Art. 4 
 
    Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti:  "
30 aprile 2015". 
  3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui  all'articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015". 
  5. Le province che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 
  6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal  1°
gennaio 2015, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato,  per
un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque  nel  rispetto
del limite complessivo della spesa  autorizzata,  fino  al  31  marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di  9,7  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni  di  euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n.  1  della
medesima legge, alla prosecuzione del  concorso  delle  forze  armate
alle  operazioni  di  sicurezza  e  di   controllo   del   territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita'  organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.