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«Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie»

Il vademecum diffuso da Federconsumatiori di Gorizia: “La frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante”

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Giungono agli sportelli Federconsumatori della provincia di Gorizia numerose segnalazioni da parte di cittadini che in questo periodo hanno trovato nelle loro cassette delle lettere delle cartoline postali con le quali alcuni professionisti specializzati, evidenziavano l’obbligatorietà dell’effettuazione della manutenzione delle caldaie, asserendo che quest’ultima debba essere effettuata “una volta l’anno”. Al fine di chiarire la periodicità dei controlli, alla luce della normativa appena entrata in vigore nel mese di luglio 2013, si chiarisce quanto segue.Dispone l’art. 7 del DPR 74/2013 che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”. Pertanto riassumendo dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il decreto sopra richiamato, pur essendo stato mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi. Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL.

Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.

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