(Regolamento - art. 41)
                               Art. 41. 
                        Adempimenti ecografici 
  1. Ogni area  di  circolazione  deve  avere  una  propria  distinta
denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 
  2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza,  piazzale,
via, viale, vicolo, largo, calle  e  simili)  del  suolo  pubblico  o
aperto al pubblico destinato alla viabilita'. 
  3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le  norme
di cui al regio decreto-legge 10 maggio  1923,  n.  1158,  convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno  1927,  n.
1188, in quanto applicabili. 
  4.  In  caso  di  cambiamento   di   denominazione   dell'area   di
circolazione deve essere indicata anche la precedente  denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non puo' essere attribuita una
stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche
se comprese in frazioni amministrative diverse. 
 
          Note all'art. 41:
             -  Il  R.D.L. n. 1158/1923 reca: "Norme per il mutamento
          del nome delle vecchie strade e piazze comunali".
             -  La legge n. 1188/1927 reca: "Toponomastica stradale e
          monumenti a personaggi contemporanei".