. e per il quale mai si
e' sostenuta la necessita' di nuovo decreto di
citazione e di nuovo avviso al difensore) dalla
fissazione di nuovo interrogatorio. che va
necessariamente preceduto dai rituali avvisi e
dai preliminari dell'atto, indicanti tra l'altro
il luogo di assunzione. Cio' non sembra - invece
necessario nel caso di me~a riapertura di un
verbale temporaneamente chiuso, poiche' dal
contesto complessivo dell'atto risulta evidente
che rimangono identici gli elementi gia'
indicati nella precedente intestazione tranne
quelli che. a causa del rinvio per prosecuzione
o alt:r:i sopravvenuti accidenti, rimangono
modificati. con la necessita' di da:r:ne atto.
Ad esempio, si lamenta nella memo:r:ia dei
Bono che in taluni verbali di prosecuzione, che
iniziano con l'indicazione
- Pag.4.145 -
"successivamente il ..... alle oxe ". manca
l'indicazione del luogo di assunzione dell'atto.
che invece e ' , con tutta evidenza, quello
xicavabile dalla precedente parte del vexbale,
ove esso xisulta indicato.
espletati
pxecedenti
considerarsi
ai nuovi intexxogatoxi
eccezione
pxeannunciate nei
nemmeno
nullita'
puo'
di
non
non
poi
date
vexbali,
in
Quanto
l'affexmazione secondo cui "si ignoxa" se sia
stato avvisato il difensore, perche' oggetto
della doglianza potrebbe soltanto essere il
mancato avviso e non gia' la soggettiva
ignoranza di taluno (nel caso, di pexsona-
oltxetutto - divexsa dall'imputato e dal suo
difensoxe) circa l'esistenza fxa gli atti
processuali - del xituale avviso notificato. Non
risulta, tuttavia, che nei confronti di Buscetta
e contoxno si siano verificate omissioni del
genere.
Circa l'assistenza del difensore, inoltre.
si e' eccepito che quelli nominati di ufficio al
Buscetta ed al Contorno non xisulterebbero in
taluni casi iscritti negli
- Pag.4.146 -
albi professionali dei luoghi nei quali sono
stati assunti taluni atti istruttori ai quali
essi avevano diritto di assistere. E' noto
tuttavia - che l'inosservanza della disposizione
di cui a1l'art.128 C.P.P. non produce nu11ita'
alcuna, trattandosi di mera irregolarita' (Cass.
Sez. III, 9.XII.1982, Pastore).
Si lamenta, inoltre, che il Buscetta
avrebbe solo tardivamente rinunciato alla
sospensione dei termini dipendenti dal periodo
feriale. Ma a proposito di questo asserito vizio
procedurale, non ri1evabile, comunque, da parte
di altro imputato o di altro difensore, e'
agevole osservare che il Buscetta ha rinunciato
a detta sospensione in uno dei suoi
interrogatori. e con riferimento anche ai
precedenti, accettando - pertanto - gli effetti
di tali atti, cosi' realizzandosi la sanatoria
prevista dall'ultimo comma dell'art.187 C.P.P ..
Altre pretese nullita' rilevate sarebbero
quelle, indicate nella memoria del 3 ottobre
1985, afferenti a "tutte le intercettazioni
telefoniche per la mancata osservanza della
normativa di cui agli artt.226 ter e segg.
C.P.P.".
- Pag.4.147 -
L'assoluta gene~icita' della doglianza non
consente tuttavia nemmeno di p~enderla in esame.
Altre, infine, ~igua~de~ebbe~o il deposito
degli atti eH a~t.372 C.P.P. pe~ "la mancanza di
conformita' all'o~iginale delle fotocopie
depositate, pe~ la illeggibilita' di
nume~osissime fotocopie, a causa della cattiva
rip~oduzione e pe:r: l'assenza assoluta di
nume:r:ose pagine p~ocessuali sia pu:r:e in
fotocopia e pe~che' moltissimi volumi sono p:r:ivi
nell'ultima facciata del timb~o di confo~mita'".
Ma in p~oposito e' bene ~ico~da~e che, con
o~dinanza del 28 giugno 1985, pu~ o:r:dinandosi
pe~ ~agioni di sicu~e~za (e d'intesa col
conse~vazione
Giustizia>Ministe~o di G~azia
degli
e
o~iginali degli
la
atti
procesuali (circa 1000 volumi> negli appositi
locali all'uopo p~edisposti a cu~a del Ministe~o
stesso e pur assicurando ai difensori la
disponibilita', in altri piu' comodi locali, a
tal fine approntati ed att~ezzati,
fotostatiche degli atti stessi,
di copie
e' stato
ovviamente precisato che ve~iva fatta salva la
- Pag.4.148 -
facolta' dei difensori di prendere visione, a
richiesta, degli atti originali, che, pertanto,
dovevano intendersi - ad ogni effetto giuridico
- messi nella loro disponibilita'.
Orbene, non risulta sia stato mai
richiesto da alcun difensore di accedere agli
originali degli atti e meravigliano pertanto
si:E:Eatte doglianze, concernenti pretese
incompletezze e non con:Eormita' delle copie.
Quanto in:Eine - agli atti dei quali e'
stato disposto lo stralcio e dei quali
ovviamente non si tiene conto nel presente
procedimento, trattasi del legittimo esercizio
della :Eacolta' di separazione di procedimenti la
cui istruzione si presenta ancora lunga e
complessa, con contestuale e doverosa rimessione
al giudice del dibattimento delle posizioni
degli imputati in ordine ai quali l'indagine
istruttoria e' stata conclusa.
- Pag.4.149 ..
- III -
Al capitolo (II) destinato all'esame delle
posizioni dei singoli imputati segui%a' un
capitolo (IV) contenente nume%ose "schede
banca%ie" compilate sulla base degli
acce%tamenti svolti da quest'Ufficio in
collabo%azione colla Gua~dia di Finanza.
Alcune di dette schede, PU% se intestate a
pe%sone non inc%iminate, o ad imputati nei cui
conf%onti l'ist%utto%ia non e' conclusa, sono
state inse~ite pe% completezza di esposizione e,
piu' in pa~ticola%e, pe~ gli impo%tanti
%ife%imenti in esse contenuti a personaggi
coinvolti nel p%ocesso come imputati e la cui
posizione viene qui definita.
Nella compilazione delle schede
quest'Ufficio e' stato coadiuvato da un g%UPPO
di milita%i del locale Nucleo Regionale di
Polizia T~ibuta%ia della Gua~dia di Finanza, a
cio' appositamente designati dal lo~o Comando ed
egregiamente
Pet~osino.
coo~dinati dal Cap. Ca:rmine
- Pag.4.150 -
Ad essi e' doveI:oso daI:e a1:1:o
dell'eccezionale impegno e della elevata
pI:ofessionalita' con cui hanno sin qui assolto
PUI: tI:a non poche difficolta' - al 10I:0 compito,
nel mentI:e essi pI:oseguono i pI:opI:i acceI:tamenti
in oI:dine a quei filoni investigativi che - come
si e' piu' volte accennato necessitano di
ulteI:ioI:i appI:ofondimenti.
E' appena il caso infine di
sottolineaI:e che le "schede bancaI:ie" di cui
tI:attasi, ed i ti1:oli di cI:edito in esse
I:ichiamati, non esauI:iscono la copiosa
documentazione bancaI:ia acquisita nel COI:SO
dell'istI:uttoI:ia, ed alla quale si e' fatto
I:ifeI:imento in vaI:ie paI:ti della pI:esente
sentenza-oI:dinanza
- Pag.4.151 -
CAPITOLO II
I SINGOLI IMPUTATI
- Pag.4.1S2 -
Abbate Giuseppe
Abbate Giovanni
!
!(
Abbate Giuseppe e Abbate Giovanni sono
stati raggiunti dai seguenti provvedimenti
restrittivi della liberta' personale:
a) mandato di cattura n.170/84 per i reati
di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.
b) mandato di cattura n.323/84 per i reati
di cui sopra (che, cosi' , si intendono
assorbiti in detto provvedimento n.323/84)
nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75
legge n.685/75i
c) mandato di cattura n.42/85 per
l'omicidio di Sorci Carlo, Mino e Francesco.
Abbate Giuseppe e Giovanni sono stati
indicati da Sinagra Vincenzo di Antonino come
personaggi di spicco all'interno dell'
associazione mafiosa e tale indicazione e' stata
confermata da Salvatore
- Pag.4.153 -
Contorno il quale situava i due fratelli
all'interno della :famiglia di Corso dei
Mille/Roccella, ma di cio' si dirai oltre.
Non v'e' dubbio, quindi, che come uomini
d'onore di detta :famiglia gli stessi :fosseio ben
conosciuti dal Sinagra il quale, nel p.v. di
ispezione giudiziaria del 2.4.84 (Vol.70 :f.353),0)
riconosceva l'immobile di pertinenza degli
stessi ove, a volte,
Marchese.
trovava rifugio Filippo
Al n.353 di Via Messina Marine, in un
immobile di proprieta' dei :fratelli Abbate
quello indicato dal Sinagra - ha sede la Coop.
Agricola "Santo Spirito" S.r.l .. Di detta
Cooperativa fanno parte numerosi esponenti di
spicco della associazione.
Ed, infatti, de l consiglio di
amministrazione e' presidente Abbate Giuseppe,
mentre consigliere ne e' Castellana Giuseppe,
cognato di Greco Michele e capo-decina della
famiglia di Ciaculli-Croceverde Giardini.
- Pag.4.154 -
Altro membro nella cooperativa e' Ferrara
Francesco Di Pietro raggiunto da mandato di
cattura n.180/85 a seguito delle ulteriori
dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo
indicava come membro della %amiglia capeggiata
da Michele Greco.
Abbate Giuseppe, inoltre, e' socio
dell'ASPO, societa' di cui fanno parte Greco
Salvatore fratello di Michele nonche'
Saccone Orazio - socio del Bontate dei Federico
e dei Teresi e lo stesso Pino Castellana di
cui gia' si e' detto.
Presidente dell'ASPO e' Giuseppe Greco
figlio di Michele - il quale, tra l'altro, era
interessato, in prima persona, alla societa'
cinematografica G.G.C. Corporation.
Legati da rapporti di affinita' con i
fratelli Greco, gli Abbate sono con gli stessi
in rapporti di affari e costituiscono, come
rivelato dal Sinagra, un valido punto di
appoggio anche per la cosca
Ed, invero, nel corso di uno dei servizi
- Pag.4.155 -J
I
I,
i
IIi
di Cozso dei Mille e,
capo Filippo Mazchese.
in pazticolaze, pez il
di osservazione, era stata vista entzare in
detta pzoprieta' degli Abbate munita di
telecamere una Fiat 126 che fungeva da scorta
ad altza autovettura zisultata di proprieta' di
Sinagza Carmela;
Tempesta".
madre di Sinagza Vincenzo "il
Cio' costituisce un ulteriore elemento di
ziscontzo alle dichiarazioni del Sinagza,
potendosi ziteneze che il "Tempesta", quale
killer di fiducia del Mazchese, si recasse dagli
Abbate pez incontrare il suo
f.122) .
capo (V01. 71 li)
A seguito di perizia balistica effettuata
dal Gen. Spampinato, si accertava come con la
Colt Cobra sequestrata agli Abbate fossero stati
uccisi Nino Sorci (Ninu u riccu)
Carlo.
e suo figlio
A seguito di tale risultanza pezitale, si
dava carico agli
omicidio.
Abbate di tale duplice
- Pag.4.156 -
Con pezizia balistica di pazte (Vol.216
~.206), pero', si adombzava il dubbio che il
Pezito dell'U~ficio fosse incozso in un erzore
nella indicazione dei zeperti e, peztanto,
mezo sczupolo istzuttozio, la posizione degli
Abbate in zelazione a ~ale duplice omicidio va
stralciata.
Cio' nonostante, ferma rimane la certezza
della appartenenza dei due fratelli alla
ozganizzazione "Cosa Nostra" e, segnatamente,
alla famiglia
Mille/Roccella.
ma~iosa di Corso dei
degli Abhate sia stata rinvenuta
Va,
proprieta'
in~atti, ossezvato come nella
dalla Polizia l'autovettuza di Conigliaro
Giacomo. indicato dal Contozno come "uomo
d'onore" della stessa famiglia e socio, per
ammissione dello stesso Abbate Giovanni. nella
societa' di costruzioni REALVAL S.p.A.
Gli Abbate hanno - a loro discolpa - fatto
presente di essere incensurati e di essere
- Pag.4.157 -
della Colt cobra di cui
muni1:i di porto
denunciato il
sopra.
d'armi
possesso
e di avere, pertan1:o,
Va sottolinea1:o, pero' , che la
organizzazione criminosa si serve di tali
elementi incensurati, proprio perche' la
posizione degli stessi e' di estrema utilita'
per accompagnare mafiosi, scortarli armati,
nelle loro abitazioni, senza dareospitarli
sospet1:i: trattasi, invero, dei c.d. "uomini
d'onore" "puliti", utilissime pedine all'interno
della organizzazione per i servizi teste'
intestazione di proprieta'
elencati e, a volte, per
che,
la fittizia
altrimenti,
desterebbero l'attenzione degli inquirenti.
Gli Abbate, inoltre, hanno fatto escutere
testi a discolpa scegliendoli tra persone di
"sicura affidabilita'" quali il Commissario di
P.S. Giacomo Oristano, il cappellano mili1:are
don Giacomo D'Amico e il dr. Picone Nicolo',
magistyato in pensione della Corte dei Conti.
- Pag.4.158 -
Nessuna rilevanza puo' essere attribuita a
tali amicizie, trattandosi di rapporti che non
la "faccia pulita" puo'
provano la estraneita'
organizzazione mafiosa:
dei prevenuti alla
ben trarre in inganno persone che, ignare,
vengono in contatto con elementi simili e dagli
stessi accettano graditi, omaggi agrumicoli.
Quanto al "peso" di Abbate Giuseppe
all'interno di "Cosa Nostra" giova sottolineare
come il Contorno indichi lo stesso come il capo
della famiglia di Roccella - Corso dei Mille
(Vol.125 f.5) - (Vol.125 f.6) e riferisca di uno
specifico episodio che ne sottolinea questo
ruolo.CVol.12S f.12&).
"Ben ricordo che essendosi una volta
verificato un furto in un deposito all'ingrosso
di import-export sito nella zona della famiglia
Corso dei Mille/Roccella ed essendosi sospettato
che il furto era opera di alcuni ragazzi di
Falsomiele, vennero da stefano Bontate Giuseppe
Abbate, accompagnato da
- Pag.4.159 -
Conigliaro Giacomo.
ritrovata la refurtiva.
a che fosse
Il Bontate si interesso' effettivamente,
la refurtiva venne ritrovata e gli autori del
furto furono per punizione picchiati. come si
usava ancora allora. Non riesco a ricordare con
precisione l'anno in cui cio' avvenne.
Ricordo invece che il furto era stato
fatto in barba al guardiano del magazzino.
anch'egli uomo d'onore. Infatti i ragazzi
riuscirono a fare un buco nel muro esterno.
introducendosi dentro il magazzino ed asportando
la refurtiva".
Tale episodio conferma la qualita' di
"capo" di Abbate Giuseppe il quale. altrimenti.
non si sarebbe permesso di presentarsi al
Bontate senza passare attraverso la necessitata
mediazione di un suo eventuale capo.
Il Contorno. poi. ha sempre ben tenute
separate le famiglie di Corso dei Mille e Corso
dei Mille/Roccella e. pertanto. deve
- Pag.4.160 -
ritenersi che, come detto, di tale ultima
%amiglia Abbate Giuseppe iosse il capo. Tale
%amiglia, comunque, non aveva gran peso,
schiacciata com'era da quelle di eiaculI i e
Santa Maria di Gesu'.
Il collegamento di Abbate Giuseppe con gli
altri coimputati e' evìnenziato anche dalle
risultanze degli accertamenti bancari sulla
A.S.P.O., cooperativa rivelatasi una ve ra
"stanza di compensazione" per i traffici
illeciti degli associati.
L'A.S.P.O. della quale e' presidente
G~eco Giuseppe n. ~8.6. 1931 - ha nel consiglio
direttivo Greco Salvatore.
2uest'ultimo, in data 30.5.1980 - nella
sua qualita' di Presidente della Coopertiva
Agricola Favarella - ha tratto l'assegno di lit.
160.000.000 che ha utilizzato, quale provvista,
per la richiesta di cinque assegni circolari dei
per conto dell'A.S.P.O., da Abbate
quali uno,
negoziato,
per lit. 36.000.000, e • stato
Giuseppe, mentre un altro di detti assegni
veniva negoziato da Di Fresco Giovanni e gli
altri tre dallo stesso Greco Salvatore.
- Pag.4.161
Ingzassia Giuseppe ha tzatto assegni a
favore dell'Abbate e dell'A.S.P.a. per miliardi
e. segnatamente.
pez lize 417 milioni nel 1977;
.per lize 453 milioni nel 1978;
pez lire 693 milioni nel 1979;
pez lize 695 milioni nel 1980;
pez lize 665 milioni nel 1981;
pez lize 993 milioni nel 1982;
per lize 527 milioni nel 19&3.
Abbate Giuseppe ha zicevuto il 24.10.1980
un assegno di lire 3.000.000 da Inchiappa G.
Battista e Fazio Salvatoze.
Castellana Giuseppe capo decina della
cosca di Czocevezde Giazdini ha pzestato
fideiussione a favoze dell'A.S.P.a. in data
31.10.1975 pez la concessione di un fido di 100
milioni.
Greco Ignazio (n. 23.7.1922) ha tratto sul
suo c/c in data 2.2.1982 un assegno di lire
8.000.000 all'ozdine della "REALVAL" S.p.A.
nella quale e' intezessato l'imputato.
- Pag.4.162 -
E' • comunque, da rjcordare come Inchiappa
G. Battista il 15.1.1982 venne fermato a
Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro
Peppuccio mentre viaggiavano su di una "Golf"
armati di tutto punto.
I due Abbate. quindi. debbono rispondere
dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis
1. 10. 13, 22).
(Capi
Gli stessi debbono, altresi', rispondere
dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge
n.685/75. proprio in considerazione delle
affermazioni del Buscetta secondo il quale al
traffico degli stupefacenti erano interessate
tutte le famiglie mafiose: Abbate Giuseppe,
quale capo della sua famiglia. e Abbate
Giovanni, quale elemento di spicco della stessa
non possono essere considerati estranei a tale
traffico.
La loro posizione processuale in ordine al
plurimo omicidio dei Sorci
stralciata (Capi 265, 266).
(m. c. n.42/85) va
- Pag.4.163 -
Abba~e Ma~io
Indicato da S~efano Calzetta «Vol. 11
f.13), (Vol.11 f.Z9), (Vol.11 %.34) - (Vol.11
f.37), (Vol.11 f.41), <Vol.11 f.52) e (Vol.11
f.73» quale esponente della cosca mafiosa di
CO%SO dei Mille, venne emesso nei suoi conf~onti
il manda~o di cattu~a n.323/84 del 29 settemb%e
1984, con il quale gli fu~ono contestati i reati
di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71
legge n.Ga5 del 1975.
Si e' p%otestato innocente, asse%endo di
non conosce%e il Calzetta ne' alcuno dei suoi
coimputati.
Sussistono a suo ca%ico sufficienti p~ove
di colpevolezza, avuto ~iguardo alle %eite%ate,
- Pag.q.164 -
cizcostanziate e ziscontrate dichiarazioni che
10 riguardano rese dal Calzetta.
Costui. infatti. ha ziferito che
l'Abbate.insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli
Spadaro,
Alfano.
ai Lucchese. ai Graviano,
a Pietzo Senapa ed
a
a
Paolo
Mario
Prestifilippo,
bagni Virzi',
era assiduo frequentatore dei
cioe' di quel locale definito
dallo stesso Calzetta "punto di :t:itl:OVO e
riunione" di molti p:t:egi~dicati di Corso dei
Mille, della Kalsa, di S.El:asmo, di S.Maria di
Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc.
E p:t:opl:io in tale locale, anzi, nel mese
di febbrario del 1983. circa, il Calzetta ebbe
modo di partecipare ad una "tavolata" a base di
dolci e champagne di marca, svoltasi presenti il
citato
malavita.
Abbate e i summenzionati esponenti della
Gia' queste circostanze testimoniano
l'inse:t:imento dell'Abbate nel ci:t:cuito di
pericolosissimi c:t:iminali mafiosi e non certo
per meri motivi di svago, essendo stato dal
Il
f
I
- Pag.4.165 -
Calzetta l'Abbate spesso notato in compagnia di
Paolo Alfano, fidatissimo killer di Melo Zanca,
l'incontrastato boss di Piazza Scaffa.
Ed all'Alfano, anzi, l'Abbate vendette,
secondo il Calzetta una FIAT 12.6 di colore
bianco, dopo che il primo, insieme a Mario
Prestifilippo, aveva rischiato di essex:e
arrestato dalla Polizia che stava effettuando un
posto di blocco nei pressi del ponte di via
Giafar, dove i suddetti abbandonax:ono la FIAT
12.6 di colox:e tux:chese intestata alla moglie
dell'Alfano, poi x:ecupex:ata dall'imputato
Giovanni Taox:mina.
Secondo lo stesso Calzetta, l'Abbate e'
inoltx:e pescatore abile nel maneggio del
trito10, tanto da essere gravemente sospettato
dal coimputato di essex:e, insieme all'Alfano,
uno degli autox:i dell'attentato dinamitax:do al
Commissariato P. S . di Brancaccio, anche pex:
taluni strani spostamenti visti effettuare da
pax:te dei due nel giorno e nelle ox:e del gx:ave
fatto criminoso. E l'Abbate,
- Pag.q.166 -
riscontrando con signi~icativa ammissione queste
ultime dichiarazioni del coimputato, ha
confermato di essere "pescatoz:e dilettante"
anche se di professione autista, come dichiarato
nei pz:eliminaz:i del suo intez:z:ogatorio.
2uan-to dichiarato dal Calzet-ta, ha
tz:ovato, nel corso dell'istruzione, pun-tuale
conferma nelle z:ivelazioni di Vincenzo Sinagra
di Antonino, killer al servizio della stessa
cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito
((fase. perso f.202.) e (Vol.80 f.102» di aver
partecipato con l'omonimo cugino detto"Tempesta"
a numerosi pz:anzi, pz:esente l'Abbate, insieme ad
altri pregiudicati, presso il ristorante di S.
Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal
suddetto famigerato cugino che l'Abbate era
killer professionista abituato ad uccidere senza
pie-ta', citato ad esempio allo stesso Vincenzo
Sinagz:a, allo:z::a appena inserito
nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato
dal congiunto di riuscire a diventare spietato
come
- Pag.4. 167 -
l'Abbate, disponibile a metteze a disposi2ione
di chiunque i suoi cziminosi servigio
L'imputato va, peztanto, rinviato a
giudi2io per zispondere dei reati di cui agli
aztt.416 e 416 his C.P .contestatigli col
mandato di cattura n.3Z3/8~.
Nulla e' invece emezso a suo cazico in
ordine al contestato traffico di droga, sicche'
dalle zelative imputa2ioni, anch'esse
contestategli col suddetto mandato di cattura,
va prosciolto con ampia formula.
- Pag.~.168 -
Abbenante Michele
Nei conf%on~i di Michele Abbenante venne
emesso mandato di cattu%a 326/83 del 12 luglio
1983, con il quale gli furono contestati i %eati
di cui agli a%tt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685
del 1975 (capi 7, 17 e ~O dell'epigrafe).
Successivamente venne %iunito al presente
procedimento altro trasmesso per competenza
dall'Autorita' giudiziaria di Ròma, nel corso
del quale da quel Giudice Istruttore era stato
emesso nei confronti dell'Abbenante mandato di
cattura 342/83 del Z settembre 1983 per i reati
di cui all'artt. 71 legge n.68S del 1975 e art.1
D.L. 4.3.1976 (capi ~2 e 43 dell'epigrafe), in
relazione all'arresto del prevenuto presso
l'areoporto di Fiumicino il 21 ottobre 1982 con.
occultato sulla persona e nei bagagli al
seguito. un carico di Kg.9.500 di eroina.
- Pag.4.169 -
Dell'Abbenante tratta ampiam~nt~ la parte
della sentenza dedicata al suo arresto, a quello
di Francesco Gasparini a Parigi ed a quello di
Fioravante Palestini in Egitto, tutti trovati
in possesso di ingenti carichi di eroina di
origine thailandese, inviati d~ll'orientale ~oh
Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata
da Gaspare Mutolo.
In questa sede giova ricordare, per brevi
accenni, che le indagini immediatamente avviate
dopo l'arresto dell'Abbenante consentirono di
accertare che egli aveva gia' effettuato vari
viaggi in Thailandia, come risultava anche dai
visti sul suo passaporto, nazione dalla quale,
in occasionevia Cop~naghen,proveniva anche,
del suo arresto.
Aveva soggiornato a Bangkok dal 10 al 19
aprile 1982, in compagnia del coimputato Guerino
La Molinara e nello stesso albergo ove
Fioravantecontemporaneamente
Palestini, nonche'
alloggiava
dal 24 al 31 luglio 1982 e
dal 13 ottobre sino al giorno precedente al suo
arresto.
- Pag.4.170 -
Per l'acquisto dei biglietti si era
servito. nella prima occasione. dell'agenzia
Sicantur di Palermo. che aveva fornito il
biglietto anche al La Molinara. e per le
successive occasioni dell'agenzia Tagliavia di
Palermo.
Anche tali viaggi erano stati compiuti al
fine di importare dall'Italia sostanze
stupefacenti. come ha confermato lo stesso
fornitore thailandese Koh Bak Kin • il quale. ha
confessato di aver fornito ad un corriere
inviatogli da "Gabriele" (Fioravante Palestini)
una prima volta Kg.4.S00 di eroina nell'estate
1982 e nell'ottobre 1982 Kg.9,SOO della stessa
sostanza. Ha aggiunto il Kin di avere appreso
che durante l'ultimo viaggio di ritorno in
Italia il corriere era stato arrestato e la
droga sequestrata (trattasi con ogni evidenza
proprio dell'Abbenante. arrestato a Roma
nell'ottobre 1982).
I rapporti tra i due corrieri, Palestini
ed Abbenante. sono stati poi confermati da Luana
De Angelis. convivente
- Pag.4.171 -
del primo, la quale ha riferito eVol.125/R f.5)
di essersi in compagnia dello stesso recata a
Palermo presso l'abi~azione dell'Abbenante.
E tali rapporti, nonche' quelli, accertati
attraverso le presenze alberghiere in
Thailandia, col Guerino La Molinara dimostrano
inequivocabilmen~e che anche l'Abbenante agiva
al servizio della banda di traffican~i facente
capo a Gaspare Mutolo, alla quale, come e' stato
dimostrato trat~ando la sua posizione, era
affiliato il Palestini e di cui altresi' faceva
parte pure il La Molinara,
di Giulianova (Teramo),
Mutolo, ivi trovandosi in
anch'esso originario
il paese nel quale il
soggiorno obbligato,
aveva reclutato parecchi dei suoi adepti.
Diverse sembrano invece le circostanze del
"reclutamento" dell'Abbenante, gia' titolare in
Palermo di una avviata agenzia della Rizzo1i
Editore, il quale, rovinatosi
- Pag.4.17Z -
finanzia~iamente pe% la sua passione ve%so il
giuoco d'azza%do, aveva %itenuto di pote~
%isolve%e i p~op%i p%oblemi economici,
inse%endosi nella illecita ma luc~osa attivita'
di "co~%ie~e di d~oga".
Sussistono, pe%tanto, sufficienti pzove di
colpevolezza a ca%ico dell'imputato in o~dine
alla contestata sua pa~tecipazione
all'associazione pe~ delinque~e finalizzata al
t%affico di sostanze stupefacenti capeggiata da
Gaspaze Mutolo ed ai contestati tzaffici di
e%oina conclusisi coi %ichiamati sequestzi.
Nulla. invece. induce a zi"teneze che
l'imputa"to si sia col Mutolo ed il suoi complici
associato al fine di commette%e delitti anche
dive%si dal t~affico di d~oga e deve
conseguentemen"te essez p~osciolto dal ~elativo
addebito.
Va, pe~tanto, l'Abbenante :rinviato a
giudizio pe:r ~ispondeze dei zeati di cui ai capi
17. 40. 42 e 43 dell'epig~afe, mentre va
p:rosciolto per non ave% commesso il fatto dal
zeato di cui al capo 7.
- Pag.4.173 -
Adelfio Francesco
Adelfio Francesco e' stato raggiunto dai
seguenti provvedimenti restrittivi della
liberta' personale:
a) ord. di cattura n. 17 O del 26.7.82
b) mando di cattura n.343 del 17.8.82
c) mando di cattura n.237 del 31.5.83
d) mando di cattura n.323 del 29.9.84
e) mando di cattura n.361 del 24.10.84
i provvedimenti di cui alle lettere
a),b),c), debbono ritenersi assorbiti dal
mandato di cattura n.323/84 e, pertanto,
l'Adelfio deve rispondere dei reati di cui agli
artt.416 e 416 bis C.P., nonche' dei reati di
cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, ed,
inoltre, del reato di omicidio in danno di
Teresi Girolamo ed altri, come specificato nel
mandato di cattura n.361/84.
AIl'Adelfio Francesco e' stato - altresi'
- contestato,in uno dei procedimenti riuniti con
mandato di comparizione del
10.9.1984.
- Pag.4.174 -
il zeato dei falsa testimonianza
(capo 438 dell'imputazione).
Denunciato con zappozto del 13.7.82.
l'Adelfio Fzancesco si e' zivelato uno degli
associati piu' attivamente dedito al tzaffico di
stupefacenti.
Su tale specifico aspetto della cziminosa
attivita' dell'imputato hanno ampiamente
zifezito Coniglio Salvatoze e Anselmo Salvatoze
i quali hanno evidenziato il suo zuolo di
"foznito:re" di e:roina.
Coniglio Salvato:re ((vedi (Vol.Z06 f. 4) .
(Vol.206 f. 6 L (Vo1.206 f~7). (Vol.206 f. 8) .
(Vol.206 f. 9) . (Vol.206 f. 13) . eVol.206 f. 14) .
(Vol.Z06 f.15) . (Vol.206 f.16L (VoI. 20 6 f.17) .
eVol.Z06 f.19L
- Pag.4.175 -
(Yol.206 f.20). (Yol.206 f.21). (Vol.206 f.23).
(Yol.206 f.28). (Yol.206 f.30). (Yol.206 f.36).
(Yol.206 f.38). (Yol.206 f.40). (Yol.206 f.4Z).
(Yol.206 f.43). (Yol.206 f.44). (Yol.206 f.48).
(Yol.206 f.49). (Yol.206 t.59). (Yol.206 f.60).
(Yol.206 f.61). (Yol.206 f.64). eYol.206 f.68).
(Yol.206 f.76). (Yol.206 f.77). (Vol.206 f.78).
(Yol.206 f.79). (Vol.206 f.80).
- Pag.4.176 -
(Vol.206 f.82). (Vol.206 f.84). (Vol.206 %.86).
(Vol.206 %.91). (Vol.206 %.92). eVol.206 %.93).
eVol.206 %.94). (Vol.2~ %.95). (Vol.206 f.96).
(Vol.206 f.ll0). (Vol.206 f.111). (Vol.206
%.115). (Vol.206 f.134>. (Vol.206 %.135).
eVol.206 f.136). (Vol.206 f.143). (Vol.206
%.149). (Vol.206 %.156>. (Vol.206 %.160).
(Vol.206 f.161). (Vol.206 %.138» ne ha, in
paxticolaxe, illustxato le vaxie connessioni in
questo campo.
- Pag.4.177 -
I,'Adelfio, infatti, eza stato denunciato
nel pzocedimento penale contro Anselmo Vincenzo
(pzocesso c.d. di "nonna eroina")+ 46
associazione a delinqueze finalizzato
pez
al
tzaffico di stupefacenti e, zinviato a giudizio,
era stato condannato, in primo dal
Tribunale di Palezmo alla pena di anni 15 e mesi
sei di zeclusione {Vol.224/A).
L'Adelfio e' stato uno dei maggiozi
foznitozi di ezoina del Coniglio e quest'ultimo
ziconosceva come tutti gli assegni, emessi a
favore del primo tzovassero la lozo causale
nelle foznituze di eroina eYol.206 f.6).
Rifeziva. ancoza. il Coniglio come in due
occasioni in cui erano avvenute consegne di
eroina. l'Adelfio fosse in compagnia di Pullara'
Ignazio eYol.206 f.7). e come il primo fosse il
suo foznitore abituale di ezoina.
Precisava il
Francesco in
Coniglio:
piv.'
"Con Adelfio
tempi ho
con~rattato
- Pag.4.178 -
diverse partite di eroina e di
cocaina e cio' a ~ar data dal 1979. L'eroina mi
veniva venduta a 30 milioni il chilo, la cocaina
a 5,5-6 milioni l'etto. Cio' e' durato fino al
1981 ed anzi fino a pochi giorni prima
dell'arresto e ne e' rimasta traccia agli atti
del processo negli assegni da me emessi
diret~amente all'ordine dell'Adelfio. Circa lite
120.000.000 da me pagati all'Adelfio sono
soltanto una parte del prezzo da me pagato, in
quanto allo stesso Adelfio io diedi in pagamento
altri assegni ~ratti sul mio conto corrente
ovvero assegni datimi in pagamento e che io
esibii all'Adelfio e che egli stesso provvide a
consegnare ad altre persone senza apporvi la sua
firma di girata. Dall'Adelfio nell'arco di tempo
sopra menzionato avro' acquistato non meno di 10
chili di eroina e non meno di 2 chili di
cocaina. L'eroina fornitami dell'Adelfio era di
qualita' migliore rispetto a quella fornitami
dal Lombardo e dagli altri. Tale droga poi io
trattavo aggiungendovi del lattosio in quantita'
di 100 grammi per chilo ... " eVol.206 f.13).
- Pag.4.179 -
Cizca la "potenza" dell'Adelfio, mostrata
anche all'interno della Casa Circondariale, il
Coniglio precisava: "Anche l'Adelfio aveva una
certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare
dalla 7- alla 8- sezione ove io mi trovavo
recluso e cio' per concordare la nostra
posizione processua1e in vista degli
interrogatori. Non so come abbia fatto l'Adelfio
a raggiungermi alla 8- sezione: sia l'Ade1fio
che gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno
quello che vogliono." eVol.206 f.15).
Oltre al rapporto con Ignazio Pullara', di
cui si e' detto, l'Adelfio si associava, tra gli
altri, con Capizzi Benedetto.
Rivelava, infatti, il Coniglio come nella
cosca capeggiata dal1'Adelfio, direttamente
interessata al traffico di stupefacenti, vi
fossero, come elementi di spicco, anche il netto
Pu11ara', Capizzi Benedetto, Gianni Adelfio ed
altri eVol.206 f.16), e
- Pag.lJ.180 -
come cos~o:ro fosse:ro in ottimi :rappo:rti con il
Vernengo dai quali, riteneva, si rifornissero di
e:roina (Vol.206 f.16>. Riteneva, inoltre, il
famosa riunione di mafia diConiglio come
via Valenza
alla
(c.d. blitz di Villag:razia) ,
interrotta dalla Polizia dopo un conflitto a
fuoco, doveva prendere parte anche l'Adelfio.
Questi, pe:ro' , era giunto in :ritardo al ba:r
"Baby Luna" ave avevano l'appuntamento e, cosi',
visto il gran movimento di auto della polizia,
si era allontanato (Vol.Z06 f.lJO) e
f.lfe>.
(Vol.206
Tale episodio e' ulteriore dimostrazione
del "peso" dell'Adelfia all'interno della
o:rganizzazione matiosa, dato che, appunto, a
quella riunione erano presenti personaggi non di
dopo
Pietro Load esempio,come,pianosecondo
Jacono.
Spiegava, quindi, il Coniglio come,
essersi rifornito di eroina da Lupo Benedetto e
Capizzi Benedetto avesse
- Pag.4.181 -
pxeso con~a~~i con l'Adelfio il quale faceva
par~e della stessa "banda" <Vol.206 f.94).
La "grande intimita'" tra il Capizzi e
l'Adelfio e, quindi, la importanza del ruolo
dell'Adelfio, viene chiaramente evidenziata
dalle dichiarazioni del Coniglio che,
~ramite i due "amici" aveva avuto modo di
Greco Leonardo il capo della
famiglia di Bagheria -.
Rifexiva il Coniglio (Vol.206 f.130)
(Vol.206 f.131): "Capizzi Benede~to in
stretti contatti anche con Greco Leonardo di
Bagheria ed a sua volta questi era solito
frequentare Orobello Vincenzo che come ho prima
riferito mi cedette un chilo di eroina. Il Greco
fu contattato da me e dal Capizzi per
interessarsi all'acquisto di nr.2 appar~amenti
che Gaspare Brucia effettuo' da potere del
costruttore palermitano Maggiora in edificio
ubicato
L'incontro
sulla circonvallazione di Pale:r:mo.
- Pag.lf.182. -
avvenne nella fabbrica del Greco ove ci recammo
con il Capizzi e con Franco Adelfia. Gr.azie
all'interessamento del Greco fu praticato al
Brucia un congruo sconto. Il Greco non mi forni'
mai sostanze stupefacenti ma dai discorsi che lo
stesso intratteneva con il Capizzi intuii
perfettamente che anch'egli era inserito nel
traffico degli stupefacenti .... n. Tale
dichiarazione veniva in parte modificata dal
Coniglio successivamente. fermo restando
l'incontro con il Greco stesso a Bagheria, in
presenza del Capizzi e dell'Adelfio
f.1lf9) .
(Volo 206
Interessante, poi, e' l'indicazione del
luogo ove l'Adelfio si nascondeva durante la sua
latitanza.
Riferiva, infatti, il Coniglio (Vol.2.06
f.131> : "A modifica delle dichiarazioni rese nel
corso dei precedenti interrogatori in ordine
all'ubicazione del casolare rustico di via
Valenza ove si nascondeva Franco Adelfio,
- Pag.~.183 -
chiazisco, oza che mi viene mostzata la foto
(m:.6) panozamica del vialetto che da Via
Valenza immette al civico n.31, che tzattasi del
fondo di cui ho sempze pa%lato in p%ecedenza e
di peztinenza dell'Adelfio e di Sozoi (meglio
inteso come Mino u ziccu), il quale abitava al
piano sovzastante i locali occupati
dall'Adelfio.".
Ed, invezo, Salvatoze Contorno nel
riferize della soppressione di Teresi Girolamo,
Di Fzanco Giuseppe. e dei fzatelli Fede%ico,
p%ecisava di aver appreso come, alla
riunione-tranello indetta nel baglio di Mino
So%oi, avevano pazteoipato anche Fzanco Adelfio,
Giuseppe Gambino, Salvato%e P%ofeta, Benedetto
Capizzi, i fzatelli Pulla%a' ed alt%i.
Per tale omicidio, come si e' visto,
l'Adelfio e' stato zinviato a giudizio e la sua
pzesenza e' ulte%io:r::mente confermata dalle
dichiarazioni del Coniglio: l'Adelfio, infatti,
proprio perche' ben
- Pag.4.184 -
integ%ato nei g%uppi vincenti e "%esidente" in
quel baglio, non poteva non esse%e stato
inca%icato di fa% pa%te del g%UPPO che,
necessa%iamente nume%oso, doveva p%ocede%e alla
deluominisopp%essione dei quatt%o fidati
Bontate.
Anche Anselmo Salvato%e ha lungamente
sottolineato il %uolo p%eminente dell'Adelfio
nel campo degli stupe~acenti e, per non %ipetere
quanto gia' %ife%ito dal Coniglio, baste~a' qui
indica%e i fogli nei quali tali dichia%azioni
accusato%ie sono contenute: ((Vol.133 f.328).
(Vol.133 f.329). (Vol.133 f.330). (Vol.133
~.331). (Vol.133 f.340). (Vol.133 ~.346).
eVol.133 f.347). eVol.133 f.276). (Vol.133
f.278) - (Vol.134 f.167), (Vol.134 f.168».-
- Pag.4.185 -
L'Anselmo ha confermato come l'Ade1fio
con Capizzi Benedetto e con i fratelli
fosse uno dei maggiori fornitori di eroina del
mercato palermitano, in contatto con 10 stesso
Coniglio,
Ci11ari.
La "coabitazione" dell'Adelfia con Hino
Sarei, comunque, veniva implicitamente chiarita
da Salvatore Contorno il quale, parlando della
famiglia di Vi11agrazia il cui capo era il
collocava tra i componenti dellaSorci
stessa Adelfio Francesco (Vol.1Z5 :f.9),
riferendone, quindi, come detto, il ruolo avuto
nella soppressione del Teresi e dei suoi amici.
Le risultanze bancarie sono compiutamente
evidenziate e dell'ordinanza di rinvio a
giudizio e nella sentenza dibattimentale del
citato proc.pena1e c/ Anselmo Vincenzo + 46,
mentre qui giova sottolineare come lo stesso
Adelfia, in data 13.6.79 abbia effettuato presso
la CRAM di Fa1somiele la richiesta di Z assegni
circolari da lire 5 milioni ciascuno all'ordine
di La Rosa
- Pag.4.186 -
Giovanni, assegni negoziati, successivamente, da
Tafuri Giuseppe e Greco Michele.
Altri due assegni, da ~.500.000
ciascuno, sempre richiesti dall'Adelfio
all'ordine di La Rosa Giovanni, sono stati
negoziati da Greco Michele (cfr.scheda n.~).
Tutto quanto detto porta a ritenere come
l'Adelfio debba rispondere dei reati ascrittigli
con mandato di cattura n.323/84, nei quali
debbono ritenersi assorbiti i reati contestati
allo stesso Adelfio con gli ordini di cattura
del 26.7.82 n.170 e con i mnndati di cattura del
17.8.82, n.343 e del 31.5.83 n.237 (Capi 1, 10,
13, 22).
Lo stesso imputato deve rispondere del
reato di cui alla lettera O) del mandato di
cattura n.361 del 24.10.1984, per l'omicio di
Teresi Girolamo, di Di Franco Giuseppe e dei
fratelli Federico (Capo 89).
Va, invece, prosciolto dal reato di cui al
capo 438 perche' il fatto non costituisce reato.
- Pag.4.187 -
Adelxio Giovanni
Adelxio Giovanni e' stato raggiunto dal
mandato di cattura n.361/84 emesso da questo
Ufficio il 24.10.1984.-
Con tale mandato di cattura sono stati
contestati all'imputato i reati di cui agli
art.416 e 416 bis C.P.P., artt.71 e 75 legge
n.G85 del 1975, nonche' il reato di omicidio in
danno di Teresi Girolamo ed altri.
Cugino del piu' noto Adelfio Franco, gia'
coinvolto nel proc.penale c/ Anselmo Vincenzo +
46 (Vol.225/A), e' stato condannato in primo
grado alla pena di anni otto di reclusione e 20
milioni di multa per traffico di stupefacenti.
Di Adelfio Giovanni "Giannuzzu", ha
ampiamente riferito Coniglio
f.14) (Yol.206
Salvatore (Yol.206
f.15)
- Pag.lJ.188 -
(Vol.2.06 f.16)
(Vol.206 :f.36)
(Vo1.206 f.68)
(Vol.206 f.19)
(Vo1.206 :f.LJ8)
(Vol.2.06 f.76)
(Vol.2.06 f.20)
(Vol.206 f.60)
(Vo1.206 f.83)
(Vol.206 f.110) (Vol.206 f.127)
(Vol.206 f.160».
(Vol.206 f.143)
Nel CO%SO di tali dichia%azioni il
Coniglio %i:fe%iva come l'imputato facesse parte
della stessa "paranza" del cugino, insieme con
Lupo Benedetto ed altri (Vol.206 :f.1LJ). Adelfio
Giovanni, alcune volte. per conto del gruppo gli
aveva personalmente consegnato l'eroina. mentre
una volta. essendone sprovvisto. si era
inca%icato di reperi%la e, poi. t%amite il
suocero. gliene aveva fatta recapitare una
partita di mezzo chilo che aveva pagato parte in
- Pag.4.189 -
contanti e pazte con assegni consegnati al pzimo
e ad Adelfio Francesco eVol.206 f.15).
Rifeziva. inoltze. il Coniglio come
fosse collegato anchel'imputato
Benedetto
.e Pullara' Ignazio e
a Capizzi
cio' sembra
essere del tutto naturale stante. appunto. il
legame pazentale con Franco Adelfio
f.16) .
eVol.206
Dalle zisultanze bancarie allegate al
citato procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo +
46 ec . d . di "nonna eroina") evol. 224/A), si
evidenziavano assegni circolari del Czedito
Bezgamasco negoziati da Gandolfi Washington e
Giovanni Adelfio. pez divezsi milioni. zichiesti
dal Coniglio e attinenti. a dize dello stesso. a
fornituze di eroina eVol.206 f.19).
Specificava il Coniglio come Greco Carlo.
coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia" •
all'epoca fosse fidanzato con la
- Pag.4.190 -
figlia di Gianni Adelfio<Yol.206 f.83)
(Yol.Z06 f.84) e cio' per meglio evidenziare i
rapporti dello stesso con gli ambienti di mafia.
Riferiva, inoltre, il Coniglio come Brusa
Domenico, che figurava prenditore di assegni da
parte degli Adelfio, fosse, in realta', una
persona che a Palermo spacciava eroina per conto
di Gianni Adelfio <Vol.206 f..110).
a Messina, spacciasse droga
da Franco e Gianni Adelfio
Specificava,
Yirzi', arrestato
che acquistava
<Yol.206 f.160).
infine, come anche Salvatore
Non vi sono, quindi, dubbi sul
coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di
stupefacenti in genere e sul suo ruolo di
spacciatore di partite singole di eroina, non
potendosi dubitare delle precise e
circostanziate dichiarazioni del Coniglio,
riscontrate dalla acquisizione, nel procedimento
- Pag.4.191 -
contro Anselmo Vincenzo ed altri, di numerosi
assegni negoziati dallo stesso imputato.
Dalla appartenenza dell'Adelfio alla
associazione criminosa "Cosa Nostra" riferiva
Salvatore Contorno il quale,
componenti della famiglia di
nell'indicare i
Villagrazia
capeggia~a da Nino Sorci -, inseriva tra ques~i
Giovanni Adelfio, inteso "Giannuzzu" e cugino di
Franco eVol.125 f.10).
L'imputato, oltre ai reati associa~ivi,
deve rispondere anche del concorso nell'omicidio
di Girolamo Teresi, di Di Franco Giuseppe e dei
fratelli Federico.
I partecipanti alla riunione-tranello, nel
corso della quale venivano soppressi i quattro,
erano stati indicati al Contorno dallo s~esso
Mariano Marchese, al~r(} componen~e della
famiglia di Villagrazia.
La descrizione dei fatti relativi a tale
plurimo efferato omicidio e' nelle pagine che
specificamente tra~~ano della eliminazione dei
quattro uomini del Bontate.
'Vi e'
- Pag.4.192 -
solo da ricordare come la presenza
degli Adelfio - ol~re alle ammissioni fa~~e da
Mariano Marchese al Contorno sia desumibile
dalle dichiarazioni di Salva~ore Coniglio, il
quale, proprio parlando del villino ove Franco
Adelfio trascorreva il suo periodo di latitanza,
indicava lo stesso come ubicato nel fondo dei
Sorci e, segnatamente, nello s~esso edificio
abi~ato da "Hinu u riccu" eVol.206 f.131).
Poiche' i quattro erano stati convocati
nel "baglio" dei Sorci, non v'e' dubbio che
presenti alla eliminazione degli s~essi fossero
anche i due cugini Adelfio, stante la loro
appartenenza ai gruppi "vincenti" e la
concomitante residenza di Franco Adelfio in quel
"baglio".
A conferma ulteriore delle dichiarazioni
del Coniglio e dell'Anselmo sul coinvolgimen~o
dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti, il
Contorno precisava eVol.125 f.124): "Giovanni
- Pag.4.193 -
Adelfio.come ho gia' detto. e'stato da me ben
conosciuto come uomo d'onore e con lui ho
partecipato a diverse riunioni anche per ragioni
di svago. Mi risulta, perche' era noto nel
nostro ambiente, e per altro mi e' stato da lui
confermato. che si occupava dello spaccio della
droga al minuto. in collegamento anche con i
incontrato con lui
Pullara' . Ricordo di
per
essermi
ragioni
piu'
di
volte
svago
(mangiare o giocare a carte) presso un magazzino
che il suo cugino Franco Adelfio aveva nelle
vicinanze di via Valenza. ove c'e' la villa dove
fu fatta irruzione dalla Polizia.
Il Giovanni Adelfio, pur occupandosi del
commercio di mattonelle di ceramica. non vi si
dedicava ne' gli dava particolare importanza
tanto che alla fine dichiaro' fallimento".
l'Adelfio vaquanto sopra esposto,Da
ritenuto responsabile di tutti i reati
ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84
(Capi 1, 10. 13, 22, 89).
- Pag.4.194 -
Adelfio Ma:r:io
Adelfio Salvatore
Adelfio Ma:r:io e Adelfio Salvatore sono
stati raggiunti dal mandato di cattu:r:a n.361
emesso da questo Ufficio in data 24.10.1984 e
debbono :r:isponde:r:e dei reati di cui agli
a:r:tt.416, 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge
n.685/75, nonche' dell'omicidio di Teresi
Girolamo ed altri.
Adelfio Salvatore, padre di Mario e
f:tatello del piu' noto F:tanco, e' indicato
insieme con il predetto figlio Mario, come uomo
d'onore della famiglia di Villag:tazia di
Palermo, gia' capeggiata da Nino Sorci,
"Ninu u riccu".
inteso
come Salvatore Coniglio abbia senza
Si
Adelfio,
e ' gia' visto, parlando di Franco
omb:ta di dubbio riconosciuto il villino nel
quale, in Villagrazia, questi si nascondeva
durante la sua latitanza.
- Pag.4.195 -
Riferiva il Coniglio come l'Adelfio avesse
trovato ospitalita' nello stesso edificio in cui
dimorava il capo Mino Sorci e come in tale luogo
lui si fosse piu' volte recato per incontrare il
primo e per contrattare forniture di eroina.
Di Salvatore e Mario Adelfio si e' gia'
detto parlando dell'omicidio di Girolamo Teresi,
dei fratelli Federico e di Giuseppe Di Franco,
attirati in un tranello nel baglio Sorci ed
eliminati.
All'appuntamento i quattro si erano recati
fiduciosi. trattandosi di una localita' di
pertinenza del Sorci. grande amico di Stefano
Bontate e. per questo. nulla temendo,
garanzie offerte dallo stesso Sorci.
stanti le
Secondo quanto appreso da Mariano
Marchese, riferiva il Contorno come presenti
alla soppressione dei quattro fidati amici di
Stefano Bontate. fossero Franco Adelfio, il
cugino Giovanni Adelfio.
Adelfio.
il fratello di Franco
- Pag.4.196 -
Salva~ore , e uno dei figli di ques~'ul~imo,
nonche' Gambino Giuseppe, Profe~a Salva~ore,
Capizzi Benede~~o e Fascelln Pie~ro.
L'indicazione del Marchese, pero', si
rivelava imprecisa circa la presenza di Mario
Adelfio che, in quella data, si trovava gia' da
tempo ris~retto a Pescara per scon~are una lunga
pena deten~iva per una rapina consuma~a in quel
cen~ro.
Il Contorno, comunque, indicava i due
Adelfio come componenti della famiglia di
Villagrazia e riconosceva Mario Adelfio in una
foto esibi~agli <Vol.125 f.70).
La stre~ta connessione di ~ut~i gli
Adelfio con il loro congiun~o Francesco nel
~raffico di stupefacenti e' sta~a cos~antemente
ribadi~a dal Con~orno, ne' puo' dubitarsi che la
assidua presenza degli stessi Adeliio nel baglio
Sorci fosse dovuta ad altri scopi se non a
quelli connessi con gli illeciti traffici nei
quali Franco Adelfio era inserito con ruolo di
preminenza.
- Pag.4.197 -
Precisava, del resto,
successivo interrogatorio:
il Contorno in un
"Conosco un solo uomo d'onore di nome
Adelfio Mario e precisamente il figlio di un
fratello
•
di Franco Adelfio che abita nelle
vicinanze dell'ufficio postale di Villagrazia,
anzi nello stesso stabile, che a loro
appartiene. Ignoravo che Getto Mario Adelfio,
che e' un giovane robusto e con capelli ricci,
fosse stato arrestato a Pescara sin dal 1980. Fu
Mariano Marchese che mi disse che nel baglio dei
Sorci allorche' fu tesa la trappola a Teresi,
Federico ed agli altri, c'era pure il nipote di
Franco. Io ritenni di identificarlo nel Mario
Adelfio che conoscevo, cioe' nel figlio di
Salvatore, poiche' era lui che incontravo spesso
nel magazzino dello zio Franco Adelfio.
Debbo, quindi, ritenere, se il Mario
Adelfio era effettivamente all'epoca detenuto,
che il Mariano Marchese si riferisse ad altro
nipote di Franco Adelfio che non so chi possa
essere.
- Pag.4.198 -
Di Adelfio Salvato:z::e posso di:z::e,
ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendo
incont:z::ato molto spesso specie nel magazzino del
f:z::atello F:z::anco, che anch'egli si occupava dello
spaccio di d:z::oga a piccolo livello, ci:z::ca mezzo
chilo, un chilo. (Volo 125 f. 125) .
Del :z::esto, non a caso il Ma:z::chese aveva
indicato come p:z::esenti in detto baglio
personaggi quali il Capizzi, il Profeta, il
Gambino, tutti pesantemente raggiunti da p:z::ove
ce:z::te in :z::elazione al traffico di stupefacenti.
Adelfio Salvatore va, quindi, :z::inviato a
giudizio pe:z:: risponde:z::e di tutti i reati
contestatigli con il mandato di cattura n.361/84
(Capi 1 , 10, 13, 22, 89), ment:z::e Adelfio Ma:z::io
va :z::inviato a giudizio pe:z:: :z::isponde:z::e di tutti i
:z::eati contestatigli con il citato mandato di
cattura (Capi 1, 10, 13,22), ad eccezione del
:z::eato di cui alla lett.O), essendovi la p:z::ova
che, all'epoca,
89) •
e:z::a detenuto a Pesca:z::a (Capo
- Pag.4.199 -
Agate Mariano
Nei confronti di Mariano Agate venne
emesso mandato di cattura 323/84 del 29
settembre 1984. con il quale gli furono
contestati i reati di cui agli artt.416 e 416
bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.
Si e' protestato innocente, asserendo di
essere estraneo a qualsiasi organizzazione
criminosa e, contestatigli i suoi accertati
rapporti col catanese Benedetto Santapaola, ha
sostenuto che trattavasi di conoscenza del tutto
casuale.
L'imputato venne denunciato con rapporto
dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (VoI. 15/B
f. 1) quale appartenente ai gruppi di mafia
particolarmente legati alla cosca corleonese di
Luciano Leggio, secondo le note rivelazioni di
Giuseppe Di Cristina, ma all'epoca non venne nei
suoi confronti adottata alcuna iniziativa
giudiziaria.
- Pag.4.Z00 -
Dal suddetto :z:appo:z:to eme:z:ge che
l'imputato, pasto:z:e sino all'eta' di 21 anni,
aveva :z:ipo:z:tato f:z:a il 1954 ed il 1960 dive:z:se
condanne pe:z: pascolo abusivo. Subito dopo e:z:a
divenuto imp:z:endito:z:e, anche edile, dimost:z:ando
insospettate possibi1ita'.notevoli
Costituiva,
ed
inve:z:o, le societa' Papetto
Ca1cest:z:uzzi ed Agate Calcest:z:uzzi e p:z:endeva a
gesti:z:e col f:z:ate110 una industria enologica,
ottenendo cont:z:ibuti a fondo pe:z:duto dalla Cassa
pe:z: il Mezzogio:z:no pe:z: oltre ZOO milioni, al
va10:z:e dell'epoca.
Tuttavia nel 1971 emetteva nume:z:osi
assegni a vuoto di modestissimo impo:z:to, tanto
da fa:z: g:z:avemente sospetta:z:e che cio' se:z:visse
pe:z: camuffa:z:e le sue f1o:z:idissime condizioni
economiche, in tempo cosi' inc:z:edibi1mente b:z:eve
:z:aggiunte.
Nella societa' Papetto Ca1cest:z:uzzi
:z:isu1ta ave:z: lavo:z:ato sin dal
Riina, f:z:ate1lo del
1974
famigezato
Gaetano
mafioso
co:z:leonese Sa1vato:z:e Riina, e la ci:z:costanza
appa:z:e pa:z:tico1a:z:mente significativa alla luce
di quanto si dira' app:z:esso, tanto
- Pag.4.201 -
piu' che dipendente della stessa societa' e~a
anche tale Giovanni Leone, cioe' la pe~sona che
il 19 ~ebb~aio 1977 venne so~p~esa insieme ai
ma~iosi pale~mitani A~mando Bonanno e Giacomo
Giu~eppe Gambino, ment~e tutti i p~edetti,
a~mati ~ino ai denti, sostavano in Castelvet%ano
nei p%essi dell'abitazione di E%nesto Co~dio,
che, secondo notizie %accolte dagli inqui~enti.
si app%estavano ad uccide%e.
Nello stesso %appo%to del 25 agosto 1978
sono %ipo%tate le note %ivelazioni ~atte dal
boss di Riesi Giuseppe Di C%istina, poco p~ima
di esse%e ucciso, al Capitano dei Ca%abinie~i
Alfio Pettinato (vedi anche ~appo~to 21 giugno
1978 al (Fot.QSZ307) e deposizione Pettinato
(Vol.181 f.250)).
Il Di C~istina indico' l'Agate come una
delle piu' impo~tanti basi in Sicilia di Luciano
Leggio, dicendolo anche "gesto~e in Maza~a del
Vallo di una cava di piet~a, nella quale si
nascondono g~ossi quantitativi di d%oga".
- Pag.4.202 -
Tali :rivelazioni :ricevevano clamo:rosa
confe:rma nel CO:r50 delle indagini di cui al
p:rocedimento cont:ro F:rancesco Mafa:ra ed alt:ro;
nel co:rso del quale anche l'Agate venne
.
incz:iminato e z:inviato a giudizio con
sentenza-oz:dinanza del 3 settemb:re 1982 (e'
stato poi condannato in dibattimento), dalla
quale emez:ge eevol.194 f.1) e segg.) che in
B:ruxelles fu sequest:rata al noto t:rafficante
Albe:rt Gillet una cu:riosa lette:ra, inviatagli
dall' Agate, che invitava lo stesso Gillet e
F:rancesco Mafa:ra a pz:ende:re contatti con lui per
intavolaz:e trattative per la vendita di vino.
Come piu' esaurientemente esposto nel
citato pz:ovvedimento, in realta' la missiva
sez:viva da copez:tura ai viaggi che il Gillet
av:rebbe dovuto intz:aprendez:e pe:r reca:rsi in
Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico
delle sostanze stupefacenti.
Cio' tz:ova conferma nelle dichiarazioni,
raccolte nel corso di quelle indagini. di Eric
Charlier, il quale rife:ri' di aver
- Pag.4.203 -
appzeso da Riccazdo C022olino che gli Agate di
Ma2aza del Vallo ezano una delle cinque famiglie
mafiose siciliane con un labozatozio di ezoina.
Il Gillet, da pazte sua, zese
dichiaza2ioni ancoza piu' gzavi e specifiche nei
confzonti dell'Agate, anche dopo essez stato
condannato in Belgio pez tzaffico di dzoga.
Chiazi' che Agate Maziano e' un gzosso esponente
del tzaffico di ezoina in Sicilia, zivelando di
avezlo piu' volte incontzato a Palezmo insieme a
Fzanco Mafaza in occasione della consegna da
pazte sua di ingenti somme di denazo costituenti
il pze220 di paztite di dxoga foznite, e
confezmo' che la letteza dalla quale avevano
pzeso le mosse le indagini gli eza stata
consegnata pezche' cosi' potesse egli
giustificaze i suoi viaggi a Palezmo, che nulla
avevano a che faze col commezcio del vino.
Risultava pez altzo dalle indagini espletate che
il vino pzodotto dall'Agate non eza stato mai
destinato a commezcio divezso da quello locale.
- Pag.~.20~ -
Gli stretti legami tra Francesco Mafara e
l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel
traffico di droga sono stati appieno confermati
da Salvatore Contorno il quale ha riferito
(Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.62),
(Vol.125 f.63), (Vol.125 f.15~), (Vol.125 f.187)
di aver personalmente conosciuto l'imputato in
esame presso il fondo Favarella di Michele
G~eco, dallo stesso attivamente frequentato, e
di aver appreso proprio per confidenze fattegli
da Francesco Mafara che l'Agate, del quale il
Mafara era intimo, gestiva una raffineria di
droga in Mazara del Vallo anche per conto dei
Corleonesi (si ricordi a questo proposito che
Gaetano Riina, fratello del piu' noto Salvatore,
e' risultato dipendente dall'Agate nella Papetto
Calcestruzzi).
- Pag.4.20S -
Ha aggiunto il Contorno che l'Agate e%a
altresi' in molto stretti rapporti con l'altro
grosso trafficante di droga Pietro Vernengo, il
quale, durante un suo periodo di detenzione a
•
Mazara del Vallo, nel cui carcere l'Agate
spadroneggiava, aveva goduto di un trattamento
di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene
latitante, era riuscito a recarsi a colloquio
col detenuto.
E che l'Agate spadroneggiasse all'interno
degli stabilimenti carcerari della zona eme%ge
con ogni evidenza dal rapporto dei Carabinieri
di Trapani del 25 gennaio 1985 (Vol.186 f.183),
essendo stato accertato che durante un periodo
di sua detenzione ivi l'Agate aveva goduto di
uno scandaloso trattamento prefe%enziale sia in
ordine ai colloqui con familiari ed est%anei,
sia in ordine alle disponibilita' finanziarie,
tollerate in misura superiore a quanto
prescritto dai regolamenti, sia anche con
riferimento a notizie su traduzioni o
trasferimenti rivelatigli in anticipo.
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  • 1. TRIBUNALE DI PALERMO UFFICIO I~TRUZIONE PROCESSI PENALI . N. 2289/82 R.G.U.I. ORDfNANZA - SENTENZA emessa nel procedimento penale CONTRO ABBATE GIOVA~~I + 706 VOLUME N. 21
  • 2. - Pag.4.098 - PARTE SESTA ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI
  • 3. - Pag.~.099 - CAPITOLO I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
  • 4. - Pag.tJ.100 - - I - struttura e delle 1. Si e' proceduto all'analisi della atti vita di "Cosa Nostra"; alla ricostruzione della "guerra di mafia"; all'esame delle risultanze probatorie concernenti gli specifici "reati-fine" oggetto di questo procedimento. Ci si occupera', adesso, della posizione dei singoli imputati, analizzando gli elementi a carico di ciascuno di essi. Ma occorre esaminare, prima, alcune questioni di carattere generale che, riguardando tutti i prevenuti, e' opportuno valutare unitariamente. La prima questione riguarda l'applicabilita' alla fattispecie del delitto di associazione mafiosa previsto dall'art.tJ16 bis Cod.Pen. e la sua coesistenza con quello di associazione per previsto dall'art.tJ16 stesso Codice delinquere penale; a quasi tutti gli imputati, infatti, sono stati
  • 5. - Pag.4.101 - contestati entrambi i delitti, per nella precisazione consumazione. dei divel:si periodi di La esposizione dei dati emez:genti dall'istz:uttoz:ia dovz:ebbe, oz:mai, avez: chiaz:ito che l'organizzazione cz:iminale, cui gli imputati sono accusati di appaz:tenez:e, e' la stz:uttuz:a mafiosa pez: eccellenza alla quale il legislatore si e ispirato per modellare, appunto, la figuz:a di associazione di tipo mafioso pl:evista dall'az:t.416 bis Cod.Pen .. Gli aspetti di novita', caz:atterizzanti com'e' noto questa figura di z:eato z:ispetto alla comune associazione pez: delinquere, sono costituiti: a) dal metodo mafioso e cioe' dall'uso sistematizzato della intimidazione e violenza pez: la z:ealizzazione delle finalita' dell'associazione con la conseguente situazione di assoggettamento e di omez:ta', intez:ni ed estez:ni all'associazione, che ne dez:iva; bl dalle finalita'. che possono essere - si' - di commissioni di delitti. ma anche prescinderne per concretarsi in scopi di gestione e contl:ollo
  • 6. - Pag.lJ.102 - monopolistici di attivita' ecomomiche o. addirittura. nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti (ed il concetto di "ingiustizia" del pl:ofitto o vantaggio certamente non si ricollega in modo esclusivo alla violazione della legge penale). Deve. quindi. conveniisi con la tesi di chi sostiene che la figura criminosa intl:odotta con l'art.lJ16 bis e' dotata di specifica autonomia rispetto a quella di cui all'art.416 cod.pen .. Ed in questi termini e' la giurisprudenza del Supremo Collegio. secondo cui l'associazione mafiosa costituisce una figura di reato nettamente differenziata dall'o:r:dina:r:ia associazione per delinquere (cfr. Casso 9.6.1983. De Maio in Cass.Pen. 1984, 685). In conc:r:eto. sara' ben difficile - anche se non impossibile - riscontrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso che non abbia tra le sue finalita' quella della commissione di delitti (lo stesso rico:r:so alla intimidazione pe:r: la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti molto spesso :r:ealizze:r:a' le ipotesi di violenza privata o di esto:r:sione).
  • 7. - Pag.4.103 - Nel oaso in esame, ovviamente, il p%oblema non si pone, tanti e tanto g%avi essendo i delitti zient%anti tza le finalita' di "Cosa vezo e p%opzio "oont%opote%e o%iminoso" ohe impossibili o, oomunque, pa%tioolazmente diffioi le nozmali fozme di intervento punitivo dello stato" (Cass. Sez. 1~, 10.6.1983, n.70S, zio. Giuliano). Non vi ha dubbio che il p%oblema della qualificabilita' della mafia come associazione delinquere debba %isolto positivamente anohe pe% il pe%iodo antecedente all'ent%ata n.646. in vigo%e della legge 13-9-1982 Dopo quanto si e' esposto sulle finalita' e sui metodi di "Cosa Nost%a", infatti, semb%a conto di quegli o%ientamenti diretti ad esclude%e che la mafia sia necessa%iamente un fenoneno di criminalita' o%ganizzata, essendo oont%assegnata da eme%genze delittuose solo spo%adiche ed occasionali. E semb%a alt%ettanto inutile confuta%e le tesi di chi, posto di f%onte alla %ealta' di un fenomeno
  • 8. - Pag./.J.l0/.J - c~iminale ing~avescente, ha seguito la via di una inammissibile distinzione f~a vecchia e nuova mafia, e di affe~mazione dei ca~atte~i di associazione pe% delinque~e solo nei conf~onti di quest'ultima. Si e' abbondantemente dimost~ato, infatti, che "Cosa Nost%a" ha avuto semp~e ed essenzialmente finalita' c~iminali, pe~ cui le cont~a~ie opinioni sono comunque il f~utto di insufficiente conoscenza del fenomeno mafioso. Vi sono state p~onunce giudiziali in cui si e' affe~mato che "mafia e associazione pe~ delinque~e non sono te~mini equivalenti, giacche' il p~imo esp~ime fiducia nella fo~za individuale e disp~ezzo di quella degli alt~i, il secondo, al cont~a~io, consiste nella sfiducia delle e nella valo~izzazionde della fo~za associativa. Si' che il mafioso diviene tale non pe~ un acco~do con gli alt~i, che ne ~ealizzi l'investìtu~a, ma pe~ ge~mina2ione spontanea; e anche quando t~a i mafiosi venga a stabili%si una fo~ma di ge%a%chia, essa de~iva da autoimposizione e dal %iconoscimento spontaneo del p~edominio alt~ui e
  • 9. - Pag.4.105 - tale gerarchia non determina un vero e proprio vincolo di subordinazione, ma una situazione di fatto per la quale il predominio del piu' forte o del piu' temuto viene ad imporsi al di fuori di qualsiasi accettazione dell'altrui supremazia" (Corte di Assise di Appello di Bari, 7.7.1967, Di Maria Vincenzo ed altri). In sostanza, si afferma la possibilita' di essere mafiosi anche senza l'appartenenza ad un'organizzazione mafiosa. Di ben altra profondita' di analisi e' sull'argomento la sentenza del G.I. di Palermo del 16.3.1973 (Albanese ed altri): "La mafia trae la sua potenza quali che siano i motivi che determinano le lotte tra cosche, le riappacificazioni, il passaggio di un affiliato da un gruppo all'altro - dal carattere unitario dell'organizzazione . Il mafioso singolo, il mafioso isolato e' in realta' un non mafioso, ma solo un delinquente comune. Il vero mafioso, infatti, trae la sua forza dal fatto di essere inserito in un'organizzazione". Gia' allora, come si vede, si era perfettamente compreso che
  • 10. - Pag.4.10G - la struttura mafiosa e' unitaria, e si era sottolineata l'esigenza di non trarre argomento da dissidi interni alle cosche per dedurne l'inesistenza di una organizzazione unitaria. Dovendo concludersi che la mafia e' stata sempre associazione per delinquere, sorge il problema della coesistenza delle imputazioni di associazione per delinquere e di associazione mafiosa nei confronti dei medesimi imputati. La prima imputazione ha un riferimento temporale fino al 29.9.1982, data, cioe', dell'entrata in vigore della legge La Torre, ment:r:e l'imputazione di associazione mafiosa e' stata contestata con inizio da tale data. Il problema e' stato gia' affrontato (sia pure ad altri fini, e cioe' in rapporto al decorso dei termini di custodia cautelare) e deciso, con ripetute pronunce, sia da questo Ufficio che dal Tribunale della Liberta'. Le tesi sin qui sostenute in entrambe le sedi (eccettuate talune recenti ed isolate pronunce del Tribunale della Liberta') poggia sulla incontestabile e piena autonomia,
  • 11. - Pag.4.107 - concettuale e st%uttu%ale, del %eato p%evisto dall'a%t.416 bis C.P. %ispetto a quello di cui all'a%t.416 C.P.- Ed inve%o, come incisivamente viene sottolineato nei motivi di %ico%so 5.6.1985 del P%ocu%ato%e della Repubblica avve%so o%dinanza 20.5.85 del T%ibunale della Libe%ta' di Pale%mo (%elativa all'imputato Condo%elli Domenico), nell'associazione di tipo mafioso "il vincolo associativo p%esenta una speciale intensita', l'organizzazione di uomini e mezzi e' stabile e pe%fetta, gli scopi pe%seguiti, riassumibili nella finalita' di acquisi%e vantaggi illeciti di ogni genere, sono i piu' va%i. Una delle differenzianzioni piu' specifiche e' individuabile proprio nell'analisi delle singole condotte poste in essere dagli associati pe% la realizzazione suddetti. degli scopi Mentre l'associazione per delinquere t%adizionale in tanto sussiste in quanto gli ade%enti alla medesima si siano t%a 10%0 associati allo scopo di commettere piu' delitti,
  • 12. - Pag.4.10S - gli appartenenti ad una associazione di tipo mafioso ben possono realizzare in concreto le iinalita' di questa senza dovere necessariamente, di volta in volta, violare alcuna specifica norma penalmente rilevante. I L'aggregato di mafia, infatti, nel concetto del legislatore largamente mutuato dai risultati delle analisi sociolologiche e dalle elaborazioni giurisprudenziali, si caratterizza per essere un organismo che esiste e vive di per se' fuori dalla legge, esprimendo il proprio funzionale e tipico modo di essere con una sistematica attivita' prevalentemente criminosa. Questo organico rapporto di immanenza tra aggregato di mafia e delitto, richiede non la semplice adesione dell'associato ad un programma di delinquenza (come invece l'art.416 C.P.', ma la sua definitiva e totale dedizione alla "famiglia", o al gruppo di appartenenza, di modo che il suo vivere in essi e per essi si configuri, in buona sostanza, come una vera e propria milizia di malavita, a prescindere dalla natura necessariamente delittuosa di ciascuno dei comportamenti posti in concreto in essere in tale logica.
  • 13. - Pag.4.109 - All'interno della cosca non sono ammesse defezioni, l'obbedienza verso i capi ed i sottocapi deve essere totale ed incondizionata; severissime punizioni vengono irrogate, il piu' delle volte con metodi sanguinari, nei confronti di coloro i quali abbiano trasgredito le ferree regole della vita della associazione. All'esterno ogni famiglia si inserisce in un contesto unitario ma articolato, di estrema pericolosita' proprio per la permanente e potente organizzazione destinata alla realizzazione di scopi illeciti di una molteplicita' incredibile. in alcuni casi davvero La mafia finisce cosi' con l'essere la vera ombra che se~ue il potere ecomomico e politico dovunque si trovi, tendendo, troppo spesso con successo, a monopolizzare il primo ed a infiltrarsi nel secondo, con metodi che non si puo' piu' esitare dal definire gangsteristici. La forza di intimidazione che promana dalla stabilita' e dalla particolare intensita' del vincolo associativo, e dalla omerta' che ne consegue, sono le armi di cui si avvale la mafia
  • 14. - Pag.4.110 - per piegare i ~erzi, o~~enerne i zavori, esigere indebi~e pres~azioni, compiere loschi ~raffici e per conseguire l'impuni~a' dai sempre piu' numerosi deli~ti che va consumando. Questa e ' la real~a' recepita dal legislatore nella delineazione della figura criminosa di cui all'art.416 bis C.P .. Tale figura, infat~i, pone in particolare evidenza proprio la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguen~e condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva, quali mezzi di cui l'nssociazione di tipo mafioso si avvale per il conseguimento dei propri scopi, in particolare, costituiti dal controllo delle attivita' economiche, anche, e qualche volta soprattutto, nella sfera pubblica. Non pare, quantomeno in ques~a sede, debba spendersi piu' alcuna osservazione per dimostrare la assoluta diversita', malgrado una indubbia analogia strutturale, delitti in esame. esisten~e tra i Ne consegue che la contestazione del delit~o di cui all'art.416 bis C.P. nei
  • 15. - Pag.4.111 - confronti di imputati cui era stata gia' contestata l'associazione per delinquere ordinaria, costituisce introduzione di un fatto diverso nello ambito anche della medesima vicenda processuale. L'avere caratterizzato una associazione per delinquere con riferimento al fenomeno mafioso, non comporta, poi, assolutamente che la successiva contestazione della iattispecie di cui all'art.Lf16 bis C.P. costituisca attribuzione all'imputato del medesimo fatto. Se cosi' fosse, la seconda contestazione sarebbe certamente superflua e priva di contenuto giuridicamente apprezzabile. In sostanza, la finalita' dell'art.416 bis C.P. e' proprio quella di colmare l'accertata, e ormai addirittura ricorrente, inidoneita' dell'art.416 C.P. a cogliere compiutamente la realta' fenomenica della situazione mafiosa. Realta' questa che in diverse fattispecie non consentiva di perseguire condotte, metodi e
  • 16. - Pag.Lf.112 - scopi, i quali, come si e' avuto modo gia' di chial:il:e, spesso non sono sussumibili sotto alcuna figul:a di l:eato ma che, invece, costituiscono, fl:equentemente, l'essenza piu' significativa e cal:attel:izzante della stl:uttul:a ol:ganizzativa e del potel:e mafioso. Pel: tali l:agioni l'al:t.Lf16 bis C.P. non puo' assolutamente essel:e l:itenuto uno stl:umento attl:avel:so il quale il legislatol:e si e' limitato a qualifical:e divel:samente uno stesso fatto, l:ispetto alla nOl:mativa pl:ecedente (al:t.Lf16 C.P.>. L'avvento di tale nOl:ma ha segnato, invece, l'intl:oduzione di una nuova ed autonoma figul:a cl:iminosa destinata pl:opl:io a colmal:e i vuoti lasciati dalla pl:ecedente. Si pensi, in pal:ticolal:e, ad alcune condottel:elative alla essenziale fase del c.d. "riciclaggio" pl:ovenienza". del denaro di illecita Ne' puo' attl:ibuil:si l:ilevanza, pel: confutal:e la tesi qui sostenuta, alla fOl:male
  • 17. identita' - Pag.4.113 - dei termini usati nella enunciazione dei due distinti capi di imputazione (art.416 e 416 bis) nel m.c. 323/84 ed in altri, pur nella precisazione del diverso periodo di consumazione per ciascuno dei due reati. Puo' esserne conseguita, al piu', una contestazione "in eccesso" in ordine al reato di cui all'art.416 C. P. , rispetto al "minus" contemplato dalla vecchia, e tuttora vigente, norma incriminatrice: ma cio' al solo scopo e con la sola preoccupazione di riflettere, anche nella formulazione dell'imputazione, la persistenza ed identita' del fenomeno mafioso, che non ha certo mutato i suoi moduli di comportamento in corrispondenza con la creazione della nuova figura di reato introdotta dall'art.416 bis. Ma sul piano strettamente tecnico-giuridico il discorso deve essere impostato e risolto diversamente, in aderenza, anche, alla "ratio legis" che presiede alla nuova normativa.
  • 18. - Pag.4.114 - Ed invero, a decorrere dal Z6/9/198Z, il giuridici a disposizione deglilegislatore operatori ha messo una nuova norma incriminatrice, proprio per meglio colpire certi comportamenti tipici delle associazioni di tipo mafioso e che non si esauriscono nella generica "commissione di delitti" cui era ed e' rivolta l'associazione per delinquere prevista dall'art.416 C.P., ma ricomprendono altre sarebbero al piu' dato vita a distinti, attivita' normantiva, avrebbero che, in mancanza rimaste della impunite nuova o autonomi reati (estorsione, violenza privata, turbativa d'asta etc.). Orbene, questo ampliamento, con una piu' articolata qualificazione, del campo delle attivita' associative penalmente rilevanti, rispetto all'ambito di amplicazione dell'art.416 C. P. , ci pone di fronte - come si e' detto - ad una vera e propria nuova norma incriminatrice, che potremmo qualificare "onnicomprensiva", alla quale non solo non puo' attribuirsi, in forza dei principi generali, efficacia retroattiva per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della
  • 19. - Pag.4.115 - legge 646/1982 ma non puo' nemmeno ziconoscezsi quel che pzeme qui maggiczmente sottolineaze - cazatteze di "specialita'" rispetto alla nozma dell'azt.416 C.P .. E' vezo che nella "massima" tzatta dalla citata sentenza 9.6.1983 della Supzema Cozte. e zipoztata in Casso Penale 1984 (m.366 a p.511), si pazla della "fozza intimidatzice del vincolo ozganizzativo" come "elemento specializzante" della associazione di tipo mafioso zispetto all'ozdinazia associazione pez delinqueze. Ma. a pazte la genezicita' di siffatto affezmazione (della quale pezaltzo non si rinviene traccia alcuna nella motivazione della sentenza, integzalmente ziportata a p.68S di detta zivista), non possiamo non zicordare come la nuova norma contenga altri elementi. non meno cazattezizzanti ed innovatori rispetto all'art.416, e zappzesentati - come si e' visto dalle "finalita'" dell'organizzazione mafiosa. A cio' aggiungasi che alla configurabilita' di un rapporto di "specialita'" tra la norma del 416 bis e quella del 416 C.P. ostano due decisive considerazioni:
  • 20. - Pag.4.116 - 1) La "diyersita'" del fatto previsto dall'una e dall'altra delle citate norme, "diversita'" che discende direttamente dalle considerazioni sin qui svolte; ed e' appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza (cfr. - per tutte - Cass.Sez. Z- - 2/5/1977 Pardini in Casso peno Mass. ann.1979, 68, 52), "nell'ipotesi di cui all'art.15 C.P. l'apparente concorso di norme si verifica in quanto un medesimo ed identico fatto si presenta come preveduto, .nello stesso tempo, da una disposizione di legge speciale, e da una disposizione di legge generale " 2) La piu' estesa sfera di applicazione dell'art.416 bis C.P. rispetto a quella dell'art.416 C.P., laddove al contrario-la norma "speciale", per sua stessa natura, e' destinata ad operare, nel nostro ordinamento giuridico penale, in un ambito piu' ristretto rispetto alla norma "generale", proprio per effetto dell'elemento di "specialita'". Una volta chiarito che la norma di cui all'art.416 bis C.P. nQU si pone in rapporti di
  • 21. specialita' - Pag.1I.117 - rispetto all'art.1I16 C.P., bensi' come nOJ:ma autonoma ed eventualmente concoJ:J:ente, conseguenza vengono chiaJ:amente meno le pJ:emesse perche' di possa .legittimamente paJ:laJ:si di una "successione di leggi nel tempo" (vedasi in questi stessi termini - la pJ:egevole motivazione del decreto emesso in data 24.6.1984 dal TJ:ibunale di Milano nel pJ:ocedimento di pJ:evenzione a carico di Monti Luigi e Virgilio Antonio), e peJ:che' possa - quindi - J:iteneJ:si assorbito il delitto di cui all'art.416 C.P. (per i fatti commessi sino al 26/9/1982) nel delitto di cui all'aJ:t.416 bis C.P. (peJ: i fatti commessi a decoJ:rere dal 26/9/1982). Soltanto peJ: i fatti commessi successivamente al 26/9/1982 potJ:a' e dovra' J:itenersi assoJ:bita la imputazione di che all'aJ:t.416 C.P. nel nuovo e piu' ampio schema normativo appositivamente appJ:estato, con l'art.416 bis, dal legislatoJ:e: del che e' stato corJ:ettamente tenuto conto in sede di contestazione dei J:eati e di formulazione dei capi di accusa.
  • 22. - Pag.l.J.118 - Alla luce delle considerazioni svolte dovrebbe. pertanto. z:isultaz:e chiaz:o a nostro avviso - come le conclusioni cui siamo pervenuti e la foz:mulazione stessa dei :reati associativi in paz:ola si concilino pez:fettamente colla indubitabile natuz:a pez:manente dei z:eati stessi. pur se tale caratteristica viene ad assumere una oz:ganizzazioni mafiose. confrontipeculiaz:e rilevanza nei in cui nemmeno delle la detenzione come si e' gia' spiegato - spezza il vincolo di appartenenza a "Cosa Nostra". ma. al contraz:io. esalta e raffoz:za. come abbiamo gia' avuto occasione di dire. i vincoli solidaz:istici tra gli adepti (al z:iguardo. e' stato efficacemente osservato. in dottrina. che i mafiosi sono in gz:ado "di poz:taz:e l'appaz:ato strutturale-strumentale mafioso all'interno dell'istituzione carceraria. condizionandone pesantemente l'andamento. e continuando cosi' ad operaz:e pez: il pez:seguimento delle finalita' del gruppo. mediante il consueto ricorso a violenze. intimidazioni. pz:evaricazioni e costrizioni, e grazie a meccanismi vari di collegamento. anche di carattere assistenziale. con gli associati in liberta'").
  • 23. - Pag.4.119 - E nemmeno varrebbe obiettare escludendo il problema di fondo) dall'entrata in vigore della legge (peraltro che sin 646/1982 sarebbero emersi, a carico degli imputati cui e' stata contestata successivamente la duplice imputazione, gli elementi di prova sufficienti per contestare ad essi la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso. Non si deve infatti - dimenticare che soltanto le successive dichiarazioni rese dall'imputato Tommaso Buscetta hanno consentito di acquistare ulte~iori e definitivi elementi di riscontro per una completa conoscenza della organizzazione e del potere mafioso, nonche' della configurazione di chiari e corretti parametri di valutazione, sotto il profilo giuridico, dei vari comportamenti individuali. Ci preme ribadire, infine, che le conclusioni cui siamo pervenuti non contrastano affatto con i principi, piu' volte ribaditi nella presente sentenza-ordinanza, della monoliticita' mafiosa. e continuita' dell'organizzazione
  • 24. - Pag.4.120 - Si 1::ra1:1:a, sol1:an1:o, di inquad:ra:re esattamente tale fenomeno dal punto di vista giu:ridico e di applica:re ad esso le :rigo:rose ed ineludibili conseguenze scatu:renti dalla nuova disciplina che il legislato:re ha int:rodotto, con la legge 646/1982, col dichia:rato fine di evita:re che le o:rganizzazioni c:rimina1i di tipo mafioso venisse:ro giudicate in manie:ra :riduttiva sulla base dell'a:rt.416 C.P., no:rma che colpiva solo un aspe1:1:o, e ce:rto non il piu' significa1:ivo e qualificante, dell'associazione mafiosa, e che :rimane pe:ralt:ro applicabile, come si e' spiegato, pe:r i fatti antecedenti al 26/9/1982. 2. E'da :ri1eva:re, poi, la sussistenza di tut1:e le agg:ravanti contestate in o:rdine al delitto di cui al1'a:rt.416 bis Cod. Pen .. L'agg:ravante di cui al secondo comma dell'a:rtico10 in questione e' stata contestata a co1o:ro che hanno posizioni di supe:rio:rita' ge:ra:rchica all'inte:rno di "Cosa Host:ra". Quanto, poi, a11'agg:ravante de:rivante dalla disponibilita' di a:rmi e mate:riale esploden1:e da
  • 25. - Pag.4.12.1 - pazte dell'associazione, tzattasi, chi sczive, di un fatto coessenziale alla finalita' pzoposito, di " Cosa Nostza". Basta zicozdaze, in il numezo elevatissimo di omicidi commessi mediante l'uso di azmi micidiali, l'attentato con mateziale esplosivo in cui ha pezso la vita il Cons. Rocco Chinnici, gli attentati dinamitazdi contzo cantiezi e stabilimenti industzia1i, il zinvenimento di numezosissime azmi detenute da membzi di spicco di "Cosa Nostza", fza cui, pez tutti, quello di azmi, mine anticazzo, plastico e congegni elettzonici pez esplosioni a distanza, nella disponibilita' di Giuseppe Calo'. Trattasi di un'aggzavante oggettiva che si applica, quindi, a tutti gli associati, indipendentemente dal possesso, da pazte di ciascuno di essi, di azmi e, pezfino, dalla conoscenza della disponibilita' delle stesse da pazte di altzi associati Cart.118 Cod. Pen.). Sussiste, infine, l'aggzavante di cui al sesto comma della nozma in questione. Nella pazte dedicata al tzaffico di stupefacenti e
  • 26. - Pag.4.122 - individuati sulla banca:rie base, sono p:revalentemente, stati di indagini pa:recchi investimenti immobilia:ri in Italia e all'Este:ro ed il :riciclaggio in attivita' appa:rentemente lecite, ezzettuati con ingentissime somme di dana:ro p:rovenienti da detto t:razzico e, in gene:re, da attivita' illecite. E si e' anche :rize:rito delle dichiarazioni di Buscetta e di Conto:rno,da cui eme:rge come, pe:r effetto di questo lucrosissime attivita' illecite, una pioggia di danaro si sia :riversata sui membri di Cosa Nostra, "cor:rompendo tutto e tutti". Ed ancora, da indagini solo in parte espletate, ma gia' molto prozicue, sono emersi i gi:ri complicati con cui, att:rave:rso esperti pe:rsonaggi della zinanza, ingentissime somme di danaro, provenienti dall'esportazione negli U.S.A. di e:roina, sono state fatte afflui:re in conti svizze:ri e, da li', in parte reinvestite in imprese siciliane appa:rentemente lecite e, in paz:te, utilizzate pez: il zinanziamento del t:raffico. T:rattasi di somme da capogiro, che zanno comprendere appieno l'eno:rmita' degli interessi in gioco.
  • 27. - Pag.4.123 - Tl:attasi, anche nella fat'tispecie. di cil:costanza obiettiva che si estende, quindi. a tutti i concol:l:enti. 3. Deve affl:ontal:si, adesso. il pl:oblema della ipotizzabilita' del delitto di associazione mafiosa. anche nei confl:onti di colol:o che non sono "uomini d'onol:e". sulla base delle l:egole disciplinanti pel:sone nel l:eato. il concol:so di La questione e' molto l:ilevante sotto il pl:ofilo pl:atico, poiche' si tl:atta di qualifical:e giu:r:idicamente compo:r:tamenti multifo:r:mi e di dispal:ata intensita' ed efficacia. che l:ientl:ano in quella vasta a:r:ea di "contiguita'" l:ispetto a "Cosa Nost:r:a". di cui si e' gia' pal:lato, nonche' di qualifica:r:e esattamente la fattispecie in :r:elazione ad una plul:alita' di figul:e di :r:eato astl:attamente applicabili. E la questione e' pa:r:ticolarmente l:i1evante pe:r: quei compo:r:tamenti l:eitel:ati, estl:insecantisi sopl:attutto nella fase del l:icic1aggio del danal:o di illecita p:r:ovenienza,
  • 28. -Pag.4.124- compiuti da estz:anei a "Cosa Nostra" ma nell'intez:esse di uno o piu' dei suoi membri. In pz:oposito, va z:icoz:data, anzitutto, la possibilita' giuz:idica della sussistenza dei delitti di favoz:eggiamento pez:sonale e favoz:eggiamento z:eale nei confz:onti di quello di associazione mafiosa, come del z:esto, e' espz:essamente z:iconosciuto dall'az:t.378, 1- cpv. e dall'art.379 cpv. Cod.Pen .. infatti,Vez:o e', pz:esuppongono la che consumazione tali del delitti delitto presupposto ( ••••..!i2..E.2. che fu commesso un delitto), ma, quando si e' in presenza di un z:eato pez:menente, la consumazione non significa anche cessazione della pez:manenza. Ne consegue che i delitti di favoz:eggiamento pez:sonale e reale possono %icoz:z:ez:e anche nei confronti di una associazione mafiosa tuttoz:a in vita; e cio' e' quanto noz:malmente avviene. Sorge, a questo punto, la necessita' di dal concoz:so neldistinguez:e questi delitti delitto di associazione mafiosa, essendo espz:essamente pz:evisto dalle noz:me
  • 29. - Pag.4.12.5 - inc~iminat~ici che gli stes~i ~ico~~ono al di :fuo~i delle ipotesi di conco~so nel ~eato assoGiativo. Al ~igua~do. deve ~ileva~si. anzitutto. la delitto di di est~anei possibilita'. dott~ina. del associazione ~iconosciuta "conco~so da paz:te nel da auto~evole all'associazione stessa secondo le ~egole gene~ali di cui gli a~tt.110 e ss. C.P." e. piu' in gene~ale. del conco~so eventuale nel ~eato necessariamente plu~isoggettivo (come tutti i reati associativi) da pa~te di "persone divetse dai concorz:enti necessaz:i". A paz:ere di chi scrive. per z:iscontz:arsi conco~so eventuale da paz:te dell'estz:aneo all'associazione mafiosa. quest'ultimo cont~ibuisca. occoz:z:e che attivamente e consapevolmente. alla z:ealizzazione delle dell'associazione della c.d. "cz:iminalita' scopideglieattivita' stessa. Alcune attivita' dei colletti bianchi" in tema di z:iciclaggio di danaz:o si z:isolvono in un contz:ibuto causale.
  • 30. - Pag.4.126 - spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di "Cosa Nostra" ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi memhri, e concretano, pe:rtanto, il concorso nel delitto di associazione mafiosa. Su cio' dov:rehhe:ro :riflettere i seguaci della teoria secondo cui "pecunia non olet"; e t del :resto, le contestazioni pe:r associazione mafiosa nei conf:ronti di alcuni imputati di questo p:rocedimento sono state fo:rmalmente elevate in questa p:rospettiva ed a prescinde:re dalla loro appa:rtenenza o meno a "Cosa Nost:ra". Analogamente, manifestazioni di connivenza e di collusione da pa:rte di persone inse:rite eventualmente nelle pubbliche istituzioni realizza:re possono condotte di fiancheggiamento del pote:re mafioso, tanto piu' pericolose quanto piu' subdole e striscianti, sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto di associazione mafiosa. Ed e' p:rop:ri.o questa "conve:rgenza di inte:ressi" col potere mafioso, gia' richiamata a pr.oposito di alcuni delitti
  • 31. mafiosi, che - Pag.~.127 - costituisce una delle cause maggiozmente zilevanti della czescita di "Cosa Nostza" e della sua natuza di contzopoteze. nonche', cozzelativamente. delle difficolta' incontzate nel zepzimezne cziminali. le manifestazioni Deve. quindi. concludezsi che una condotta. pez zealizzaze il concozso nel delitto di associazione mafiosa. deve zisolvezsi in un contzibuto causale alla zealizzazione degli scopi di "Cosa Nostza" e deve esseze consapevolmente volta a favozizne - dall'esterno - le attivita'. Altzimenti. a seconda dei casi. ricozrera' l'ipotesi delittuosa di favozeggiamento pezsonale o di favoreggiamento zeale o di zicettazione (nella forma della intermediazione zicettatozia) a favore di singoli associati. Deve avveztizsi. peraltzo, che tali critezi. teoricamente nitidi e precisi. sono in pzatica di non agevole applicazione. data la complessita' del zeticolo di collusioni e di connivenze che avvolge. pzoteggendolo. il fenomeno mafioso e ne agevola le finalita'. Solo
  • 32. - Pag.4.128 - una accura~a disamina del caso concre~o ed una suf:ficiente raccolta di elementi probatori potra' stabilire quale ipotesi di reato ricorra nella fat~ispecie. Una sola avvertenza di carattere generale puo' fa:z:si. :fiancheggiamento di latitanti o. favoreggiamento personale Non di rado vengono confuse condotte comunque, per di di membri di "Cosa Nos~ra" che, molto spesso, sono espressione - invece - di una ben piu' profonda "con~igui~a'" del soggetto rispe~to alla mafia. E' necessario, pertan~o, valutare con estrema attenzione queste condotte per evitarne una pericolosa sottovalutazione. il 4) E' appena il caso di concorso formale f:z:a :z:iaffermare, il delitto poi, di associazione mafiosa e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'art.75 L. 22.12.1975. n.685. il P.M., con dovizia diIn argomen~o, argomentazioni. che integralmente si
  • 33. - Pag.lf.129 - condividono, ha pos~o in evidenza, fra l'al~ro, che ques~'ul~imo deli~~o, per la diversi~a' del bene giuridico viola~o e per la "non esaus~ivita' del suo par~icolare pr:ogramma rispetto alla piu' vasta ed e~erogenea gamma di rea~i rientranti nelle finalita' di un comune sodalizio cr:iminoso", non puo' condiderar:si, in alcun modo, assorbito, a sensi dell'art.15 C.P., nel delitto di associazione or:dinar:ia per: delinquere. Ed ovviamente ques~e considerazioni valgono, a maggior: ragione, per il delitto di associazione mafiosa. Un riscontro testuale di questa tesi, come esattamente osservato dal P.M., si r:inviene nell'art.74 n.2 della legge n.685, che prevede, come aggravante delle attivita' illecite previste dall'art.71, il fatto che il colpevole faccia parte di un'associazione per: delinquere e non gia' di quella specifica associazione prevista dal successivo ar~.75. Agli argomenti del P.M. deve aggiungersi che, come si e' gia' dimostrato, le modalita' stesse del tr:affico di stupefacen~i escludono
  • 34. una perfetta - Pag.4.130 - coincidenza fra l'associazione maiiosa "Cosa Nostra" e quelle che si occupano di traffico di stupefacenti. Si e' precisato, cioe' , che vi e' una pluralita' di organizzazioni che solo raramente si occupano di tutte le fasi in cui si articola il traffico, coordinate e dirette dell'organismo centrale della mafia, ed in cui spesso sono associati non mafios i, utilizzati solo per il perseguimento degli scopi del traffico di stupefacenti e non anche per il perseguimento delle altre finalita' di "Cosa Nostra". 5) Un argomento molto importante e' quello del metodo da seguire circa l'individuazione mafiosa, nei confronti alla sussistenza deldelle prove in ordine delitto di associazione del singolo associato. Secondo un primo indirizzo. essendo la sufficiente la prova che il soggetto e' mafia una consoI:teria criminosa. sarebbe mafioso, senza la necessita' di dimostrare il programma criminoso del sodalizio.
  • 35. Questo - Pag.4.131 - indi:z:izzo e' auto:revolmente esp:resso dalla Sup:z:ema Co:rte (Cass. Sez.1", 16.12.1971 Di Maio in Casso peno Mass. anno 1973, 204, 184), . secondo il cui insegnamento. essendo la mafia mode:z:na una "potente %o:rma associativa o:rganizzata anche ge:ra:z:chicamente con ca:z:atte:z:e di stabilita', avente ad oggetto un indisc:z:iminato p:z:og:ramma di delinquenza da attuarsi senza limiti di mezzi e di durata", ne consegue che chiunque ha ade:z:ito volonta:riamente a tale o:rganizzazione "con cio' stesso" :z:imane vincolato al p:rogramma criminoso, avendo inteso persegui:z:e gli scopi dell'o:z:ganizzazione. Questo approccio al fenomeno mafioso. come e' stato acutamente osservato in dottrina, e' assolutamente cor:retto sul piano criminologico, non essendovi dubbio che la mafia sia una delle piu' pericolose associazioni pe:r delinque:re, senza alcuna sistinzione f:z:a vecchia e nuova mafia (non ha senso il ritene:re che la vecchia mafia avesse fini c:riminosi solo eventuali, quando la sto:ria di quest~ fenomeno e' stata semp:re una sto:z:ia di violenza, di sop:raffazione, di assassinii, di lucri acquisiti illecitamente).
  • 36. - Pag . li . 132 - Ma sul piano giuridico-penale non sembra eludibile la necessi~a' della prova della partecipazione al programma di delinquenza, poiche' "il diri~to penale non punisce le colle~~ivi~a' criminose in quanto tali bensi' i singoli individui che le compongono". Si in~ende dire, cioe', che, in ogni processo concernen~e associazioni ma%iose, la responsabilita' dell'associa~o per il deli~to di cui all'art.416 bis C.P. deve essere logicamente preceduta, nel concreto, dalla prova circa il programma criminoso dell'associazione stessa. E questo metodo e' stato rigorosamen~e seguito in questa sede, individuando ed analizzando le piu' importanti attivita' illecite di "Cosa Nostra" e dimostrandone, attraverso l'esame di specifici fatti deli~tuosi e, in particolare, delle vicende della "guerra di ma%ia", la terribile capacita' criminale. Ma una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio criminoso ai cri~eri stabiliti dall'art.416 bis Cod. Pen. , e ' necessaz:io e sufficien~e, ai fini della
  • 37. - Pag.4.133 - responsabilita' del singolo associato per il delitto in questione. provare soltanto la sua consapevole adesione programma cri~inoso. . al gruppo ed al suo Pretendere qualcosa d'altro e di piu' - come, ad esempio. il coinvolgimento dell'associato in specifici fatti delittuosi rientranti nel programma criminoso del gruppo serve solo a far perdere di vista la distinzione fra reato-mezzo e reato-fine, e. cioe' • tra il delitto di associazione e gli specifici delitti costituenti l'oggetto del programma criminoso. Purtroppo. un atteggiamento del genere e' stato riscontrato in alcune decisioni di questo tribunale della liberta'. da attribuirsi ad una visione riduttiva e ad una insufficiente comprensione del fenomeno mafioso. E' necessario capire. una volta per tutte, che di "Cosa Nostra" fanno parte i killers e coloro che si occupano del traffico di stupefacenti., rappresentano ma la anche "faccia soggetti pulita" che della organizzazione; coloro, ad esempio, che si
  • 38. - Pag.~.134 - occupano del ~icic1aggio del danaro di provenienza illecita in attivita' apparentemente lecite o coloro che ~anno parte di organismi ~app~esentatiyi e che, apparentemente, svolgono una vita i~reprensibile e di lavo~o. Buscetta ha ricordato Giuseppe Trapani, componente della "~amiglia" di Porta Nuova e assessore comunale di Palermo nella Giunta diretta dal sindaco Vito Ciancimino; Conto~no ha parlato di Michelangelo Aiello, gia' sindaco di Bagheria, coinvolto nel ricio1aggio di danaro proveniente da tra~fico di stupefacenti. E questi sono soltanto due esempi di un fenomeno estremamente complesso che non pUOI essere interpretato riduttivamente col pretend~re la prova del coinvolgimento de1 soggetto in attivita' illecite. In altri termini, dalla prova di specifici fatti delittuosi tipicamente mafiosi pUOI dedursi legittimamente l'appartenenza di un soggetto ad una associazione mafiosa; ma, indipendentemente da cio', di fronte ad una specifica ed articolata chiamata in correita',
  • 39. - Pag.4.135 - non puo' sostenersi - come talora si e' fatto che trattasi di "un indi2io che. in assen2a di altri riscontrati, degrada a mero sospetto". Ed infatti. come piu' volte e' stato rilevato dalla . Suprema Corte. l'attendibilita' della chiamata di correo puo' dedursi anche "ab intrinseco" e, cioe'. sulla base di valutazioni logiche, senza che necessariamente sussistano conferme esterne della chiamata stessa. Altrimenti, si negherebbe il valore di autonoma fonte di prova della chiamata in correita'. Cio' non toglie, ovviamente, che debba essere operato ogni sforzo per acquisire anche positivi riscontri esterni. che non consistono necessariamente ripetesi - nella consumazione di delitti di stampo mafioso, ma che possono essere di svariati tipi. esemplificazione. non suscettibili di
  • 40. - Pag.4.136 - - II - Con memo~ie depositate ~ispettivamente il 30 settemh~e 1985 ed il 3 ottoh~e successivo le difese degli imputati Alf~edo e Giuseppe Bono, Salvato~e e Ignazio Fazio, Domenico e Giuseppe Fede~ico, Stefano e Vincenzo Pace hanno eccepito talune nullita' di o~dine gene~ale, attinenti sia alla capacita' del giudice che all'iniziativa del P.M. ed all'assistenza degli imputati. Di alt~e eccezioni, conce~nenti specificamente le posizioni di singoli imputati, si t~atta in apposite pa~ti della sentenza a costo~o dedicate. Delle suddette, invece, che sollevano p~ohlemi di o%dine gene%ale, occo%~e in questa sede t%attare. Al punto b) della memo~ia del 3 ottoh%e 1985 si eccepisce la nullita' "di tutti gli atti ist%utto%i compiuti dai Giudici ist~uttori delle Sezioni 6, 7, 8, e 9 senza delega, nonche' di
  • 41. - Pag.4.137 - quelli compiuti dagli stessi in base a delega cumulativa in generale e non specifica, contra:z::iamente a quan'to disposto dall' art. 17 R.D. 2.8.5.1931 n. 603". Non vengono indicati gli at'ti che si asserisce siano stati compiu'ti senza delega e, comunque, si osserva che sino al 16 novembre 1983 'tu'tti gli a'tti is'trut'tori del p:z::ocedimento principale risul'tano compiu'ti dal Consiglie:z::e Ist:z::u't'to:z::e, titola:z::e del p:z::ocedimento, dal Consigliere istruttore aggiunto in periodi di sua assenza dall'Ufficio ad in forza del potere di sostituzione istituzionalmente spettantegli, ovvero da giudici istruttori in forza di specifica delega od in procedimenti separati, in cui erano i titolari, solo successivamente riuni'ti al p:z::ocedimento n. 132./82.-C. In data 16 novembre 1983, il Consigliere Ist:z::uttore, mantenendo la titolarita' dell'indagine. emetteva provvedimento con il quale delegava i giudici istruttori della 6, 8 e 9 sezione (e con successivo provvedimento anche della 7~) al compimento di atti istruttori, con
  • 42. facolta' - Pag.4.138 - di ope:r:a:r:e sia congiuntamente sia disgiuntamente. La legittimita' della delega e' fuori discussione, essendo essa consentita dal menzionato a:r:ticolo 17, il quale la prevede con :r:ife:r:imento a "qualsiasi atto del processo" e non necessa~iamente a specifici atti processuali, come infondatamente si sostiene nella citata memoria, con inte~pretazione ingiustificatamente :r:iduttiva del contenuto della norma. 2uesta, pe:r:alt:r:o, e' stata costantemente intesa ed applicata nella sua piu' ampia accezione nel co:r:so di molti procedimenti concernenti il ter~o~ismo e la criminalita' o:r:ganizzata e svoltisi, senza che siano mai state sollevate eccezioni di tal gene:r:e, nelle piu' sva~iate sedi giudiziarie, p:r:ocedimenti che hanno talo:r:a :r:ichiesto, pe:r: la mole immane delle indagini, la contempo:r:anea attivita' di nume:r:osi Giudici istruttori, senza di che sa:r:ebbe stato umanamente possibile condur~e a te:r:mine le relative ist:r:utto:r:ie.
  • 43. - Pag.4.139 - Nella memoria del 30 settembre 1985, inoltre, la difesa dei Bono rileva che nella requisitoria del P.M. e' stato richiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Bono per rispondere dei reati contestatigli con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984. che non e' stato mai notificato all'imputato. Trattasi di mero errore materiale nella parte conclusiva della requisitoria. concernente - peraltro - reati che con diverso mandato di cattura erano stati, comunque, contestati al Bono. E tale errore non puo' produrre conseguenza alcuna. in quanto, ai sensi dell'art. 369 C.P.P., gli atti del procedimento erano stati depositati in Cancelleria con avviso al P.M. per le sue richieste, sicche', ai sensi del capoverso del menzionato articolo, anche in assenza di queste. e tanto piu' in presenza di richieste erronee. il Giudice istruttore deve procedere egualmente agli adempimenti previsti dall'art.372 C.P.P. e, quindi, al deposito del provvedimento formale. conclusivo dell'istruzione
  • 44. - Pag.4.140 - E va ulteziozmente zicozdato, essendovi anche in pzoposito apposita doglianza nella memozia del Bono, che, a seguito del pzovvedimento di deposito degli atti eK azt.369 C.P.P. .del 2.4 ap:t:ile 1985, :fu concessa, a zichiesta del P.M., una pzima pzozoga dei te:t:mini di giozni tzenta ed altza ancoza il 27 giugno 1985 (Vol.225 f.297); nelle mO:t:e, pel:tanto, fuzono ulteziozmente e legittimamente compiuti atti istzuttozi, del cui contenuto, pez altzo, il P.M. ha tenuto conto nella sue richieste. Solo il P.M., comunque, sazebbe legittimato a dolersi dell'assunzione di atti istzuttozi dopo la data del deposito eK art.369 C.P.P. e non cel:to la difesa degli imputati, a disposizione della quale sono stati depositati tutti gli atti assunti sino al provvedimento di deposito eK a:t:t.372. C.P.P., ad eccezione ovviamente di quelli stralciati. Eccepisce altzesi' la difesa dei Bono la nullita', pez vazie cause, degli intez:t:ogatori dei coimputati Tommaso Buscetta e Salvatoze Contozno: ma non si zitiene che legittimata a pzopozla. essa sia
  • 45. - Pag.lJ.1lJ1 - Ed invero le modiiicazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1977 n.53lJ all'originario testo dell'art.185 C.P.P. hanno tolto il carattere di nullita' assolute a quelle derivanti dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, a meno che non derivino "dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento". Tutte le altre nullita', pertanto, pur rimanendo di ordine generale ed, entro certi termini, eventualmente (e non piu', come nel vecchio testo della norma, necessariamente) rilevabili anche d'ufficio, soggiacciono al regime delle nullita' relative, per cui sono ad esse applicabili le disposizioni di cui all'art.187 C.P.P. (impropriamente definite tutte dalla legge "sanatorie generali"), fra le quali quelle del capoverso della norma, secondo cui le parti non possono opporre nullita' relative a disposizioni alla cui osservanza DQn hanno interesse. Orbene, la difesa dei Bono, mostrando di condividere appieno tale
  • 46. - Pag.4.142 - interpretazione, si limita tuttavia a rilevare, in ordine alla sua asserita legittimazione ad eccepire pretese nullita' afferenti agli interrogatori di altri imputati, interesse sarebbe "manifesto". ohe il suo Mostra pero' di non rioordare che l'interesse alla legittima assunzione di un atto quale l'interrogatorio dell'imputato, che e' preoipuamente mezzo di difesa di oostui, e' p:op;io soltanto dell'imputato ohe lo rende e ohe oggetto di tale interesse e' la valida assunzione dell'atto, presupposto indispendabile per il suo eventuale rinvio a giudizio, e non il suo oontenuto, anohe se questo puo' indirettamente refluire sulla posizione (nel merito) di altri soggetti processuali. L'esame del contenuto di un interrogatorio, peraltro, attenendo al merito del pr~cedimento, non puo' venire in oonsiderazione in momento logioamente anteoedente, quale quello dell'aocertamento della legittimazione ad ecoepire la nullita' di tale atto istruttorio.
  • 47. - Pag.4.143 - e solo "ad abundan1:iam",Peral1:ro, pretese nulli1:a' degli interrogatori le del Buscetta e del Contorno sono insussis1:enti. Con1:rasta infatti col principio della tassativita' delle nullita' , sancito dall'art.184 C.P.P., l'asserita invalidita' di interroga1:ori raccolti senza l'assistenza del Cancelliere o del Segretario, mentre la mancata sottoscrizione di costoro, nonostante la pretesa attestazione della loro presenza, e' palesemente dovuta, sempre, all'uso di moduli predisposti, sui quali, per mera dimenticanza, non si e' provveduto a cassare il relativo inciso. Del tutto inaccettabile e' poi l'assunto circa la giuridica impossibilita' di rinviare un interrogatorio, per la prosecuzione, a data ed ora fisse, quasi che dovesse a giudice, imputato e difensori essere inibita una sospensione, anche talvolta di poche ore, di lunghissime e defatiganti sedute, a pena d'essere costretti a ripercorrere la trafila di avvisi e notifiche prima di poter riprendere il discorso iniziato (il che, peraltro,
  • 48. Pag.4.144 - risulterebbe materialmente impossibile nel caso. frequentissimo. di rinvio "ad horas" essendo. come e' noto. non inferiore a 24 ore il termine da rispettare) . . Devesi. pertanto. certamente distinguere il rinvio per prosecuzione (analogo a quello adottato in dibattimento. e per il quale mai si e' sostenuta la necessita' di nuovo decreto di citazione e di nuovo avviso al difensore) dalla fissazione di nuovo interrogatorio. che va necessariamente preceduto dai rituali avvisi e dai preliminari dell'atto, indicanti tra l'altro il luogo di assunzione. Cio' non sembra - invece necessario nel caso di me~a riapertura di un verbale temporaneamente chiuso, poiche' dal contesto complessivo dell'atto risulta evidente che rimangono identici gli elementi gia' indicati nella precedente intestazione tranne quelli che. a causa del rinvio per prosecuzione o alt:r:i sopravvenuti accidenti, rimangono modificati. con la necessita' di da:r:ne atto. Ad esempio, si lamenta nella memo:r:ia dei Bono che in taluni verbali di prosecuzione, che iniziano con l'indicazione
  • 49. - Pag.4.145 - "successivamente il ..... alle oxe ". manca l'indicazione del luogo di assunzione dell'atto. che invece e ' , con tutta evidenza, quello xicavabile dalla precedente parte del vexbale, ove esso xisulta indicato. espletati pxecedenti considerarsi ai nuovi intexxogatoxi eccezione pxeannunciate nei nemmeno nullita' puo' di non non poi date vexbali, in Quanto l'affexmazione secondo cui "si ignoxa" se sia stato avvisato il difensore, perche' oggetto della doglianza potrebbe soltanto essere il mancato avviso e non gia' la soggettiva ignoranza di taluno (nel caso, di pexsona- oltxetutto - divexsa dall'imputato e dal suo difensoxe) circa l'esistenza fxa gli atti processuali - del xituale avviso notificato. Non risulta, tuttavia, che nei confronti di Buscetta e contoxno si siano verificate omissioni del genere. Circa l'assistenza del difensore, inoltre. si e' eccepito che quelli nominati di ufficio al Buscetta ed al Contorno non xisulterebbero in taluni casi iscritti negli
  • 50. - Pag.4.146 - albi professionali dei luoghi nei quali sono stati assunti taluni atti istruttori ai quali essi avevano diritto di assistere. E' noto tuttavia - che l'inosservanza della disposizione di cui a1l'art.128 C.P.P. non produce nu11ita' alcuna, trattandosi di mera irregolarita' (Cass. Sez. III, 9.XII.1982, Pastore). Si lamenta, inoltre, che il Buscetta avrebbe solo tardivamente rinunciato alla sospensione dei termini dipendenti dal periodo feriale. Ma a proposito di questo asserito vizio procedurale, non ri1evabile, comunque, da parte di altro imputato o di altro difensore, e' agevole osservare che il Buscetta ha rinunciato a detta sospensione in uno dei suoi interrogatori. e con riferimento anche ai precedenti, accettando - pertanto - gli effetti di tali atti, cosi' realizzandosi la sanatoria prevista dall'ultimo comma dell'art.187 C.P.P .. Altre pretese nullita' rilevate sarebbero quelle, indicate nella memoria del 3 ottobre 1985, afferenti a "tutte le intercettazioni telefoniche per la mancata osservanza della normativa di cui agli artt.226 ter e segg. C.P.P.".
  • 51. - Pag.4.147 - L'assoluta gene~icita' della doglianza non consente tuttavia nemmeno di p~enderla in esame. Altre, infine, ~igua~de~ebbe~o il deposito degli atti eH a~t.372 C.P.P. pe~ "la mancanza di conformita' all'o~iginale delle fotocopie depositate, pe~ la illeggibilita' di nume~osissime fotocopie, a causa della cattiva rip~oduzione e pe:r: l'assenza assoluta di nume:r:ose pagine p~ocessuali sia pu:r:e in fotocopia e pe~che' moltissimi volumi sono p:r:ivi nell'ultima facciata del timb~o di confo~mita'". Ma in p~oposito e' bene ~ico~da~e che, con o~dinanza del 28 giugno 1985, pu~ o:r:dinandosi pe~ ~agioni di sicu~e~za (e d'intesa col conse~vazione Giustizia>Ministe~o di G~azia degli e o~iginali degli la atti procesuali (circa 1000 volumi> negli appositi locali all'uopo p~edisposti a cu~a del Ministe~o stesso e pur assicurando ai difensori la disponibilita', in altri piu' comodi locali, a tal fine approntati ed att~ezzati, fotostatiche degli atti stessi, di copie e' stato ovviamente precisato che ve~iva fatta salva la
  • 52. - Pag.4.148 - facolta' dei difensori di prendere visione, a richiesta, degli atti originali, che, pertanto, dovevano intendersi - ad ogni effetto giuridico - messi nella loro disponibilita'. Orbene, non risulta sia stato mai richiesto da alcun difensore di accedere agli originali degli atti e meravigliano pertanto si:E:Eatte doglianze, concernenti pretese incompletezze e non con:Eormita' delle copie. Quanto in:Eine - agli atti dei quali e' stato disposto lo stralcio e dei quali ovviamente non si tiene conto nel presente procedimento, trattasi del legittimo esercizio della :Eacolta' di separazione di procedimenti la cui istruzione si presenta ancora lunga e complessa, con contestuale e doverosa rimessione al giudice del dibattimento delle posizioni degli imputati in ordine ai quali l'indagine istruttoria e' stata conclusa.
  • 53. - Pag.4.149 .. - III - Al capitolo (II) destinato all'esame delle posizioni dei singoli imputati segui%a' un capitolo (IV) contenente nume%ose "schede banca%ie" compilate sulla base degli acce%tamenti svolti da quest'Ufficio in collabo%azione colla Gua~dia di Finanza. Alcune di dette schede, PU% se intestate a pe%sone non inc%iminate, o ad imputati nei cui conf%onti l'ist%utto%ia non e' conclusa, sono state inse~ite pe% completezza di esposizione e, piu' in pa~ticola%e, pe~ gli impo%tanti %ife%imenti in esse contenuti a personaggi coinvolti nel p%ocesso come imputati e la cui posizione viene qui definita. Nella compilazione delle schede quest'Ufficio e' stato coadiuvato da un g%UPPO di milita%i del locale Nucleo Regionale di Polizia T~ibuta%ia della Gua~dia di Finanza, a cio' appositamente designati dal lo~o Comando ed egregiamente Pet~osino. coo~dinati dal Cap. Ca:rmine
  • 54. - Pag.4.150 - Ad essi e' doveI:oso daI:e a1:1:o dell'eccezionale impegno e della elevata pI:ofessionalita' con cui hanno sin qui assolto PUI: tI:a non poche difficolta' - al 10I:0 compito, nel mentI:e essi pI:oseguono i pI:opI:i acceI:tamenti in oI:dine a quei filoni investigativi che - come si e' piu' volte accennato necessitano di ulteI:ioI:i appI:ofondimenti. E' appena il caso infine di sottolineaI:e che le "schede bancaI:ie" di cui tI:attasi, ed i ti1:oli di cI:edito in esse I:ichiamati, non esauI:iscono la copiosa documentazione bancaI:ia acquisita nel COI:SO dell'istI:uttoI:ia, ed alla quale si e' fatto I:ifeI:imento in vaI:ie paI:ti della pI:esente sentenza-oI:dinanza
  • 55. - Pag.4.151 - CAPITOLO II I SINGOLI IMPUTATI
  • 56. - Pag.4.1S2 - Abbate Giuseppe Abbate Giovanni ! !( Abbate Giuseppe e Abbate Giovanni sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale: a) mandato di cattura n.170/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. b) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui sopra (che, cosi' , si intendono assorbiti in detto provvedimento n.323/84) nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75i c) mandato di cattura n.42/85 per l'omicidio di Sorci Carlo, Mino e Francesco. Abbate Giuseppe e Giovanni sono stati indicati da Sinagra Vincenzo di Antonino come personaggi di spicco all'interno dell' associazione mafiosa e tale indicazione e' stata confermata da Salvatore
  • 57. - Pag.4.153 - Contorno il quale situava i due fratelli all'interno della :famiglia di Corso dei Mille/Roccella, ma di cio' si dirai oltre. Non v'e' dubbio, quindi, che come uomini d'onore di detta :famiglia gli stessi :fosseio ben conosciuti dal Sinagra il quale, nel p.v. di ispezione giudiziaria del 2.4.84 (Vol.70 :f.353),0) riconosceva l'immobile di pertinenza degli stessi ove, a volte, Marchese. trovava rifugio Filippo Al n.353 di Via Messina Marine, in un immobile di proprieta' dei :fratelli Abbate quello indicato dal Sinagra - ha sede la Coop. Agricola "Santo Spirito" S.r.l .. Di detta Cooperativa fanno parte numerosi esponenti di spicco della associazione. Ed, infatti, de l consiglio di amministrazione e' presidente Abbate Giuseppe, mentre consigliere ne e' Castellana Giuseppe, cognato di Greco Michele e capo-decina della famiglia di Ciaculli-Croceverde Giardini.
  • 58. - Pag.4.154 - Altro membro nella cooperativa e' Ferrara Francesco Di Pietro raggiunto da mandato di cattura n.180/85 a seguito delle ulteriori dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo indicava come membro della %amiglia capeggiata da Michele Greco. Abbate Giuseppe, inoltre, e' socio dell'ASPO, societa' di cui fanno parte Greco Salvatore fratello di Michele nonche' Saccone Orazio - socio del Bontate dei Federico e dei Teresi e lo stesso Pino Castellana di cui gia' si e' detto. Presidente dell'ASPO e' Giuseppe Greco figlio di Michele - il quale, tra l'altro, era interessato, in prima persona, alla societa' cinematografica G.G.C. Corporation. Legati da rapporti di affinita' con i fratelli Greco, gli Abbate sono con gli stessi in rapporti di affari e costituiscono, come rivelato dal Sinagra, un valido punto di appoggio anche per la cosca
  • 59. Ed, invero, nel corso di uno dei servizi - Pag.4.155 -J I I, i IIi di Cozso dei Mille e, capo Filippo Mazchese. in pazticolaze, pez il di osservazione, era stata vista entzare in detta pzoprieta' degli Abbate munita di telecamere una Fiat 126 che fungeva da scorta ad altza autovettura zisultata di proprieta' di Sinagza Carmela; Tempesta". madre di Sinagza Vincenzo "il Cio' costituisce un ulteriore elemento di ziscontzo alle dichiarazioni del Sinagza, potendosi ziteneze che il "Tempesta", quale killer di fiducia del Mazchese, si recasse dagli Abbate pez incontrare il suo f.122) . capo (V01. 71 li) A seguito di perizia balistica effettuata dal Gen. Spampinato, si accertava come con la Colt Cobra sequestrata agli Abbate fossero stati uccisi Nino Sorci (Ninu u riccu) Carlo. e suo figlio A seguito di tale risultanza pezitale, si dava carico agli omicidio. Abbate di tale duplice
  • 60. - Pag.4.156 - Con pezizia balistica di pazte (Vol.216 ~.206), pero', si adombzava il dubbio che il Pezito dell'U~ficio fosse incozso in un erzore nella indicazione dei zeperti e, peztanto, mezo sczupolo istzuttozio, la posizione degli Abbate in zelazione a ~ale duplice omicidio va stralciata. Cio' nonostante, ferma rimane la certezza della appartenenza dei due fratelli alla ozganizzazione "Cosa Nostra" e, segnatamente, alla famiglia Mille/Roccella. ma~iosa di Corso dei degli Abhate sia stata rinvenuta Va, proprieta' in~atti, ossezvato come nella dalla Polizia l'autovettuza di Conigliaro Giacomo. indicato dal Contozno come "uomo d'onore" della stessa famiglia e socio, per ammissione dello stesso Abbate Giovanni. nella societa' di costruzioni REALVAL S.p.A. Gli Abbate hanno - a loro discolpa - fatto presente di essere incensurati e di essere
  • 61. - Pag.4.157 - della Colt cobra di cui muni1:i di porto denunciato il sopra. d'armi possesso e di avere, pertan1:o, Va sottolinea1:o, pero' , che la organizzazione criminosa si serve di tali elementi incensurati, proprio perche' la posizione degli stessi e' di estrema utilita' per accompagnare mafiosi, scortarli armati, nelle loro abitazioni, senza dareospitarli sospet1:i: trattasi, invero, dei c.d. "uomini d'onore" "puliti", utilissime pedine all'interno della organizzazione per i servizi teste' intestazione di proprieta' elencati e, a volte, per che, la fittizia altrimenti, desterebbero l'attenzione degli inquirenti. Gli Abbate, inoltre, hanno fatto escutere testi a discolpa scegliendoli tra persone di "sicura affidabilita'" quali il Commissario di P.S. Giacomo Oristano, il cappellano mili1:are don Giacomo D'Amico e il dr. Picone Nicolo', magistyato in pensione della Corte dei Conti.
  • 62. - Pag.4.158 - Nessuna rilevanza puo' essere attribuita a tali amicizie, trattandosi di rapporti che non la "faccia pulita" puo' provano la estraneita' organizzazione mafiosa: dei prevenuti alla ben trarre in inganno persone che, ignare, vengono in contatto con elementi simili e dagli stessi accettano graditi, omaggi agrumicoli. Quanto al "peso" di Abbate Giuseppe all'interno di "Cosa Nostra" giova sottolineare come il Contorno indichi lo stesso come il capo della famiglia di Roccella - Corso dei Mille (Vol.125 f.5) - (Vol.125 f.6) e riferisca di uno specifico episodio che ne sottolinea questo ruolo.CVol.12S f.12&). "Ben ricordo che essendosi una volta verificato un furto in un deposito all'ingrosso di import-export sito nella zona della famiglia Corso dei Mille/Roccella ed essendosi sospettato che il furto era opera di alcuni ragazzi di Falsomiele, vennero da stefano Bontate Giuseppe Abbate, accompagnato da
  • 63. - Pag.4.159 - Conigliaro Giacomo. ritrovata la refurtiva. a che fosse Il Bontate si interesso' effettivamente, la refurtiva venne ritrovata e gli autori del furto furono per punizione picchiati. come si usava ancora allora. Non riesco a ricordare con precisione l'anno in cui cio' avvenne. Ricordo invece che il furto era stato fatto in barba al guardiano del magazzino. anch'egli uomo d'onore. Infatti i ragazzi riuscirono a fare un buco nel muro esterno. introducendosi dentro il magazzino ed asportando la refurtiva". Tale episodio conferma la qualita' di "capo" di Abbate Giuseppe il quale. altrimenti. non si sarebbe permesso di presentarsi al Bontate senza passare attraverso la necessitata mediazione di un suo eventuale capo. Il Contorno. poi. ha sempre ben tenute separate le famiglie di Corso dei Mille e Corso dei Mille/Roccella e. pertanto. deve
  • 64. - Pag.4.160 - ritenersi che, come detto, di tale ultima %amiglia Abbate Giuseppe iosse il capo. Tale %amiglia, comunque, non aveva gran peso, schiacciata com'era da quelle di eiaculI i e Santa Maria di Gesu'. Il collegamento di Abbate Giuseppe con gli altri coimputati e' evìnenziato anche dalle risultanze degli accertamenti bancari sulla A.S.P.O., cooperativa rivelatasi una ve ra "stanza di compensazione" per i traffici illeciti degli associati. L'A.S.P.O. della quale e' presidente G~eco Giuseppe n. ~8.6. 1931 - ha nel consiglio direttivo Greco Salvatore. 2uest'ultimo, in data 30.5.1980 - nella sua qualita' di Presidente della Coopertiva Agricola Favarella - ha tratto l'assegno di lit. 160.000.000 che ha utilizzato, quale provvista, per la richiesta di cinque assegni circolari dei per conto dell'A.S.P.O., da Abbate quali uno, negoziato, per lit. 36.000.000, e • stato Giuseppe, mentre un altro di detti assegni veniva negoziato da Di Fresco Giovanni e gli altri tre dallo stesso Greco Salvatore.
  • 65. - Pag.4.161 Ingzassia Giuseppe ha tzatto assegni a favore dell'Abbate e dell'A.S.P.a. per miliardi e. segnatamente. pez lize 417 milioni nel 1977; .per lize 453 milioni nel 1978; pez lire 693 milioni nel 1979; pez lize 695 milioni nel 1980; pez lize 665 milioni nel 1981; pez lize 993 milioni nel 1982; per lize 527 milioni nel 19&3. Abbate Giuseppe ha zicevuto il 24.10.1980 un assegno di lire 3.000.000 da Inchiappa G. Battista e Fazio Salvatoze. Castellana Giuseppe capo decina della cosca di Czocevezde Giazdini ha pzestato fideiussione a favoze dell'A.S.P.a. in data 31.10.1975 pez la concessione di un fido di 100 milioni. Greco Ignazio (n. 23.7.1922) ha tratto sul suo c/c in data 2.2.1982 un assegno di lire 8.000.000 all'ozdine della "REALVAL" S.p.A. nella quale e' intezessato l'imputato.
  • 66. - Pag.4.162 - E' • comunque, da rjcordare come Inchiappa G. Battista il 15.1.1982 venne fermato a Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro Peppuccio mentre viaggiavano su di una "Golf" armati di tutto punto. I due Abbate. quindi. debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis 1. 10. 13, 22). (Capi Gli stessi debbono, altresi', rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75. proprio in considerazione delle affermazioni del Buscetta secondo il quale al traffico degli stupefacenti erano interessate tutte le famiglie mafiose: Abbate Giuseppe, quale capo della sua famiglia. e Abbate Giovanni, quale elemento di spicco della stessa non possono essere considerati estranei a tale traffico. La loro posizione processuale in ordine al plurimo omicidio dei Sorci stralciata (Capi 265, 266). (m. c. n.42/85) va
  • 67. - Pag.4.163 - Abba~e Ma~io Indicato da S~efano Calzetta «Vol. 11 f.13), (Vol.11 f.Z9), (Vol.11 %.34) - (Vol.11 f.37), (Vol.11 f.41), <Vol.11 f.52) e (Vol.11 f.73» quale esponente della cosca mafiosa di CO%SO dei Mille, venne emesso nei suoi conf~onti il manda~o di cattu~a n.323/84 del 29 settemb%e 1984, con il quale gli fu~ono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.Ga5 del 1975. Si e' p%otestato innocente, asse%endo di non conosce%e il Calzetta ne' alcuno dei suoi coimputati. Sussistono a suo ca%ico sufficienti p~ove di colpevolezza, avuto ~iguardo alle %eite%ate,
  • 68. - Pag.q.164 - cizcostanziate e ziscontrate dichiarazioni che 10 riguardano rese dal Calzetta. Costui. infatti. ha ziferito che l'Abbate.insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli Spadaro, Alfano. ai Lucchese. ai Graviano, a Pietzo Senapa ed a a Paolo Mario Prestifilippo, bagni Virzi', era assiduo frequentatore dei cioe' di quel locale definito dallo stesso Calzetta "punto di :t:itl:OVO e riunione" di molti p:t:egi~dicati di Corso dei Mille, della Kalsa, di S.El:asmo, di S.Maria di Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc. E p:t:opl:io in tale locale, anzi, nel mese di febbrario del 1983. circa, il Calzetta ebbe modo di partecipare ad una "tavolata" a base di dolci e champagne di marca, svoltasi presenti il citato malavita. Abbate e i summenzionati esponenti della Gia' queste circostanze testimoniano l'inse:t:imento dell'Abbate nel ci:t:cuito di pericolosissimi c:t:iminali mafiosi e non certo per meri motivi di svago, essendo stato dal
  • 69. Il f I - Pag.4.165 - Calzetta l'Abbate spesso notato in compagnia di Paolo Alfano, fidatissimo killer di Melo Zanca, l'incontrastato boss di Piazza Scaffa. Ed all'Alfano, anzi, l'Abbate vendette, secondo il Calzetta una FIAT 12.6 di colore bianco, dopo che il primo, insieme a Mario Prestifilippo, aveva rischiato di essex:e arrestato dalla Polizia che stava effettuando un posto di blocco nei pressi del ponte di via Giafar, dove i suddetti abbandonax:ono la FIAT 12.6 di colox:e tux:chese intestata alla moglie dell'Alfano, poi x:ecupex:ata dall'imputato Giovanni Taox:mina. Secondo lo stesso Calzetta, l'Abbate e' inoltx:e pescatore abile nel maneggio del trito10, tanto da essere gravemente sospettato dal coimputato di essex:e, insieme all'Alfano, uno degli autox:i dell'attentato dinamitax:do al Commissariato P. S . di Brancaccio, anche pex: taluni strani spostamenti visti effettuare da pax:te dei due nel giorno e nelle ox:e del gx:ave fatto criminoso. E l'Abbate,
  • 70. - Pag.q.166 - riscontrando con signi~icativa ammissione queste ultime dichiarazioni del coimputato, ha confermato di essere "pescatoz:e dilettante" anche se di professione autista, come dichiarato nei pz:eliminaz:i del suo intez:z:ogatorio. 2uan-to dichiarato dal Calzet-ta, ha tz:ovato, nel corso dell'istruzione, pun-tuale conferma nelle z:ivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, killer al servizio della stessa cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito ((fase. perso f.202.) e (Vol.80 f.102» di aver partecipato con l'omonimo cugino detto"Tempesta" a numerosi pz:anzi, pz:esente l'Abbate, insieme ad altri pregiudicati, presso il ristorante di S. Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal suddetto famigerato cugino che l'Abbate era killer professionista abituato ad uccidere senza pie-ta', citato ad esempio allo stesso Vincenzo Sinagz:a, allo:z::a appena inserito nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato dal congiunto di riuscire a diventare spietato come
  • 71. - Pag.4. 167 - l'Abbate, disponibile a metteze a disposi2ione di chiunque i suoi cziminosi servigio L'imputato va, peztanto, rinviato a giudi2io per zispondere dei reati di cui agli aztt.416 e 416 his C.P .contestatigli col mandato di cattura n.3Z3/8~. Nulla e' invece emezso a suo cazico in ordine al contestato traffico di droga, sicche' dalle zelative imputa2ioni, anch'esse contestategli col suddetto mandato di cattura, va prosciolto con ampia formula.
  • 72. - Pag.~.168 - Abbenante Michele Nei conf%on~i di Michele Abbenante venne emesso mandato di cattu%a 326/83 del 12 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i %eati di cui agli a%tt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e ~O dell'epigrafe). Successivamente venne %iunito al presente procedimento altro trasmesso per competenza dall'Autorita' giudiziaria di Ròma, nel corso del quale da quel Giudice Istruttore era stato emesso nei confronti dell'Abbenante mandato di cattura 342/83 del Z settembre 1983 per i reati di cui all'artt. 71 legge n.68S del 1975 e art.1 D.L. 4.3.1976 (capi ~2 e 43 dell'epigrafe), in relazione all'arresto del prevenuto presso l'areoporto di Fiumicino il 21 ottobre 1982 con. occultato sulla persona e nei bagagli al seguito. un carico di Kg.9.500 di eroina.
  • 73. - Pag.4.169 - Dell'Abbenante tratta ampiam~nt~ la parte della sentenza dedicata al suo arresto, a quello di Francesco Gasparini a Parigi ed a quello di Fioravante Palestini in Egitto, tutti trovati in possesso di ingenti carichi di eroina di origine thailandese, inviati d~ll'orientale ~oh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo. In questa sede giova ricordare, per brevi accenni, che le indagini immediatamente avviate dopo l'arresto dell'Abbenante consentirono di accertare che egli aveva gia' effettuato vari viaggi in Thailandia, come risultava anche dai visti sul suo passaporto, nazione dalla quale, in occasionevia Cop~naghen,proveniva anche, del suo arresto. Aveva soggiornato a Bangkok dal 10 al 19 aprile 1982, in compagnia del coimputato Guerino La Molinara e nello stesso albergo ove Fioravantecontemporaneamente Palestini, nonche' alloggiava dal 24 al 31 luglio 1982 e dal 13 ottobre sino al giorno precedente al suo arresto.
  • 74. - Pag.4.170 - Per l'acquisto dei biglietti si era servito. nella prima occasione. dell'agenzia Sicantur di Palermo. che aveva fornito il biglietto anche al La Molinara. e per le successive occasioni dell'agenzia Tagliavia di Palermo. Anche tali viaggi erano stati compiuti al fine di importare dall'Italia sostanze stupefacenti. come ha confermato lo stesso fornitore thailandese Koh Bak Kin • il quale. ha confessato di aver fornito ad un corriere inviatogli da "Gabriele" (Fioravante Palestini) una prima volta Kg.4.S00 di eroina nell'estate 1982 e nell'ottobre 1982 Kg.9,SOO della stessa sostanza. Ha aggiunto il Kin di avere appreso che durante l'ultimo viaggio di ritorno in Italia il corriere era stato arrestato e la droga sequestrata (trattasi con ogni evidenza proprio dell'Abbenante. arrestato a Roma nell'ottobre 1982). I rapporti tra i due corrieri, Palestini ed Abbenante. sono stati poi confermati da Luana De Angelis. convivente
  • 75. - Pag.4.171 - del primo, la quale ha riferito eVol.125/R f.5) di essersi in compagnia dello stesso recata a Palermo presso l'abi~azione dell'Abbenante. E tali rapporti, nonche' quelli, accertati attraverso le presenze alberghiere in Thailandia, col Guerino La Molinara dimostrano inequivocabilmen~e che anche l'Abbenante agiva al servizio della banda di traffican~i facente capo a Gaspare Mutolo, alla quale, come e' stato dimostrato trat~ando la sua posizione, era affiliato il Palestini e di cui altresi' faceva parte pure il La Molinara, di Giulianova (Teramo), Mutolo, ivi trovandosi in anch'esso originario il paese nel quale il soggiorno obbligato, aveva reclutato parecchi dei suoi adepti. Diverse sembrano invece le circostanze del "reclutamento" dell'Abbenante, gia' titolare in Palermo di una avviata agenzia della Rizzo1i Editore, il quale, rovinatosi
  • 76. - Pag.4.17Z - finanzia~iamente pe% la sua passione ve%so il giuoco d'azza%do, aveva %itenuto di pote~ %isolve%e i p~op%i p%oblemi economici, inse%endosi nella illecita ma luc~osa attivita' di "co~%ie~e di d~oga". Sussistono, pe%tanto, sufficienti pzove di colpevolezza a ca%ico dell'imputato in o~dine alla contestata sua pa~tecipazione all'associazione pe~ delinque~e finalizzata al t%affico di sostanze stupefacenti capeggiata da Gaspaze Mutolo ed ai contestati tzaffici di e%oina conclusisi coi %ichiamati sequestzi. Nulla. invece. induce a zi"teneze che l'imputa"to si sia col Mutolo ed il suoi complici associato al fine di commette%e delitti anche dive%si dal t~affico di d~oga e deve conseguentemen"te essez p~osciolto dal ~elativo addebito. Va, pe~tanto, l'Abbenante :rinviato a giudizio pe:r ~ispondeze dei zeati di cui ai capi 17. 40. 42 e 43 dell'epig~afe, mentre va p:rosciolto per non ave% commesso il fatto dal zeato di cui al capo 7.
  • 77. - Pag.4.173 - Adelfio Francesco Adelfio Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale: a) ord. di cattura n. 17 O del 26.7.82 b) mando di cattura n.343 del 17.8.82 c) mando di cattura n.237 del 31.5.83 d) mando di cattura n.323 del 29.9.84 e) mando di cattura n.361 del 24.10.84 i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c), debbono ritenersi assorbiti dal mandato di cattura n.323/84 e, pertanto, l'Adelfio deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, ed, inoltre, del reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri, come specificato nel mandato di cattura n.361/84. AIl'Adelfio Francesco e' stato - altresi' - contestato,in uno dei procedimenti riuniti con mandato di comparizione del
  • 78. 10.9.1984. - Pag.4.174 - il zeato dei falsa testimonianza (capo 438 dell'imputazione). Denunciato con zappozto del 13.7.82. l'Adelfio Fzancesco si e' zivelato uno degli associati piu' attivamente dedito al tzaffico di stupefacenti. Su tale specifico aspetto della cziminosa attivita' dell'imputato hanno ampiamente zifezito Coniglio Salvatoze e Anselmo Salvatoze i quali hanno evidenziato il suo zuolo di "foznito:re" di e:roina. Coniglio Salvato:re ((vedi (Vol.Z06 f. 4) . (Vol.206 f. 6 L (Vo1.206 f~7). (Vol.206 f. 8) . (Vol.206 f. 9) . (Vol.206 f. 13) . eVol.206 f. 14) . (Vol.Z06 f.15) . (Vol.206 f.16L (VoI. 20 6 f.17) . eVol.Z06 f.19L
  • 79. - Pag.4.175 - (Yol.206 f.20). (Yol.206 f.21). (Vol.206 f.23). (Yol.206 f.28). (Yol.206 f.30). (Yol.206 f.36). (Yol.206 f.38). (Yol.206 f.40). (Yol.206 f.4Z). (Yol.206 f.43). (Yol.206 f.44). (Yol.206 f.48). (Yol.206 f.49). (Yol.206 t.59). (Yol.206 f.60). (Yol.206 f.61). (Yol.206 f.64). eYol.206 f.68). (Yol.206 f.76). (Yol.206 f.77). (Vol.206 f.78). (Yol.206 f.79). (Vol.206 f.80).
  • 80. - Pag.4.176 - (Vol.206 f.82). (Vol.206 f.84). (Vol.206 %.86). (Vol.206 %.91). (Vol.206 %.92). eVol.206 %.93). eVol.206 %.94). (Vol.2~ %.95). (Vol.206 f.96). (Vol.206 f.ll0). (Vol.206 f.111). (Vol.206 %.115). (Vol.206 f.134>. (Vol.206 %.135). eVol.206 f.136). (Vol.206 f.143). (Vol.206 %.149). (Vol.206 %.156>. (Vol.206 %.160). (Vol.206 f.161). (Vol.206 %.138» ne ha, in paxticolaxe, illustxato le vaxie connessioni in questo campo.
  • 81. - Pag.4.177 - I,'Adelfio, infatti, eza stato denunciato nel pzocedimento penale contro Anselmo Vincenzo (pzocesso c.d. di "nonna eroina")+ 46 associazione a delinqueze finalizzato pez al tzaffico di stupefacenti e, zinviato a giudizio, era stato condannato, in primo dal Tribunale di Palezmo alla pena di anni 15 e mesi sei di zeclusione {Vol.224/A). L'Adelfio e' stato uno dei maggiozi foznitozi di ezoina del Coniglio e quest'ultimo ziconosceva come tutti gli assegni, emessi a favore del primo tzovassero la lozo causale nelle foznituze di eroina eYol.206 f.6). Rifeziva. ancoza. il Coniglio come in due occasioni in cui erano avvenute consegne di eroina. l'Adelfio fosse in compagnia di Pullara' Ignazio eYol.206 f.7). e come il primo fosse il suo foznitore abituale di ezoina. Precisava il Francesco in Coniglio: piv.' "Con Adelfio tempi ho
  • 82. con~rattato - Pag.4.178 - diverse partite di eroina e di cocaina e cio' a ~ar data dal 1979. L'eroina mi veniva venduta a 30 milioni il chilo, la cocaina a 5,5-6 milioni l'etto. Cio' e' durato fino al 1981 ed anzi fino a pochi giorni prima dell'arresto e ne e' rimasta traccia agli atti del processo negli assegni da me emessi diret~amente all'ordine dell'Adelfio. Circa lite 120.000.000 da me pagati all'Adelfio sono soltanto una parte del prezzo da me pagato, in quanto allo stesso Adelfio io diedi in pagamento altri assegni ~ratti sul mio conto corrente ovvero assegni datimi in pagamento e che io esibii all'Adelfio e che egli stesso provvide a consegnare ad altre persone senza apporvi la sua firma di girata. Dall'Adelfio nell'arco di tempo sopra menzionato avro' acquistato non meno di 10 chili di eroina e non meno di 2 chili di cocaina. L'eroina fornitami dell'Adelfio era di qualita' migliore rispetto a quella fornitami dal Lombardo e dagli altri. Tale droga poi io trattavo aggiungendovi del lattosio in quantita' di 100 grammi per chilo ... " eVol.206 f.13).
  • 83. - Pag.4.179 - Cizca la "potenza" dell'Adelfio, mostrata anche all'interno della Casa Circondariale, il Coniglio precisava: "Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla 7- alla 8- sezione ove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processua1e in vista degli interrogatori. Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi alla 8- sezione: sia l'Ade1fio che gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno quello che vogliono." eVol.206 f.15). Oltre al rapporto con Ignazio Pullara', di cui si e' detto, l'Adelfio si associava, tra gli altri, con Capizzi Benedetto. Rivelava, infatti, il Coniglio come nella cosca capeggiata dal1'Adelfio, direttamente interessata al traffico di stupefacenti, vi fossero, come elementi di spicco, anche il netto Pu11ara', Capizzi Benedetto, Gianni Adelfio ed altri eVol.206 f.16), e
  • 84. - Pag.lJ.180 - come cos~o:ro fosse:ro in ottimi :rappo:rti con il Vernengo dai quali, riteneva, si rifornissero di e:roina (Vol.206 f.16>. Riteneva, inoltre, il famosa riunione di mafia diConiglio come via Valenza alla (c.d. blitz di Villag:razia) , interrotta dalla Polizia dopo un conflitto a fuoco, doveva prendere parte anche l'Adelfio. Questi, pe:ro' , era giunto in :ritardo al ba:r "Baby Luna" ave avevano l'appuntamento e, cosi', visto il gran movimento di auto della polizia, si era allontanato (Vol.Z06 f.lJO) e f.lfe>. (Vol.206 Tale episodio e' ulteriore dimostrazione del "peso" dell'Adelfia all'interno della o:rganizzazione matiosa, dato che, appunto, a quella riunione erano presenti personaggi non di dopo Pietro Load esempio,come,pianosecondo Jacono. Spiegava, quindi, il Coniglio come, essersi rifornito di eroina da Lupo Benedetto e Capizzi Benedetto avesse
  • 85. - Pag.4.181 - pxeso con~a~~i con l'Adelfio il quale faceva par~e della stessa "banda" <Vol.206 f.94). La "grande intimita'" tra il Capizzi e l'Adelfio e, quindi, la importanza del ruolo dell'Adelfio, viene chiaramente evidenziata dalle dichiarazioni del Coniglio che, ~ramite i due "amici" aveva avuto modo di Greco Leonardo il capo della famiglia di Bagheria -. Rifexiva il Coniglio (Vol.206 f.130) (Vol.206 f.131): "Capizzi Benede~to in stretti contatti anche con Greco Leonardo di Bagheria ed a sua volta questi era solito frequentare Orobello Vincenzo che come ho prima riferito mi cedette un chilo di eroina. Il Greco fu contattato da me e dal Capizzi per interessarsi all'acquisto di nr.2 appar~amenti che Gaspare Brucia effettuo' da potere del costruttore palermitano Maggiora in edificio ubicato L'incontro sulla circonvallazione di Pale:r:mo.
  • 86. - Pag.lf.182. - avvenne nella fabbrica del Greco ove ci recammo con il Capizzi e con Franco Adelfia. Gr.azie all'interessamento del Greco fu praticato al Brucia un congruo sconto. Il Greco non mi forni' mai sostanze stupefacenti ma dai discorsi che lo stesso intratteneva con il Capizzi intuii perfettamente che anch'egli era inserito nel traffico degli stupefacenti .... n. Tale dichiarazione veniva in parte modificata dal Coniglio successivamente. fermo restando l'incontro con il Greco stesso a Bagheria, in presenza del Capizzi e dell'Adelfio f.1lf9) . (Volo 206 Interessante, poi, e' l'indicazione del luogo ove l'Adelfio si nascondeva durante la sua latitanza. Riferiva, infatti, il Coniglio (Vol.2.06 f.131> : "A modifica delle dichiarazioni rese nel corso dei precedenti interrogatori in ordine all'ubicazione del casolare rustico di via Valenza ove si nascondeva Franco Adelfio,
  • 87. - Pag.~.183 - chiazisco, oza che mi viene mostzata la foto (m:.6) panozamica del vialetto che da Via Valenza immette al civico n.31, che tzattasi del fondo di cui ho sempze pa%lato in p%ecedenza e di peztinenza dell'Adelfio e di Sozoi (meglio inteso come Mino u ziccu), il quale abitava al piano sovzastante i locali occupati dall'Adelfio.". Ed, invezo, Salvatoze Contorno nel riferize della soppressione di Teresi Girolamo, Di Fzanco Giuseppe. e dei fzatelli Fede%ico, p%ecisava di aver appreso come, alla riunione-tranello indetta nel baglio di Mino So%oi, avevano pazteoipato anche Fzanco Adelfio, Giuseppe Gambino, Salvato%e P%ofeta, Benedetto Capizzi, i fzatelli Pulla%a' ed alt%i. Per tale omicidio, come si e' visto, l'Adelfio e' stato zinviato a giudizio e la sua pzesenza e' ulte%io:r::mente confermata dalle dichiarazioni del Coniglio: l'Adelfio, infatti, proprio perche' ben
  • 88. - Pag.4.184 - integ%ato nei g%uppi vincenti e "%esidente" in quel baglio, non poteva non esse%e stato inca%icato di fa% pa%te del g%UPPO che, necessa%iamente nume%oso, doveva p%ocede%e alla deluominisopp%essione dei quatt%o fidati Bontate. Anche Anselmo Salvato%e ha lungamente sottolineato il %uolo p%eminente dell'Adelfio nel campo degli stupe~acenti e, per non %ipetere quanto gia' %ife%ito dal Coniglio, baste~a' qui indica%e i fogli nei quali tali dichia%azioni accusato%ie sono contenute: ((Vol.133 f.328). (Vol.133 f.329). (Vol.133 f.330). (Vol.133 ~.331). (Vol.133 f.340). (Vol.133 ~.346). eVol.133 f.347). eVol.133 f.276). (Vol.133 f.278) - (Vol.134 f.167), (Vol.134 f.168».-
  • 89. - Pag.4.185 - L'Anselmo ha confermato come l'Ade1fio con Capizzi Benedetto e con i fratelli fosse uno dei maggiori fornitori di eroina del mercato palermitano, in contatto con 10 stesso Coniglio, Ci11ari. La "coabitazione" dell'Adelfia con Hino Sarei, comunque, veniva implicitamente chiarita da Salvatore Contorno il quale, parlando della famiglia di Vi11agrazia il cui capo era il collocava tra i componenti dellaSorci stessa Adelfio Francesco (Vol.1Z5 :f.9), riferendone, quindi, come detto, il ruolo avuto nella soppressione del Teresi e dei suoi amici. Le risultanze bancarie sono compiutamente evidenziate e dell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza dibattimentale del citato proc.pena1e c/ Anselmo Vincenzo + 46, mentre qui giova sottolineare come lo stesso Adelfia, in data 13.6.79 abbia effettuato presso la CRAM di Fa1somiele la richiesta di Z assegni circolari da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di La Rosa
  • 90. - Pag.4.186 - Giovanni, assegni negoziati, successivamente, da Tafuri Giuseppe e Greco Michele. Altri due assegni, da ~.500.000 ciascuno, sempre richiesti dall'Adelfio all'ordine di La Rosa Giovanni, sono stati negoziati da Greco Michele (cfr.scheda n.~). Tutto quanto detto porta a ritenere come l'Adelfio debba rispondere dei reati ascrittigli con mandato di cattura n.323/84, nei quali debbono ritenersi assorbiti i reati contestati allo stesso Adelfio con gli ordini di cattura del 26.7.82 n.170 e con i mnndati di cattura del 17.8.82, n.343 e del 31.5.83 n.237 (Capi 1, 10, 13, 22). Lo stesso imputato deve rispondere del reato di cui alla lettera O) del mandato di cattura n.361 del 24.10.1984, per l'omicio di Teresi Girolamo, di Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico (Capo 89). Va, invece, prosciolto dal reato di cui al capo 438 perche' il fatto non costituisce reato.
  • 91. - Pag.4.187 - Adelxio Giovanni Adelxio Giovanni e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 emesso da questo Ufficio il 24.10.1984.- Con tale mandato di cattura sono stati contestati all'imputato i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P.P., artt.71 e 75 legge n.G85 del 1975, nonche' il reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri. Cugino del piu' noto Adelfio Franco, gia' coinvolto nel proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.225/A), e' stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione e 20 milioni di multa per traffico di stupefacenti. Di Adelfio Giovanni "Giannuzzu", ha ampiamente riferito Coniglio f.14) (Yol.206 Salvatore (Yol.206 f.15)
  • 92. - Pag.lJ.188 - (Vol.2.06 f.16) (Vol.206 :f.36) (Vo1.206 f.68) (Vol.206 f.19) (Vo1.206 :f.LJ8) (Vol.2.06 f.76) (Vol.2.06 f.20) (Vol.206 f.60) (Vo1.206 f.83) (Vol.206 f.110) (Vol.206 f.127) (Vol.206 f.160». (Vol.206 f.143) Nel CO%SO di tali dichia%azioni il Coniglio %i:fe%iva come l'imputato facesse parte della stessa "paranza" del cugino, insieme con Lupo Benedetto ed altri (Vol.206 :f.1LJ). Adelfio Giovanni, alcune volte. per conto del gruppo gli aveva personalmente consegnato l'eroina. mentre una volta. essendone sprovvisto. si era inca%icato di reperi%la e, poi. t%amite il suocero. gliene aveva fatta recapitare una partita di mezzo chilo che aveva pagato parte in
  • 93. - Pag.4.189 - contanti e pazte con assegni consegnati al pzimo e ad Adelfio Francesco eVol.206 f.15). Rifeziva. inoltze. il Coniglio come fosse collegato anchel'imputato Benedetto .e Pullara' Ignazio e a Capizzi cio' sembra essere del tutto naturale stante. appunto. il legame pazentale con Franco Adelfio f.16) . eVol.206 Dalle zisultanze bancarie allegate al citato procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 ec . d . di "nonna eroina") evol. 224/A), si evidenziavano assegni circolari del Czedito Bezgamasco negoziati da Gandolfi Washington e Giovanni Adelfio. pez divezsi milioni. zichiesti dal Coniglio e attinenti. a dize dello stesso. a fornituze di eroina eVol.206 f.19). Specificava il Coniglio come Greco Carlo. coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia" • all'epoca fosse fidanzato con la
  • 94. - Pag.4.190 - figlia di Gianni Adelfio<Yol.206 f.83) (Yol.Z06 f.84) e cio' per meglio evidenziare i rapporti dello stesso con gli ambienti di mafia. Riferiva, inoltre, il Coniglio come Brusa Domenico, che figurava prenditore di assegni da parte degli Adelfio, fosse, in realta', una persona che a Palermo spacciava eroina per conto di Gianni Adelfio <Vol.206 f..110). a Messina, spacciasse droga da Franco e Gianni Adelfio Specificava, Yirzi', arrestato che acquistava <Yol.206 f.160). infine, come anche Salvatore Non vi sono, quindi, dubbi sul coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti in genere e sul suo ruolo di spacciatore di partite singole di eroina, non potendosi dubitare delle precise e circostanziate dichiarazioni del Coniglio, riscontrate dalla acquisizione, nel procedimento
  • 95. - Pag.4.191 - contro Anselmo Vincenzo ed altri, di numerosi assegni negoziati dallo stesso imputato. Dalla appartenenza dell'Adelfio alla associazione criminosa "Cosa Nostra" riferiva Salvatore Contorno il quale, componenti della famiglia di nell'indicare i Villagrazia capeggia~a da Nino Sorci -, inseriva tra ques~i Giovanni Adelfio, inteso "Giannuzzu" e cugino di Franco eVol.125 f.10). L'imputato, oltre ai reati associa~ivi, deve rispondere anche del concorso nell'omicidio di Girolamo Teresi, di Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico. I partecipanti alla riunione-tranello, nel corso della quale venivano soppressi i quattro, erano stati indicati al Contorno dallo s~esso Mariano Marchese, al~r(} componen~e della famiglia di Villagrazia. La descrizione dei fatti relativi a tale plurimo efferato omicidio e' nelle pagine che specificamente tra~~ano della eliminazione dei quattro uomini del Bontate.
  • 96. 'Vi e' - Pag.4.192 - solo da ricordare come la presenza degli Adelfio - ol~re alle ammissioni fa~~e da Mariano Marchese al Contorno sia desumibile dalle dichiarazioni di Salva~ore Coniglio, il quale, proprio parlando del villino ove Franco Adelfio trascorreva il suo periodo di latitanza, indicava lo stesso come ubicato nel fondo dei Sorci e, segnatamente, nello s~esso edificio abi~ato da "Hinu u riccu" eVol.206 f.131). Poiche' i quattro erano stati convocati nel "baglio" dei Sorci, non v'e' dubbio che presenti alla eliminazione degli s~essi fossero anche i due cugini Adelfio, stante la loro appartenenza ai gruppi "vincenti" e la concomitante residenza di Franco Adelfio in quel "baglio". A conferma ulteriore delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo sul coinvolgimen~o dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti, il Contorno precisava eVol.125 f.124): "Giovanni
  • 97. - Pag.4.193 - Adelfio.come ho gia' detto. e'stato da me ben conosciuto come uomo d'onore e con lui ho partecipato a diverse riunioni anche per ragioni di svago. Mi risulta, perche' era noto nel nostro ambiente, e per altro mi e' stato da lui confermato. che si occupava dello spaccio della droga al minuto. in collegamento anche con i incontrato con lui Pullara' . Ricordo di per essermi ragioni piu' di volte svago (mangiare o giocare a carte) presso un magazzino che il suo cugino Franco Adelfio aveva nelle vicinanze di via Valenza. ove c'e' la villa dove fu fatta irruzione dalla Polizia. Il Giovanni Adelfio, pur occupandosi del commercio di mattonelle di ceramica. non vi si dedicava ne' gli dava particolare importanza tanto che alla fine dichiaro' fallimento". l'Adelfio vaquanto sopra esposto,Da ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10. 13, 22, 89).
  • 98. - Pag.4.194 - Adelfio Ma:r:io Adelfio Salvatore Adelfio Ma:r:io e Adelfio Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattu:r:a n.361 emesso da questo Ufficio in data 24.10.1984 e debbono :r:isponde:r:e dei reati di cui agli a:r:tt.416, 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' dell'omicidio di Teresi Girolamo ed altri. Adelfio Salvatore, padre di Mario e f:tatello del piu' noto F:tanco, e' indicato insieme con il predetto figlio Mario, come uomo d'onore della famiglia di Villag:tazia di Palermo, gia' capeggiata da Nino Sorci, "Ninu u riccu". inteso come Salvatore Coniglio abbia senza Si Adelfio, e ' gia' visto, parlando di Franco omb:ta di dubbio riconosciuto il villino nel quale, in Villagrazia, questi si nascondeva durante la sua latitanza.
  • 99. - Pag.4.195 - Riferiva il Coniglio come l'Adelfio avesse trovato ospitalita' nello stesso edificio in cui dimorava il capo Mino Sorci e come in tale luogo lui si fosse piu' volte recato per incontrare il primo e per contrattare forniture di eroina. Di Salvatore e Mario Adelfio si e' gia' detto parlando dell'omicidio di Girolamo Teresi, dei fratelli Federico e di Giuseppe Di Franco, attirati in un tranello nel baglio Sorci ed eliminati. All'appuntamento i quattro si erano recati fiduciosi. trattandosi di una localita' di pertinenza del Sorci. grande amico di Stefano Bontate e. per questo. nulla temendo, garanzie offerte dallo stesso Sorci. stanti le Secondo quanto appreso da Mariano Marchese, riferiva il Contorno come presenti alla soppressione dei quattro fidati amici di Stefano Bontate. fossero Franco Adelfio, il cugino Giovanni Adelfio. Adelfio. il fratello di Franco
  • 100. - Pag.4.196 - Salva~ore , e uno dei figli di ques~'ul~imo, nonche' Gambino Giuseppe, Profe~a Salva~ore, Capizzi Benede~~o e Fascelln Pie~ro. L'indicazione del Marchese, pero', si rivelava imprecisa circa la presenza di Mario Adelfio che, in quella data, si trovava gia' da tempo ris~retto a Pescara per scon~are una lunga pena deten~iva per una rapina consuma~a in quel cen~ro. Il Contorno, comunque, indicava i due Adelfio come componenti della famiglia di Villagrazia e riconosceva Mario Adelfio in una foto esibi~agli <Vol.125 f.70). La stre~ta connessione di ~ut~i gli Adelfio con il loro congiun~o Francesco nel ~raffico di stupefacenti e' sta~a cos~antemente ribadi~a dal Con~orno, ne' puo' dubitarsi che la assidua presenza degli stessi Adeliio nel baglio Sorci fosse dovuta ad altri scopi se non a quelli connessi con gli illeciti traffici nei quali Franco Adelfio era inserito con ruolo di preminenza.
  • 101. - Pag.4.197 - Precisava, del resto, successivo interrogatorio: il Contorno in un "Conosco un solo uomo d'onore di nome Adelfio Mario e precisamente il figlio di un fratello • di Franco Adelfio che abita nelle vicinanze dell'ufficio postale di Villagrazia, anzi nello stesso stabile, che a loro appartiene. Ignoravo che Getto Mario Adelfio, che e' un giovane robusto e con capelli ricci, fosse stato arrestato a Pescara sin dal 1980. Fu Mariano Marchese che mi disse che nel baglio dei Sorci allorche' fu tesa la trappola a Teresi, Federico ed agli altri, c'era pure il nipote di Franco. Io ritenni di identificarlo nel Mario Adelfio che conoscevo, cioe' nel figlio di Salvatore, poiche' era lui che incontravo spesso nel magazzino dello zio Franco Adelfio. Debbo, quindi, ritenere, se il Mario Adelfio era effettivamente all'epoca detenuto, che il Mariano Marchese si riferisse ad altro nipote di Franco Adelfio che non so chi possa essere.
  • 102. - Pag.4.198 - Di Adelfio Salvato:z::e posso di:z::e, ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendo incont:z::ato molto spesso specie nel magazzino del f:z::atello F:z::anco, che anch'egli si occupava dello spaccio di d:z::oga a piccolo livello, ci:z::ca mezzo chilo, un chilo. (Volo 125 f. 125) . Del :z::esto, non a caso il Ma:z::chese aveva indicato come p:z::esenti in detto baglio personaggi quali il Capizzi, il Profeta, il Gambino, tutti pesantemente raggiunti da p:z::ove ce:z::te in :z::elazione al traffico di stupefacenti. Adelfio Salvatore va, quindi, :z::inviato a giudizio pe:z:: risponde:z::e di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1 , 10, 13, 22, 89), ment:z::e Adelfio Ma:z::io va :z::inviato a giudizio pe:z:: :z::isponde:z::e di tutti i :z::eati contestatigli con il citato mandato di cattura (Capi 1, 10, 13,22), ad eccezione del :z::eato di cui alla lett.O), essendovi la p:z::ova che, all'epoca, 89) • e:z::a detenuto a Pesca:z::a (Capo
  • 103. - Pag.4.199 - Agate Mariano Nei confronti di Mariano Agate venne emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984. con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e, contestatigli i suoi accertati rapporti col catanese Benedetto Santapaola, ha sostenuto che trattavasi di conoscenza del tutto casuale. L'imputato venne denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (VoI. 15/B f. 1) quale appartenente ai gruppi di mafia particolarmente legati alla cosca corleonese di Luciano Leggio, secondo le note rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, ma all'epoca non venne nei suoi confronti adottata alcuna iniziativa giudiziaria.
  • 104. - Pag.4.Z00 - Dal suddetto :z:appo:z:to eme:z:ge che l'imputato, pasto:z:e sino all'eta' di 21 anni, aveva :z:ipo:z:tato f:z:a il 1954 ed il 1960 dive:z:se condanne pe:z: pascolo abusivo. Subito dopo e:z:a divenuto imp:z:endito:z:e, anche edile, dimost:z:ando insospettate possibi1ita'.notevoli Costituiva, ed inve:z:o, le societa' Papetto Ca1cest:z:uzzi ed Agate Calcest:z:uzzi e p:z:endeva a gesti:z:e col f:z:ate110 una industria enologica, ottenendo cont:z:ibuti a fondo pe:z:duto dalla Cassa pe:z: il Mezzogio:z:no pe:z: oltre ZOO milioni, al va10:z:e dell'epoca. Tuttavia nel 1971 emetteva nume:z:osi assegni a vuoto di modestissimo impo:z:to, tanto da fa:z: g:z:avemente sospetta:z:e che cio' se:z:visse pe:z: camuffa:z:e le sue f1o:z:idissime condizioni economiche, in tempo cosi' inc:z:edibi1mente b:z:eve :z:aggiunte. Nella societa' Papetto Ca1cest:z:uzzi :z:isu1ta ave:z: lavo:z:ato sin dal Riina, f:z:ate1lo del 1974 famigezato Gaetano mafioso co:z:leonese Sa1vato:z:e Riina, e la ci:z:costanza appa:z:e pa:z:tico1a:z:mente significativa alla luce di quanto si dira' app:z:esso, tanto
  • 105. - Pag.4.201 - piu' che dipendente della stessa societa' e~a anche tale Giovanni Leone, cioe' la pe~sona che il 19 ~ebb~aio 1977 venne so~p~esa insieme ai ma~iosi pale~mitani A~mando Bonanno e Giacomo Giu~eppe Gambino, ment~e tutti i p~edetti, a~mati ~ino ai denti, sostavano in Castelvet%ano nei p%essi dell'abitazione di E%nesto Co~dio, che, secondo notizie %accolte dagli inqui~enti. si app%estavano ad uccide%e. Nello stesso %appo%to del 25 agosto 1978 sono %ipo%tate le note %ivelazioni ~atte dal boss di Riesi Giuseppe Di C%istina, poco p~ima di esse%e ucciso, al Capitano dei Ca%abinie~i Alfio Pettinato (vedi anche ~appo~to 21 giugno 1978 al (Fot.QSZ307) e deposizione Pettinato (Vol.181 f.250)). Il Di C~istina indico' l'Agate come una delle piu' impo~tanti basi in Sicilia di Luciano Leggio, dicendolo anche "gesto~e in Maza~a del Vallo di una cava di piet~a, nella quale si nascondono g~ossi quantitativi di d%oga".
  • 106. - Pag.4.202 - Tali :rivelazioni :ricevevano clamo:rosa confe:rma nel CO:r50 delle indagini di cui al p:rocedimento cont:ro F:rancesco Mafa:ra ed alt:ro; nel co:rso del quale anche l'Agate venne . incz:iminato e z:inviato a giudizio con sentenza-oz:dinanza del 3 settemb:re 1982 (e' stato poi condannato in dibattimento), dalla quale emez:ge eevol.194 f.1) e segg.) che in B:ruxelles fu sequest:rata al noto t:rafficante Albe:rt Gillet una cu:riosa lette:ra, inviatagli dall' Agate, che invitava lo stesso Gillet e F:rancesco Mafa:ra a pz:ende:re contatti con lui per intavolaz:e trattative per la vendita di vino. Come piu' esaurientemente esposto nel citato pz:ovvedimento, in realta' la missiva sez:viva da copez:tura ai viaggi che il Gillet av:rebbe dovuto intz:aprendez:e pe:r reca:rsi in Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti. Cio' tz:ova conferma nelle dichiarazioni, raccolte nel corso di quelle indagini. di Eric Charlier, il quale rife:ri' di aver
  • 107. - Pag.4.203 - appzeso da Riccazdo C022olino che gli Agate di Ma2aza del Vallo ezano una delle cinque famiglie mafiose siciliane con un labozatozio di ezoina. Il Gillet, da pazte sua, zese dichiaza2ioni ancoza piu' gzavi e specifiche nei confzonti dell'Agate, anche dopo essez stato condannato in Belgio pez tzaffico di dzoga. Chiazi' che Agate Maziano e' un gzosso esponente del tzaffico di ezoina in Sicilia, zivelando di avezlo piu' volte incontzato a Palezmo insieme a Fzanco Mafaza in occasione della consegna da pazte sua di ingenti somme di denazo costituenti il pze220 di paztite di dxoga foznite, e confezmo' che la letteza dalla quale avevano pzeso le mosse le indagini gli eza stata consegnata pezche' cosi' potesse egli giustificaze i suoi viaggi a Palezmo, che nulla avevano a che faze col commezcio del vino. Risultava pez altzo dalle indagini espletate che il vino pzodotto dall'Agate non eza stato mai destinato a commezcio divezso da quello locale.
  • 108. - Pag.~.20~ - Gli stretti legami tra Francesco Mafara e l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel traffico di droga sono stati appieno confermati da Salvatore Contorno il quale ha riferito (Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.62), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.15~), (Vol.125 f.187) di aver personalmente conosciuto l'imputato in esame presso il fondo Favarella di Michele G~eco, dallo stesso attivamente frequentato, e di aver appreso proprio per confidenze fattegli da Francesco Mafara che l'Agate, del quale il Mafara era intimo, gestiva una raffineria di droga in Mazara del Vallo anche per conto dei Corleonesi (si ricordi a questo proposito che Gaetano Riina, fratello del piu' noto Salvatore, e' risultato dipendente dall'Agate nella Papetto Calcestruzzi).
  • 109. - Pag.4.20S - Ha aggiunto il Contorno che l'Agate e%a altresi' in molto stretti rapporti con l'altro grosso trafficante di droga Pietro Vernengo, il quale, durante un suo periodo di detenzione a • Mazara del Vallo, nel cui carcere l'Agate spadroneggiava, aveva goduto di un trattamento di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene latitante, era riuscito a recarsi a colloquio col detenuto. E che l'Agate spadroneggiasse all'interno degli stabilimenti carcerari della zona eme%ge con ogni evidenza dal rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25 gennaio 1985 (Vol.186 f.183), essendo stato accertato che durante un periodo di sua detenzione ivi l'Agate aveva goduto di uno scandaloso trattamento prefe%enziale sia in ordine ai colloqui con familiari ed est%anei, sia in ordine alle disponibilita' finanziarie, tollerate in misura superiore a quanto prescritto dai regolamenti, sia anche con riferimento a notizie su traduzioni o trasferimenti rivelatigli in anticipo.